CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 38049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con varie sentenze di condanna, specificate nel ricorso. Il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione, ritenendo invece i reati espressione della abitualità criminosa del Consoli, essendo insufficiente il mero richiamo alla vicinanza temporale degli addebiti, all'identità dei titoli di reato ed al comune modus operandi, in assenza di ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare la preventiva programmazione dei reati medesimi. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. - anche in ordine agli artt. 102 e 103 cod. pen. - e all'art. 671 cod. proc. pen., e difetto di motivazione della ritenuta abitualità criminosa, nonché in relazione al mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Sussiste il denunciato vizio di motivazione, poiché il giudice dell'esecuzione non ha esplicitato in base a quali parametri ha ritenuto esistente l'abitualità criminosa, pur avendo citato plurimi indicatori dell'identità del disegno criminoso - la vicinanza temporale, l'omogeneità dei reati, il comune modus operandi - così da dare luogo ad una motivazione carente ed illogica, anche nel contraddittorio richiamo alla "mancanza di ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare una preventiva programmazione", rispetto all'individuazione di ben tre indicatori tipici di continuazione. È dunque necessario annullare l'impugnata ordinanza, affinché il giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 9/7/2013 -espliciti con adeguati passaggi logici le ragioni per le quali l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. debba essere accolta o respinta. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore I