CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MUTI Lucica, MATEI Lenuta e [OSCURATO:PERSONA] Adela ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti che le aveva riconosciute colpevoli del reato di furto pluriaggravato di merce all'interno di centro commerciale e con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. dichiarata equivalente alle contestate circostanze aggra- vanti le aveva condannate alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 euro di multa ciascuna. 2. Le ricorrenti lamentano assenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità delle ricorrenti a fronte di giudizio di appello nel quale la responsabilità delle imputate non era og- getto di contestazione, mentre la esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata con motivazione lineare e congrua (pre- cedenti penali anche specifici) che non ha neppure formato oggetto dei motivi di ricorso. Il trattamento sanzionatorio risulta infine modulato in termini minimi edittali. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I) E I' O