Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:541
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]131/03 P
R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc. e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di intentare un’azione giudiziaria dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo — Ricorso di annullamento — Irricevibilità »
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 6 aprile 2006
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Semplice ripetizione dei motivi e argomenti presentati
dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata
dal Tribunale — Ricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,
lett. c)]
2.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori
(Art. 230 CE)
3.
Diritto comunitario — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)
1. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia
e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura un ricorso di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente
i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente
disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame
del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario fatta dal Tribunale, i
punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente
non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione
sarebbe privato di una parte di significato.
(v. punti 49-51)
2. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto i provvedimenti che producono
effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione
giuridica di questo. Pertanto sono esenti dal controllo giurisdizionale previsto dall’art. 230 CE non solo gli atti preparatori,
ma tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del singolo, quali gli
atti confermativi e gli atti di mera esecuzione, le semplici raccomandazioni e pareri e, in linea di principio, le istruzioni
di servizio.
Quindi, se il fatto di adire un giudice è un atto indispensabile per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante, di
per sé esso non determina in maniera definitiva gli obblighi delle parti della controversia, di modo che, a fortiori, la decisione
di avviare un’azione giurisdizionale non modifica, di per sé, la situazione giuridica controversa. Inoltre, l’applicazione,
da parte del giudice così adito, delle proprie norme procedurali costituisce una delle conseguenze necessariamente connesse
al fatto di adire qualsiasi organo giurisdizionale e non può essere qualificata come effetto giuridico, ai sensi dell’art. 230
CE, della decisione di proporre un ricorso.
(v. punti 54-55, 58, 61)
3. Anche se i singoli non possono proporre un ricorso di annullamento contro provvedimenti che non producono effetti giuridici
vincolanti idonei ad incidere sui loro interessi, essi non sono però privati dell’accesso al giudice, poiché resta aperta
la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale, previsto negli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, se un simile
comportamento è di natura tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto ricorso non fa parte del sistema
di controllo della validità degli atti comunitari che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi
del ricorrente, ma è a disposizione quando una parte ha subito un danno dovuto al comportamento illegittimo di un’istituzione.
Inoltre, la circostanza che le ricorrenti non siano eventualmente in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illegittimo
da parte delle istituzioni comunitarie, o del danno lamentato, o ancora del nesso causale tra siffatto comportamento e siffatto
danno subito, non significa che sia loro negata la tutela giurisdizionale effettiva.
(v. punti 79, 82-84)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 settembre 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di intentare un’azione giudiziaria dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo – Ricorso d’annullamento – Irricevibilità»
Nel procedimento C-131/03 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 24 marzo 2003,
R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in Winston‑Salem, Carolina del Nord ([OSCURATO:PERSONA]),
RJR [OSCURATO:PERSONA].,
con sede in Wilmington, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
R.J. [OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in Dover, Kent, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in Tokyo (Giappone),
rappresentate dal sig. P. Lomas, solicitor, e dal sig. O.W. Brouwer, avocat,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA].,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
ricorrente in primo grado nelle cause T‑377/00 e T‑272/01,
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. C. Docksey, X. Lewis e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuta in primo grado,
sostenuta da:
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra T. Blanchet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
interveniente nel ricorso dinanzi alla Corte,
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna,
rappresentato dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in [OSCURATO:PERSONA],
Repubblica portoghese,
rappresentata dai sigg. L.I. Fernandes e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
Repubblica di Finlandia,
rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato dai sigg. H. [OSCURATO:PERSONA] e A. Baas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti in primo grado,
Repubblica federale di Germania,
rappresentata dai sigg. M. Lumma e W.‑D. Plessing, in qualità di agenti,
Repubblica ellenica
,
intervenienti in primo grado nelle cause T‑260/01 e T‑272/01,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalla sig.ra J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
interveniente in primo grado nelle cause T‑379/00, T‑260/01 e T‑272/01,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet,
R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr (relatore), P. Kūris, E. Juhász, J. Klučka, U. Lõhmus, E.
Levits e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso di impugnazione in esame, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado
delle [OSCURATO:PERSONA] europee 15 gennaio 2003, cause riunite T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale questo ha dichiarato irricevibili i loro ricorsi diretti
all’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee 19 luglio 2000, che stabilisce «la proposizione
di un’azione civile, in nome della [OSCURATO:PERSONA], diretta contro alcuni produttori americani di sigarette», in esecuzione della
quale è stata intentata un’azione civile contro varie società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché contro la [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], un tribunale federale statunitense (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e 25 luglio 2001, che dispone «la proposizione di una nuova azione civile dinanzi ai giudici
americani, da parte della [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente ad almeno uno Stato membro, diretta contro i gruppi di produttori di sigarette
convenuti nella causa precedente», in esecuzione della quale sono state intentate altre due azioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: le «decisioni controverse»).
Fatti all’origine della controversia
2 I fatti all’origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono descritti nei seguenti termini:
«1 Nell’ambito della lotta contro il contrabbando di sigarette destinate alla [OSCURATO:PERSONA] europea, la [OSCURATO:PERSONA] approvava, il
19 luglio 2000, “la proposizione di un’azione civile, in nome della [OSCURATO:PERSONA], diretta contro alcuni produttori americani
di sigarette”. Essa decideva inoltre d’informarne il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) secondo le procedure
previste ed autorizzava il proprio presidente, nonché il membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile del bilancio, a dare istruzioni
al servizio giuridico per l’adozione dei necessari provvedimenti.
