Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23367/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con conferma delle statuizioni civili . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 novembre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata in data 21 maggio 2019 dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile da liquidarsi in separato giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La imputazione si riferisce ad un episodio di lesioni verificatesi nel giugno del 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni 35, provocate da Ferraro con un calcio alla schiena ed un pugno all'occhio destro e da altre due persone, assolte con la sentenza di primo grado per non aver commesso il fatto.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, pur avendo la Corte territoriale affermato che sussistevano due ricostruzioni alternative dei fatti, una proveniente dalla persona offesa e l'altra da due testimoni della difesa, ha ritenuto la versione della persona offesa preferibile in quanto confortata da riscontri oggettivi.

I riscontri sarebbero rappresentati dalla circostanza che il Perone aveva riferito al padre dell'aggressione indicandogli il nominativo di uno degli autori della stessa e dalla localizzazione delle lesioni all'occhio destro, localizzazione compatibile con la dinamica descritta dalla vittima e non con una caduta accidentale al suolo dal momento che l'occhio in quel caso sarebbe stato protetto dall'arcata sopraciliare.

Secondo il ricorrente siffatta ricostruzione presenterebbe profili di manifesta illogicità non potendosi considerare riscontri oggettivi quelli valorizzati dalla Corte . territoriale.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione dei reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

In particolare la contestazione indica come data di accadimento dei fatti la data del 5 giugno 2011.

In base al computo dei termini massimi di prescrizione previsti per la fattispecie contestata pari ad anni 7 e mesi 6, il reato si sarebbe estinto alla data del 6 dicembre 2018.

A siffatto termine vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione come verificatisi nel corso del giudizio di primo e secondo grado pari a mesi 20 e giorni 29 con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto in data 3 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini che seguono.

1. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. 1.1.11 reato risulta prescritto in data 30 agosto 2020 e dunque prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; essendosi il fatto verificato in data 5 giugno 2011 e trattandosi di ipotesi delittuosa punita con pena edittale non superiore ad anni 6 di reclusione, il termine massimo di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt.157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei.

Al termine massimo di prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione della stessa, verificatisi nel corso dei due gradi di giudizio pari a complessivi 634 giorni.I periodi di sospensione della prescrizione, complessivamente calcolati in 634 giorni, sono stati così individuati: dal 24/03/2017 al 19/01/2018 (astensione dei difensori); dal 23/02/2018 al 20/07/2018 (astensione dei difensori); dal 12/10/2018 al 30/11/2018 (astensione dei difensori); dal 08/02/2019 al 21/05/2019 (richiesta di rinvio del difensore); dal 24/09/2020 al 02/11/2020 (richiesta di rinvio del difensore). 1.2.Va evidenziato che nel caso di specie non risulta applicabile la sospensione ex lege prevista dall'art.83 decreto-legge 18/20 conv. in legge 27/20.

La citata disciplina ha previsto, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1); nonché la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito alla fine di detto periodo (comma 2); ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. (comma 4).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Sanna, Rv.280432).

Nell'ipotesi di specie dall'esame dei verbali di udienza risulta che alcuna udienza è stata fissata nel periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020) con la conseguenza che il periodo di sospensione ex lege non va computato ai fini del calcolo del termini prescrizionali.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.11 ricorso va invece rigettato agii effetti civili.

2.1. Il primo motivo deve ritenersi infondato in quanto omette un confronto argomentativo con la sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto sullo specifico motivo di censura, che aveva già formato oggetto dell'atto di appello, laddove chiarisce che la versione ritenuta credibile e riconducibile alla persona offesa ha trovato "robusto riscontro" (p.6 della sentenza impugnata) nella relazione medico-legale prodotta dalla parte civile e nella testimonianza del padre del Perone che aveva ricevuto le confidenze del figlio sull'avvenuto pestaggio al punto da colpire in un impeto di rabbia il Ruberto indicatogli come uno degli aggressori.

