CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione all'occupazione dei terreni acquisiti al patrimonio del Comune, per la costruzione di manufatti abusivi (i reati edilizi sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione); sullo stato di necessità la sentenza adeguatamente motiva in relazione all'assenza di prove sulla ricerca di alloggi per il nucleo familiare, in affitto o di edilizia pubblica. Non sussisteva, inoltre, un pericolo attuale. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il