2 Il 3 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed “agendo in nome proprio ed in nome degli [OSCURATO:PERSONA]
membri che essa ha la capacità di rappresentare”, proponeva un’azione civile contro [la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]] dinanzi alla [[OSCURATO:PERSONA]].
3 Nell’ambito di tale azione (in prosieguo: la “prima azione”), la [OSCURATO:PERSONA] deduceva la partecipazione delle ricorrenti, imprese
produttrici di tabacco, ad un sistema di contrabbando per l’introduzione e la distribuzione di sigarette sul territorio della
[OSCURATO:PERSONA] europea. [OSCURATO:PERSONA] mirava, in particolare, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da tale sistema di contrabbando
e consistente, principalmente, nella perdita dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarebbero stati
versati in caso di regolare importazione, nonché la pronuncia di ingiunzioni dirette a far cessare il comportamento delittuoso.
4 [OSCURATO:PERSONA] fondava le proprie domande su una legge federale statunitense, il [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 1970 (legge sul riciclaggio dei proventi del crimine; in prosieguo il “RICO”), nonché su alcune teorie di common law,
vale a dire le teorie della common law fraud, della public nuisance e dell’unjust enrichment. Il RICO si propone di combattere
la criminalità organizzata, in particolare facilitando la perseguibilità dei reati commessi dagli operatori economici. A tal
fine esso conferisce legittimazione ad agire alle parti civili. Per incentivare le azioni civili, il RICO prevede che l’attore
possa ottenere un risarcimento corrispondente al triplo del danno effettivamente subìto (treble damages).
5 Con decisione 16 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] respingeva le domande della [OSCURATO:PERSONA] europea.
6 Il 25 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] approvava “la proposizione di una nuova azione civile dinanzi ai giudici americani, da parte
della [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente ad almeno uno Stato membro, diretta contro i gruppi di produttori di sigarette convenuti nella
causa precedente”. Essa autorizzava inoltre il proprio presidente ed il membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile del bilancio
a dare istruzioni al servizio giuridico per adottare i necessari provvedimenti.
7 Il 6 agosto 2001 la [OSCURATO:PERSONA], in nome della [OSCURATO:PERSONA] europea e degli [OSCURATO:PERSONA] membri che essa aveva il potere di rappresentare,
nonché dieci [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la
Repubblica portoghese e la Repubblica [di Finlandia], in nome proprio, proponevano una nuova azione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] contro il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di tale azione (in prosieguo: la “seconda azione”),
la [OSCURATO:PERSONA] non basava più le sue domande sul RICO, ma unicamente sui principi di common law invocati nell’ambito della prima
azione. Per contro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri fondavano le loro domande sia sul RICO che sui principi di diritto comune invocati dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Veniva inoltre lamentato un danno patrimoniale ed un danno non patrimoniale che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto nell’ambito
della prima azione e venivano richiamati ulteriori elementi relativamente alle teorie della public nuisance e dell’unjust
enrichment.
8 [OSCURATO:PERSONA] non proponeva appello contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 luglio 2001, menzionata al precedente punto
5. Tuttavia, il 10 agosto 2001 essa chiedeva al giudice statunitense di disapplicare quest’ultima decisione e di consentirle
di modificare la sua domanda (motion to vacate the judgment and to amend the complaint). Tale domanda veniva respinta con
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 2001.
9 Il 9 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e i dieci [OSCURATO:PERSONA] membri menzionati al precedente punto 7 proponevano
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] una terza azione diretta contro [la] [OSCURATO:PERSONA] (…) ed altre imprese ad essa legate (in prosieguo:
la “terza azione”).
10 Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva la seconda e la terza azione della [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base
ad una norma di common law (revenue rule) secondo la quale i giudici statunitensi si astengono dal dare esecuzione alle leggi
fiscali di altri [OSCURATO:PERSONA].
11 Il 20 marzo 2002 la [OSCURATO:PERSONA] approvava la proposta di interporre appello avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Il
25 marzo 2002 veniva depositato un atto d’appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (corte
d’appello del secondo circuito) in nome della [OSCURATO:PERSONA] e dei dieci [OSCURATO:PERSONA] membri».
Il procedimento dinanzi al Tribunale
3 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 ed il 20 dicembre 2000, le ricorrenti hanno presentato
ricorsi diretti, in particolare, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di proporre la prima azione (cause T‑377/00,
T‑379/00 e T‑380/00).
4 Con ordinanza 2 luglio 2001, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha disposto la riunione delle tre
cause ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
5 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi
contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la seconda azione (cause T-260/01 e T-272/01).
6 Con ordinanza 31 gennaio 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha disposto la riunione delle cinque
cause T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01 per il prosieguo della fase scritta e orale e per la sentenza.
7 In ciascuna di queste cause, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sostenendo che le decisioni controverse
non costituiscono atti idonei a formare oggetto di un ricorso come quello previsto dall’art. 230, quarto comma, CE.
La sentenza impugnata
8 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha pertanto
respinto il ricorso.
9 Ai punti 74, 76 e 77 di tale sentenza, il Tribunale ha innanzi tutto ricordato il contenuto dell’art. 230, quarto comma, CE,
nonché la giurisprudenza costante secondo cui, da una parte, occorre avere riguardo alla natura dell’atto del quale è chiesto
l’annullamento per accertare se esso possa formare oggetto di un ricorso, essendo a tal proposito in linea di massima irrilevante
la forma nella quale lo stesso è stato adottato e, dall’altra, che soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici
vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di
questo, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. Il Tribunale si è riferito,
tra l’altro, alla sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9).
10 Esso ha quindi esaminato se le decisioni controverse producano siffatti effetti giuridici.
11 A tale riguardo, il Tribunale ha osservato, al punto 79 della sentenza impugnata, che adire un giudice è un atto indispensabile
per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante, ma che la determinazione definitiva degli obblighi delle parti della
controversia può risultare soltanto dalla decisione del giudice adito. Facendo riferimento, per analogia, alla sentenza della
Corte 29 settembre 1998, causa C-191/95, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5449, punto 47), relativa alla decisione della
[OSCURATO:PERSONA] di proporre un ricorso ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, esso ha concluso che la decisione di proporre
un ricorso giurisdizionale non modifica, di per sé, la situazione giuridica in cui si inserisce tale decisione, e non può
dunque, in linea di principio, essere considerata una decisione impugnabile.
12 Il Tribunale ha poi esaminato se le decisioni controverse, non riguardando il ricorso alla Corte o ad un giudice di uno Stato
membro, bensì ad un giudice di uno Stato terzo, abbiano prodotto effetti giuridici definitivi diversi rispetto a quelli necessariamente
connessi al ricorso a qualsiasi giudice e che abbiano modificato, in misura rilevante, la situazione giuridica delle ricorrenti.
13 Analizzando, in un primo momento, gli effetti delle decisioni controverse nell’ordinamento giuridico comunitario, il Tribunale,
al punto 91 della sentenza impugnata, ha in primo luogo considerato infondata la tesi delle ricorrenti secondo cui le dette
decisioni avrebbero prodotto effetti giuridici vincolanti con riguardo alle competenze della [OSCURATO:PERSONA] e all’equilibrio
istituzionale.
14 A tal proposito, al punto 86 della detta sentenza il Tribunale ha dichiarato che le decisioni controverse, come ogni atto
di un’istituzione, implicano in via accessoria una decisione del loro autore quanto alla sua competenza ad adottarle, ma che
una decisione di tale natura non può essere qualificata come effetto giuridico vincolante ai sensi dell’art. 230 CE poiché
essa, anche supponendola errata, non ha carattere autonomo rispetto all’atto adottato. Il Tribunale ha aggiunto che una siffatta
decisione, a differenza di un atto avente ad oggetto un’attribuzione di competenza, quale quello all’origine della sentenza
della Corte 9 ottobre 1990, causa C-366/88, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3571), fatta valere dalle ricorrenti, non è
diretta a modificare la ripartizione delle competenze previste dal Trattato CE.
15 Al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre dichiarato che la pretesa incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale
pregiudizio all’equilibrio istituzionale che ne deriverebbe non consentono di derogare ai requisiti di ricevibilità del ricorso
di annullamento fissati dal Trattato. Infatti, un tale ragionamento porterebbe a dedurre l’impugnabilità dell’atto dalla sua
eventuale illegittimità. A tal riguardo, il Tribunale si è riferito, per analogia, all’ordinanza della Corte 10 maggio 2001,
causa C-345/00 P, FNAB e a./Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3811, punti 39-42).
16 Relativamente alla questione se, per quanto riguarda gli atti preparatori, un ricorso giurisdizionale precoce possa essere
considerato compatibile con il sistema di mezzi di ricorso contemplato dal Trattato in circostanze eccezionali, quando si
tratta di provvedimenti sprovvisti anche della più vaga apparenza di regolarità – questione sollevata, in particolare, al
punto 23 della citata sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA] –, il Tribunale ha rilevato, al punto 88 della sentenza impugnata, che i giudici
comunitari non hanno mai confermato la possibilità di procedere in via eccezionale ad un simile controllo degli atti preparatori
o di altri atti privi di effetti giuridici. Esso ha aggiunto che le decisioni che hanno menzionato tale ipotesi sono precedenti
alla citata ordinanza FNAB e a./Consiglio, nella quale la Corte si è chiaramente pronunciata contro la possibilità di far
dipendere la ricevibilità di un ricorso dalla gravità delle asserite violazioni del diritto comunitario.
17 In secondo luogo, al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato infondata la tesi secondo cui le decisioni
controverse hanno prodotto effetti giuridici vincolanti sottoponendo le ricorrenti ad un altro ordinamento giuridico o modificando
la loro situazione giuridica sul piano sostanziale o procedurale.
18 In proposito, esso ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il principio secondo cui il ricorso ad un giudice
non modifica, di per sé, la situazione giuridica delle parti in causa ai sensi dell’art. 230 CE vale sia nel caso di ricorso
al giudice comunitario, sia nel caso in cui vengano aditi giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri e persino di [OSCURATO:PERSONA] terzi, quali gli [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, tale principio non è inficiato dal fatto che ogni giudice è chiamato ad applicare le norme procedurali
del suo ordinamento giuridico e le norme sostanziali individuate in base alle disposizioni sul conflitto di leggi appartenenti
allo stesso ordinamento giuridico. Infatti, indipendentemente dalle norme applicabili, le conseguenze giuridiche che ne derivano,
ex lege o a seguito delle decisioni del giudice adito, non possono essere attribuite alla parte che ha adito il giudice.
19 Ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che alcune decisioni di carattere procedurale possono
produrre effetti giuridici vincolanti e definitivi ai sensi dell’art. 230 CE, come interpretato dalla giurisprudenza. Tra
tali decisioni esso ha annoverato quelle che, pur costituendo fasi di una procedura amministrativa in corso, non si limitano
a creare le condizioni per l’ulteriore svolgimento di quest’ultima, ma producono effetti che vanno al di là dell’ambito procedurale
e modificano i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale.
20 Dopo avere richiamato, al punto 97 della sentenza impugnata, una serie di decisioni che, secondo la giurisprudenza dei giudici
comunitari, hanno tale natura, il Tribunale ha dichiarato, al punto 98, che lo stesso non si può dire delle decisioni controverse.
Esso ha osservato, in particolare, che l’assenza di un procedimento comunitario in materia di riscossione delle imposte e
dei dazi doganali non può essere paragonata all’immunità espressamente accordata dall’art. 15, n. 5, del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204),
alle parti di un accordo notificato in conformità a tale regolamento. Inoltre, se è pur vero che le decisioni controverse
implicano una valutazione provvisoria, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del comportamento delle ricorrenti in base al diritto degli
[OSCURATO:PERSONA], esse si differenziano dalla decisione di avviare il procedimento di esame degli aiuti di Stato per il fatto che
il diritto comunitario non attribuisce conseguenze giuridiche determinate a questa valutazione. Secondo il Tribunale, il ricorso
ai giudici statunitensi non impone pertanto nuovi obblighi alle ricorrenti e non le costringe a modificare la loro condotta.
21 Ai punti 99 e 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che alcune decisioni di carattere procedurale sono impugnabili
in quanto arrecano pregiudizio a diritti procedurali degli interessati. Esso ha però osservato che, nel caso di specie, le
ricorrenti non avrebbero goduto di diritti procedurali nell’ambito del procedimento per inadempimento che, secondo le stesse,
avrebbe dovuto essere avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], concludendo che il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto privarle di
diritti al riguardo. Il Tribunale ha aggiunto che, in assenza di una competenza comunitaria quanto alla riscossione dei diritti
e dei dazi di cui trattasi, non esiste nemmeno un procedimento previsto in materia dalla normativa comunitaria che attribuisca
alle ricorrenti le garanzie di cui esse sarebbero state private.
22 Al punto 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi osservato che le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato che le
decisioni controverse abbiano pregiudicato la loro situazione giuridica con riferimento ai procedimenti di riscossione delle
imposte e dei dazi doganali esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
23 All’argomento delle ricorrenti secondo cui il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] si differenzia dai procedimenti esperibili
dinanzi ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri per l’assenza del sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 CE, il Tribunale
ha replicato, al punto 105 della sentenza impugnata, che è normale, nelle controversie che implicano elementi di internazionalità,
che il giudice debba applicare disposizioni giuridiche straniere e che lo faccia nell’ambito del proprio diritto processuale.
Secondo il Tribunale, la circostanza che il giudice applichi le proprie norme procedurali costituisce una delle conseguenze
necessariamente connesse al fatto di adire qualsiasi organo giurisdizionale e non può essere qualificata come effetto giuridico
ai sensi dell’art. 230 CE. Esso ha aggiunto che, se l’art. 234 CE dà ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di sottoporre
questioni pregiudiziali ed impone ad alcuni di loro un obbligo di rinvio, esso non conferisce però alle parti in causa davanti
ai detti giudici alcun diritto di adire la Corte.
24 Il Tribunale ha concluso, al punto 108 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse non producono, nell’ordinamento
giuridico comunitario, effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’art. 230 CE, come interpretato dalla giurisprudenza.
25 Esaminando poi gli effetti collegati dal diritto statunitense alla proposizione delle azioni civili in questione, il Tribunale
ha dichiarato, al punto 110 della sentenza impugnata, che le conseguenze procedurali del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] addotte
dalle ricorrenti non sono, in gran parte, diverse da quelle necessariamente connesse al ricorso a qualsiasi giudice e che
alcune di esse sono mere conseguenze di fatto.
26 Inoltre, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che i giudici federali degli [OSCURATO:PERSONA] possono,
in base al loro diritto processuale, adottare decisioni con effetti vincolanti nei confronti delle parti in causa, in particolare
obbligandole a divulgare elementi di fatto e documenti: tali effetti derivano dall’esercizio autonomo dei poteri di cui tali
giudici sono investiti in base al diritto statunitense e non sono quindi imputabili alla [OSCURATO:PERSONA].
27 Per quanto riguarda gli effetti del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] sul piano del diritto sostanziale, il Tribunale ha dichiarato,
al punto 114 della sentenza impugnata, che la decisione di adire la [OSCURATO:PERSONA] produce solo la conseguenza di avviare
un procedimento diretto a far accertare la responsabilità delle ricorrenti, la cui esistenza, per quanto riguarda il merito,
non è determinata dalla proposizione dell’azione. Pertanto, se le decisioni controverse hanno potuto produrre l’effetto di
mostrare alle ricorrenti che esse corrono un rischio concreto di vedersi infliggere sanzioni dal giudice statunitense, ciò
costituisce una semplice conseguenza di fatto, e non un effetto giuridico che le decisioni controverse sono dirette a produrre.
A tal proposito, il Tribunale ha rinviato al punto 19 della citata sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA].
28 Ai punti 115-117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che talune circostanze fatte valere dalle ricorrenti,
ossia che queste ultime sono accusate di condotte delittuose nell’ambito delle azioni controverse, che l’immunità delle parti
in causa le tutela da un’azione per diffamazione concernente le affermazioni calunniose effettuate nell’ambito del procedimento
e che le azioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state pubblicate su internet dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché l’esistenza di conseguenze
negative che possono derivare dalla proposizione delle azioni controverse quanto alla reputazione di società quotate in Borsa,
o sono di natura fattuale, o risultano esclusivamente da disposizioni del diritto statunitense e non costituiscono effetti
delle decisioni controverse imputabili alla [OSCURATO:PERSONA].
29 Al punto 118 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che gli effetti, addotti dalle ricorrenti, della proposizione
delle azioni civili in questione in base al diritto statunitense non possono essere considerati quali effetti giuridici vincolanti
ai sensi dell’art. 230 CE, come interpretato dalla giurisprudenza.
30 Infine, quanto al requisito dell’effettiva tutela giurisdizionale e all’argomento delle ricorrenti secondo cui l’irricevibilità
dei loro ricorsi le priverebbe di ogni rimedio giurisdizionale per contestare le decisioni controverse dato che, appartenendo
il giudice adito ad uno Stato terzo, né i giudici comunitari, né i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero essere chiamati a
pronunciarsi sulla legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«121 A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che l’accesso al giudice è uno degli elementi basilari di
una comunità di diritto, e che esso è garantito, nell’ordinamento giuridico fondato sul Trattato CE, dal fatto che quest’ultimo
ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo
sulla legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339,
punto 23). La Corte fonda il diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice competente sulle tradizioni costituzionali
comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punto 18).
122 Il diritto ad esperire un ricorso effettivo spettante a tutti coloro i cui diritti e le cui libertà tutelati dall’ordinamento
giuridico dell’Unione siano stati violati è stato inoltre ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1), la quale, pur se non dotata di forza giuridica vincolante,
dimostra l’importanza, nell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti che essa enuncia.
123 A tal riguardo occorre rilevare che i singoli non sono privati dell’accesso al giudice per il fatto che un comportamento privo
di carattere decisionale non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, dato che, se un simile comportamento è di
natura tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale,
previsto negli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
124 Se può apparire auspicabile, inoltre, che i singoli dispongano, oltre che del ricorso per il risarcimento del danno, di un
rimedio giuridico che consenta di prevenire – o far cessare – comportamenti non decisionali delle istituzioni che possano
recare pregiudizio ai loro interessi, occorre tuttavia rilevare che un tale mezzo di ricorso, che comporterebbe necessariamente
l’invio alle istituzioni di provvedimenti ingiuntivi da parte del giudice comunitario, non è contemplato dal Trattato. Orbene,
il giudice comunitario non può sostituirsi al potere costituente comunitario per procedere ad una modifica del sistema dei
rimedi giuridici e dei procedimenti istituiti dal Trattato (sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98
e da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2487, punto 75)».
Conclusioni delle parti
31 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare ricevibili i loro ricorsi di annullamento perché le decisioni controverse sono manifestamente illegittime e pronunciarsi
in via definitiva sul ricorso;
– in subordine, dichiarare ricevibili i loro ricorsi di annullamento e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel
merito;
– in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esamini la questione della ricevibilità contestualmente al
merito e statuisca di conseguenza;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese in applicazione dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
32 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso d’impugnazione parzialmente irricevibile in quanto viene richiesto alla Corte di esaminare nuovi punti
che non erano stati sollevati in primo grado o riesaminare gli argomenti già sollevati in primo grado;
– per il resto, respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
33 I governi italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco, nonché il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio, chiedono alla Corte di
respingere il ricorso di impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
34 Il governo finlandese chiede che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso d’impugnazione in quanto si chiede alla Corte di esaminare nuovi elementi che non sono
stati sollevati in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale e la si invita ad esaminare nuovamente elementi sollevati
dinanzi al Tribunale senza dimostrare che quest’ultimo ha commesso errori di diritto;
– per il resto, respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
35 A sostegno del loro ricorso di impugnazione, le ricorrenti fanno valere cinque motivi, tratti, rispettivamente:
– dall’errata interpretazione dell’art. 230 CE per quanto riguarda gli effetti delle decisioni controverse nell’ordinamento
giuridico comunitario;
– dall’errata interpretazione dell’art. 230 CE per quanto riguarda gli effetti, in base al diritto statunitense, della proposizione
delle azioni civili in questione;
– dalla violazione del diritto fondamentale ad un tutela giurisdizionale effettiva;
– dall’errata applicazione ed interpretazione della giurisprudenza della Corte sulla possibilità di contestare misure manifestamente
illegittime;
– dalla violazione dell’art. 292 CE.
Sul primo motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’art. 230 CE per quanto riguarda gli effetti delle decisioni controverse
nell’ordinamento giuridico comunitario
Argomenti delle parti
36 Nell’ambito di questo motivo, suddiviso in cinque parti, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso
un errore di diritto in quanto ha considerato, al punto 79 della sentenza impugnata, che, in linea di principio, la decisione
di un’istituzione comunitaria di presentare un ricorso non può essere considerata una decisione impugnabile.
37 Ebbene, dalla giurisprudenza risulterebbe che gli unici provvedimenti adottati dalle istituzioni non suscettibili di controllo
giurisdizionale sono quelli che si integrano in un procedimento comunitario in corso che sfocia in una successiva decisione
passibile di un’impugnazione in occasione della quale tutte le censure relative ad una precedente illegittimità o all’incompetenza
dell’istituzione interessata ed i loro effetti possono essere adeguatamente esaminate dal giudice competente tenuto ad applicare
il diritto comunitario. Le ricorrenti richiamano, in proposito, le citate sentenze IBM/[OSCURATO:PERSONA] (punto 20) e [OSCURATO:PERSONA]/Germania
(punto 44).
38 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, nel valutare se le decisioni controverse producono effetti giuridici, il Tribunale
non ha interpretato correttamente la giurisprudenza, né applicato quest’ultima alle circostanze, completamente nuove, della
causa in esame. L’attuale giurisprudenza verterebbe infatti su ricorsi proposti contro provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’esercizio di competenze che le sono attribuite dal Trattato: tali ricorsi sfociavano inesorabilmente in una decisione
che produceva i suoi effetti nell’ordinamento giuridico comunitario, la quale era adottata da un giudice comunitario o era
soggetta al controllo di siffatto giudice. Nel caso di specie, invece, se le decisioni controverse non sono soggette al controllo
del giudice comunitario, nessun altro atto o conseguenza formerà oggetto di siffatto controllo e le istituzioni comunitarie
potranno avviare procedimenti al di fuori dell’ordinamento giuridico comunitario su ogni nuova questione e in qualsiasi circostanza.
39 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la giurisprudenza comunitaria, concludendo che non deriva
nessun effetto giuridico dal fatto di non poter più ottenere dalla Corte una decisione pregiudiziale sulla competenza della
[OSCURATO:PERSONA] ad avviare in uno Stato terzo procedimenti diretti a riscuotere dazi doganali e IVA asseritamente non versati.
40 In proposito, le ricorrenti sostengono che se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adito un giudice di uno Stato membro, esse sarebbero state
legittimate a sollevare la fondamentale questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA], questione che il giudice nazionale di
più alto grado sarebbe stato tenuto a deferire alla Corte, in applicazione dell’art. 234, terzo comma, CE, alla luce della
regola sancita nella sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4199), e della manifesta inapplicabilità
della giurisprudenza Cilfit e a. (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415). Il venir meno di tale possibilità
comporterebbe evidenti conseguenze giuridiche in capo alle parti della controversia.
41 In quarto luogo, ritenendo che la proposizione di un ricorso giurisdizionale in uno Stato terzo piuttosto che in uno Stato
membro non produca effetti giuridici, il Tribunale avrebbe parimenti erroneamente interpretato la giurisprudenza secondo cui,
quando è stata operata la scelta di avviare un determinato procedimento in luogo di un altro, la decisione recante tale scelta
produce effetti giuridici ai sensi dell’art. 230 CE.
42 Il Tribunale infatti, al punto 98 della sentenza impugnata, avrebbe a torto omesso di riconoscere che il fattore decisivo
nella sentenza 30 giugno 1992, causa C‑312/90, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4117), era il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse
preferito un procedimento in luogo di un altro, escludendo in tale modo quest’ultimo. A tale proposito, le ricorrenti fanno
inoltre valere la sentenza 15 marzo 1967, cause riunite 8/66-11/66, CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 93). Ebbene, avviando
negli [OSCURATO:PERSONA] i procedimenti in esame, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato una scelta di procedura, con la conseguenza di
escludere non solo i rinvii pregiudiziali alla Corte, ma anche le importanti garanzie procedurali connesse ai pertinenti procedimenti
di diritto comunitario applicabili alla riscossione delle imposte e dei dazi in questione.
43 In quinto luogo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale non ha riconosciuto che, per effetto delle decisioni controverse,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso una posizione definitiva quanto alla sua competenza ai sensi del diritto comunitario, il che
produce effetti giuridici in base ad una consolidata giurisprudenza.
44 [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe potuto agire solo se fosse stato adottato un atto di diritto derivato diretto a consentirle
di avviare procedimenti giurisdizionali in uno Stato terzo per riscuotere i dazi doganali e l’IVA ritenuti non versati. Le
decisioni controverse produrrebbero quindi gli stessi effetti giuridici di un siffatto atto di diritto derivato.
45 Le dette decisioni, inoltre, avrebbero prodotto la conseguenza di autorizzare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per avviare
e proseguire azioni dinanzi ai giudici statunitensi. Siffatte decisioni sarebbero suscettibili di ricorso in applicazione
dell’art. 230 CE, come emergerebbe, tra l’altro, dall’ordinanza 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4475).
46 Essendosi sostituite ad atti di diritto comunitario primario o derivato che modificano la suddivisione delle competenze prevista
dal Trattato, le decisioni controverse sarebbero anche dirette a modificare detta suddivisione, il che costituirebbe una modifica
delle competenze identica a quella della citata sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA].
47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tutte le parti di questo motivo devono essere dichiarate irricevibili dato che le ricorrenti si
limitano a ripetere argomenti già esposti in primo grado.
48 Essa afferma inoltre, quanto alla quinta parte del motivo e all’argomento che la [OSCURATO:PERSONA], per riscuotere imposte in [OSCURATO:PERSONA]
terzi, può agire solo in forza di una specifica autorizzazione di legge, in primo luogo, che le ricorrenti hanno descritto
in modo inesatto l’impostazione seguita dal Tribunale. Esso avrebbe infatti rilevato, al punto 104 della sentenza impugnata,
che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eluso o aggirato le procedure esistenti applicabili in materia
di riscossione delle imposte e dei dazi doganali o di lotta antifrode. In secondo luogo, non si sarebbe mai considerata l’ipotesi
che la [OSCURATO:PERSONA] presenti essa stessa un ricorso per riscuotere imposte non versate. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe
sottolineato, al punto 102 della sentenza impugnata, che l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di riscuotere le
tasse attraverso un’azione di risarcimento del danno è inidoneo a provare una violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti,
oltre al fatto che tale argomento attiene al merito della controversia.
Giudizio della Corte
49 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso avverso
una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento
nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000,
causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C‑248/99 P, Francia/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, punto 68, e 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2125, punto
15).
50 Non risponde dunque ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso di impugnazione che si limiti
a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti
di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, ordinanza 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1303, punto 24, e sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16). Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce
in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla
competenza della Corte (v. ordinanza 26 settembre 1994, causa C‑26/94 P, X/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4379, punto 13, e sentenza
Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
51 Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione (v. sentenza 13
luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse
così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe
privato di una parte di significato (v., in particolare, ordinanza FNAB e a./Consiglio, punti 30 e 31, nonché sentenze 16
maggio 2002, causa C-321/99 P, ARAP e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punto 49, e Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
52 Orbene, nel caso di specie occorre dichiarare che, in realtà, con il primo motivo le ricorrenti non mirano ad ottenere un
mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. In ciascuna parte di tale motivo, infatti, esse indicano in modo
chiaro e preciso i passaggi della sentenza impugnata che considerano viziati da errori di diritto.
53 Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
54 Per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata,
per costante giurisprudenza costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto
i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando
in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v., in particolare, sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9; ordinanza
4 ottobre 1991, causa C‑117/91, Bosman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4837, punto 13, e sentenza 9 dicembre 2004, causa C‑123/03
P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11647, punto 44).
55 Pertanto, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, sono esenti dal controllo giurisdizionale previsto dall’art. 230
CE non solo gli atti preparatori, ma tutti gli atti che non producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli
interessi del singolo, quali gli atti confermativi e gli atti di mera esecuzione (v., in particolare, sentenza 1° dicembre
2005, causa C‑46/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10167, punto 25), le semplici raccomandazioni e pareri (sentenza
23 novembre 1995, causa C-476/93 P, Nutral/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 30) e, in linea di principio, le istruzioni
di servizio (v. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9).
56 Quindi il Tribunale non è incorso in un errore di diritto deducendo dalla circostanza che le decisioni controverse non producevano
effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’art. 230 CE che esse non erano suscettibili di formare oggetto di un ricorso, senza
limitare la portata di tale soluzione ai soli atti preparatori.
57 Occorre pertanto respingere la prima parte del primo motivo.
58 Quanto alla seconda parte, nei limiti in cui essa non si confonde con la terza, la quarta e la quinta, occorre constatare
che il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 47 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, che, se il fatto di adire
un giudice è un atto indispensabile per ottenere una decisione giurisdizionale vincolante, di per sé non determina in maniera
definitiva gli obblighi delle parti della controversia, di modo che, a fortiori, la decisione di avviare un’azione giurisdizionale
non modifica, di per sé, la situazione giuridica controversa.
59 A tale riguardo, la questione dell’assoggettabilità delle decisioni controverse al controllo dei giudici comunitari è irrilevante.
60 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.
61 Quanto alla terza parte, ancora una volta a ragione il Tribunale ha dichiarato, al punto 105 della sentenza impugnata, che
l’applicazione, da parte del giudice, delle proprie norme procedurali costituisce una delle conseguenze necessariamente connesse
al fatto di adire qualsiasi organo giurisdizionale e non può essere qualificata come effetto giuridico, ai sensi dell’art. 230
CE, della decisione di proporre un ricorso.
62 Va aggiunto che la possibilità di qualificare le decisioni controverse della [OSCURATO:PERSONA] come atti giuridici impugnabili ai
sensi della giurisprudenza di cui al punto 54 di questa sentenza non può essere fatta dipendere dalla circostanza che, se
la [OSCURATO:PERSONA] avesse adito un giudice di uno Stato membro, sarebbe stato possibile un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE
nell’ambito del procedimento così avviato.
63 Pertanto, la terza parte del primo motivo non può essere accolta.
64 A proposito della quarta parte del primo motivo, il Tribunale ha interpretato correttamente la citata sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA]
(punti 12-20), specificando che da tale sentenza risulta che la decisione di avviare l’esame degli aiuti di Stato produce
effetti giuridici ai sensi dell’art. 230 CE. Infatti, dalla valutazione e dalla qualificazione degli aiuti considerati, e
dalla scelta della procedura che ne risulta, derivano determinate conseguenze giuridiche. Il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA],
attraverso le decisioni controverse, abbia operato una scelta relativa al procedimento da avviare contro le ricorrenti, escludendo
in tal modo altri procedimenti, non può però, di per sé, costituire un effetto giuridico nel senso previsto dal detto articolo.
65 Ne consegue che la quarta parte del primo motivo deve essere respinta.
66 Riguardo alla quinta parte del motivo, come ha giustamente rilevato il Tribunale, se le decisioni controverse, come ogni atto
di un’istituzione, implicano in via accessoria una decisione del loro autore quanto alla propria competenza ad adottarle,
siffatta decisione non può tuttavia essere qualificata, di per sé, come effetto giuridico vincolante ai sensi dell’art. 230
CE, come interpretato dalla giurisprudenza.