La motivazione sul punto si presenta logica e coerente.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche il reato e' estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza con conferma delle statuizioni civili . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata in data 21 maggio 2019 dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile da liquidarsi in separato giudizio. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La imputazione si riferisce ad un episodio di lesioni verificatesi nel giugno del 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA], giudicate guaribili in giorni 35, provocate da Ferraro con un calcio alla schiena ed un pugno all'occhio destro e da altre due persone, assolte con la sentenza di primo grado per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, pur avendo la Corte territoriale affermato che sussistevano due ricostruzioni alternative dei fatti, una proveniente dalla persona offesa e l'altra da due testimoni della difesa, ha ritenuto la versione della persona offesa preferibile in quanto confortata da riscontri oggettivi. I riscontri sarebbero rappresentati dalla circostanza che il Perone aveva riferito al padre dell'aggressione indicandogli il nominativo di uno degli autori della stessa e dalla localizzazione delle lesioni all'occhio destro, localizzazione compatibile con la dinamica descritta dalla vittima e non con una caduta accidentale al suolo dal momento che l'occhio in quel caso sarebbe stato protetto dall'arcata sopraciliare. Secondo il ricorrente siffatta ricostruzione presenterebbe profili di manifesta illogicità non potendosi considerare riscontri oggettivi quelli valorizzati dalla Corte . territoriale. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione dei reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. In particolare la contestazione indica come data di accadimento dei fatti la data del 5 giugno 2011. In base al computo dei termini massimi di prescrizione previsti per la fattispecie contestata pari ad anni 7 e mesi 6, il reato si sarebbe estinto alla data del 6 dicembre 2018. A siffatto termine vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione come verificatisi nel corso del giudizio di primo e secondo grado pari a mesi 20 e giorni 29 con la conseguenza che il reato si sarebbe prescritto in data 3 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini che seguono. 1. Il secondo motivo di ricorso risulta fondato. 1.1.11 reato risulta prescritto in data 30 agosto 2020 e dunque prima della pronuncia della sentenza di secondo grado; essendosi il fatto verificato in data 5 giugno 2011 e trattandosi di ipotesi delittuosa punita con pena edittale non superiore ad anni 6 di reclusione, il termine massimo di prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt.157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei. Al termine massimo di prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione della stessa, verificatisi nel corso dei due gradi di giudizio pari a complessivi 634 giorni.I periodi di sospensione della prescrizione, complessivamente calcolati in 634 giorni, sono stati così individuati: dal 24/03/2017 al 19/01/2018 (astensione dei difensori); dal 23/02/2018 al 20/07/2018 (astensione dei difensori); dal 12/10/2018 al 30/11/2018 (astensione dei difensori); dal 08/02/2019 al 21/05/2019 (richiesta di rinvio del difensore); dal 24/09/2020 al 02/11/2020 (richiesta di rinvio del difensore). 1.2.Va evidenziato che nel caso di specie non risulta applicabile la sospensione ex lege prevista dall'art.83 decreto-legge 18/20 conv. in legge 27/20. La citata disciplina ha previsto, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1); nonché la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito alla fine di detto periodo (comma 2); ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. (comma 4). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Sanna, Rv.280432). Nell'ipotesi di specie dall'esame dei verbali di udienza risulta che alcuna udienza è stata fissata nel periodo indicato (9 marzo-11 maggio 2020) con la conseguenza che il periodo di sospensione ex lege non va computato ai fini del calcolo del termini prescrizionali. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.11 ricorso va invece rigettato agii effetti civili. 2.1. Il primo motivo deve ritenersi infondato in quanto omette un confronto argomentativo con la sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto sullo specifico motivo di censura, che aveva già formato oggetto dell'atto di appello, laddove chiarisce che la versione ritenuta credibile e riconducibile alla persona offesa ha trovato "robusto riscontro" (p.6 della sentenza impugnata) nella relazione medico-legale prodotta dalla parte civile e nella testimonianza del padre del Perone che aveva ricevuto le confidenze del figlio sull'avvenuto pestaggio al punto da colpire in un impeto di rabbia il Ruberto indicatogli come uno degli aggressori. La motivazione sul punto si presenta logica e coerente. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili
Sentenza Cassazione n. 23367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris