CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) computo della recidiva ai fini della pena; 2) esclusione della subvalenza di essa rispetto ad eventuali attenuanti; 3) diniego di attenuanti generiche; 4) intervenuta prescrizione alla data di presentazione del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha escluso, senza essere smentita dal ricorso, l'esistenza di elementi positivamente valutabili, necessaria per il riconoscimento delle attenuanti generiche; inoltre, ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputata (specificità e molteplicità dei precedenti). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicem