CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2022
Cassazione n. 33621/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, in persona del l.r. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, Roma rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona presso il cui studio elettivamente domicilia, controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, -intimato- avverso sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2471/2022 depositata il 28/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Venezia, con l’impugnata sentenza , rigettava il reclamo, ex art. 18 fall., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che ne aveva pronunciato il fallimento su richiesta dell’Ufficio del Pubblico Ministero formulata a seguito della segnalazione da parte del Tribunale effettuata all’atto della dichiarazione di improcedibilità, per rinuncia, di domanda di concordato preventivo proposta ex art.161, comma 6°, l.fall. 1.1 Rilevava la Corte distrettuale che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti. Ad abundantiam la sentenza dava atto che il Tribunale di Verona, con ordinanza del 21/9/2022, aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito su beni e denari riferibili sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia a [OSCURATO:PERSONA], per complessivi € 4.450.609,24. 1.2 Affermavano i giudici di secondo grado che la sussistenza dello stato di insolvenza, la cui valutazione in una società in liquidazione era diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, era desumibile dall’esposizione della società verso l’erario per debiti fiscali che, anche a voler dar credito a quanto affermato dalla stessa debitrice nella relazione depositata nella fase prefallimentare, ammontavano a non meno di 15 milioni di euro, importo di gran lunga superiore ai valori di attivo. 1.3 Non erano condivisibili le considerazioni, contenute in una seconda relazione tecnica, che avevano ridotto il complessivo debito fiscale (iscritto a ruolo per 82 milioni di Euro) ad € 2.700.000 in quanto confliggenti con gli esiti di tre giudizi svoltisi innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] che avevano rigettato i ricorsi proposti dalla fallita avverso avvisi di accertamento per mancato versamento dell’Iva per 26 milioni di Euro. 2 [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione, illustrato con memoria, della sentenza sulla base di due motivi, mentre il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivodenuncia «Violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante in pendenza di contenzioso giudiziale avverso l’asserito credito dell’Erario, unico creditore – mancata valutazione delle contestazioni mosse in sede di commissione tributaria»; secondo la ricorrente la contestazione del credito nei confronti dell’Erario, essendo al vaglio della Commissione tributaria, esclude che l’inadempimento della Cordioli possa assumere le forme dell’insolvenza. 2 Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per un evidente difetto di specificità. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il ricorso per cassazione - per il richiamato principio - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; ne consegue che il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 14784/2015) . 2.2 La ricorrente fa riferimento in maniera del tutto generica a censure formulate in sede di contenzioso tributario, mosse avverso le pretese creditorie fatte valere da Agenzia delle Entrate,senza tuttavia né indicare la sede processuale in cui tali contestazioni sono state avanzate, né specificare il contenuto delle stesse e le ragioni per le qualile difese sono state disattese dai giudici tributari. 2.3 Ulteriore profilo di inammissibilità va individuato nella natura della censura che, lungi dal denunciare un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. 3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 15 e 18, comma 10°, l.fall., per il mancato esercizio, da parte della Corte territoriale, dei poteri officiosi di indagine in ordine all’esistenza dei fatti impeditivi della fallibilità dedotti dal liquidatore. 3.1 Nello specifico, la ricorrente adduce un vizio della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte non ha esercitato quei poteri d’ufficio riconosciuti dalla legge fallimentare non avendo, in tal modo, proceduto a verificare l’assenza del requisito oggettivo dell’insolvenza in capo alla fallita. Cordioli, infatti, sostiene nel ricorso che, data la consulenza tecnica di parte che affermava la sussistenza sìdi un debito nei confronti dell’Erario, ma per soli euro 2,7 milioni anziché 80 come accertato dai giudici di merito, e data la sussistenza di una pronuncia favorevole della Commissione tributaria provinciale, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto attivarsi d’ufficio per accertare l’assenza dello stato di insolvenza in capo alla reclamante. 4 Anche tale motivo è inammissibile in quanto, al pari del primo, presenta un palesedeficit di autosufficienza non essendo stati né specificati «i fatti impeditivi dedotti dal liquidatore», né indicati i poteri istruttori che la Corte avrebbe dovuto dispiegare. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 5Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6Anche nel presente giudizio, avuto riguardo alla totale inconsistenza dei motivi, ricorrono gli stessi presupposti, già evidenziati dal giudice di appello, di una imprudente e grave valutazione della controversia da parte del rappresentante, che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi e che giustifica la condanna del legale rappresentante, ex art. 94 c.p.c., in solido con la società al pagamento delle spese in favore del costituito Fallimento. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente, in solido con il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa