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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36870/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, oltre che totalmente reierativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello; attesa la corretta applicazione da parte della Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, dei principi della giurisprudenza di legittimità, motivando con particolare riferimento alle modalità del fatto commesso quale elemento indicativo di accresciuta pericolosità ( si veda in tal senso pag. 3 della sentenza dove si è valorizzata la circostanza che l'imputato si è recato presso il negozio della persona offesa, proferendo le minacce anche di fronte a terze persone e riferendosi anche alla moglie in modo minaccioso, richiamandone le abitudini di vita nell'ambito di messaggi whatsapp, così specificamente ricostruendo una personalità aggressiva e violenta, nonché una spavalderia che affonda le sue radici in pregresse esperienze malavitose), motivazione con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico, oltre che totalmente reierativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello; attesa la corretta applicazione da parte della Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, dei principi della giurisprudenza di legittimità, motivando con particolare riferimento alle modalità del fatto commesso quale elemento indicativo di accresciuta pericolosità ( si veda in tal senso pag. 3 della sentenza dove si è valorizzata la circostanza che l'imputato si è recato presso il negozio della persona offesa, proferendo le minacce anche di fronte a terze persone e riferendosi anche alla moglie in modo minaccioso, richiamandone le abitudini di vita nell'ambito di messaggi whatsapp, così specificamente ricostruendo una personalità aggressiva e violenta, nonché una spavalderia che affonda le sue radici in pregresse esperienze malavitose), motivazione con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris