CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19 novembre 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, per aver egli offeso, all'interno della casa circondariale di quella città, alcuni agenti di polizia penitenziaria ed il sanitario della struttura, nell'atto del loro servizio. Egli lamenta un vizio logico della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della condizione obiettiva di punibilità della presenza di più persone, sulla base dell'indimostrato assunto per cui fossero occupate anche le altre celle del reparto ov'era ubicata quella nella quale i fatti sono avvenuti, sì che le offese da lui pronunciate sarebbero state udite anche da persone diverse dai destinatari. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'assunto della Corte d'appello relativo alla presenza di altri detenuti all'interno di una o più delle celle vicine si fonda sull'espressa affermazione in tal senso del testimone Iacobelli (espressamente citato in sentenza), oltre a presentarsi del tutto lineare sul piano logico, corrispondendo ad un dato di comune esperienza, non contraddetto nello specifico da alcuna circostanza di fatto idonea a revocarlo in dubbio ed eventualmente trascurata da quei giudici. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delleit CU spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle% ammende. o = o Così deciso in Roma, il 23 nove