67 Per quanto riguarda l’utilizzo di risorse di bilancio, implicitamente autorizzato dalle decisioni controverse per avviare
e seguire le azioni in esame, è sufficiente constatare che tale circostanza non incide sulla questione se le dette decisioni
producano effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle ricorrenti modificando significativamente
la loro situazione giuridica.
68 Da quanto precede risulta che occorre respingere la quinta parte del primo motivo e, di conseguenza, l’intero motivo.
Sul secondo motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’art. 230 CE per quanto riguarda gli effetti, in base al diritto
statunitense, della proposizione delle azioni civili in questione
Argomenti delle parti
69 Secondo le ricorrenti, al punto 105 della sentenza impugnata il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] potesse ovviare all’assenza di un regime di rinvio pregiudiziale negli [OSCURATO:PERSONA] applicando essa stessa il diritto
comunitario. In proposito, esse sostengono che, a causa della dottrina dell’«Act of State», è improbabile che la [OSCURATO:PERSONA] si pronunci su questioni fondamentali di diritto comunitario sollevate dinanzi ad essa. Al riguardo, contrariamente
a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avrebbero già fatto valere tale dottrina, o, in ogni caso, il suo contenuto,
dinanzi al Tribunale.
70 [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale motivo è irricevibile in quanto costituisce un motivo nuovo. A suo parere, sebbene avessero
potuto farlo, le ricorrenti non hanno mai fatto valere la dottrina dell’«Act of State», né dinanzi al Tribunale, né dinanzi
alla [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio della Corte
71 Prima di tutto occorre constatare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle conclusioni, dal punto
72 della sentenza impugnata si evince che la dottrina dell’«Act of State» è stata richiamata dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale,
quindi il secondo motivo è ricevibile.
72 Tuttavia, e nei limiti in cui tale motivo differisce dalla terza e dalla quarta parte del primo motivo, esso deve essere respinto
in quanto infondato.
73 L’applicabilità o meno della dottrina dell’«Act of State» da parte del competente giudice degli [OSCURATO:PERSONA], infatti, non
produce alcun effetto sulla nozione di atto impugnabile ai sensi dell’art 230 CE.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad un tutela giurisdizionale effettiva
Argomenti delle parti
74 Le ricorrenti affermano che il Tribunale le ha private della tutela giurisdizionale effettiva e ha commesso un errore di diritto
avendo considerato, al punto 123 della sentenza impugnata, che il criterio pertinente in tale materia è l’accesso al giudice
piuttosto che l’esistenza di ricorsi effettivi, cui fa riferimento la giurisprudenza. A tale riguardo, esse fanno valere la
sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 39).
75 Inoltre, il fatto che la Corte, nelle sentenze Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata (punto 40), e 2 aprile 1998,
causa C‑321/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1651), abbia menzionato l’esistenza di un sistema completo
di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni,
senza tuttavia includervi l’art. 288 CE, dimostrerebbe l’inesattezza della tesi, enunciata dal Tribunale al punto 123 della
sentenza impugnata, secondo cui non è in contrasto con l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva il fatto di non
considerare ricevibile un ricorso di annullamento a causa della possibilità di proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale
sulla base del detto articolo. Per di più, la mera incompetenza delle istituzioni comunitarie non farebbe sorgere la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], così che un ricorso per risarcimento non basterebbe a fornire alle ricorrenti un’effettiva
tutela giurisdizionale.
76 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il principio della effettiva tutela giurisdizionale garantisce la tutela contro gli atti delle
istituzioni comunitarie idonei a violare i diritti e le libertà riconosciute dal diritto comunitario, ossia gli atti che producono
effetti giuridici sugli interessati. Orbene, a suo avviso le decisioni controverse non costituiscono atti di questo genere.
77 Per quanto riguarda la citata sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, al suo punto
44, la Corte ha dichiarato che, anche se il requisito dell’interesse individuale, per proporre un ricorso contro un regolamento,
deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze
atte ad identificare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo.
78 Per quanto riguarda l’art. 288 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il problema reale che si pone alle ricorrenti risieda non tanto
nel capire se tale articolo offra loro una tutela effettiva, quanto nella difficoltà di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto
un atto illegittimo cercando di ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] una decisione che riconoscesse che esse hanno commesso le varie
attività illecite e delittuose denunciate nelle azioni civili e che il danno subito è una conseguenza diretta della proposizione
di questo genere di azioni.
Giudizio della Corte
79 Anzitutto occorre dichiarare che il Tribunale, al punto 123 della sentenza impugnata, si è giustamente fondato sul principio
che i provvedimenti che non producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dei singoli non possono
formare oggetto di un ricorso di annullamento.
80 È vero che, come ricordato al punto 121 della detta sentenza, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234
CE, dall’altro, il Trattato istituisce un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte
di giustizia il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 23;
Foto-Frost, punto 16, e 6 dicembre 2005, causa C‑461/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10513, punto 22).
81 Tuttavia, rimane il fatto che, sebbene il requisito relativo agli effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi
del ricorrente modificando significativamente la sua situazione giuridica debba essere interpretato alla luce del principio
di una tutela giurisdizionale effettiva, tale interpretazione non può condurre ad escludere questo requisito senza eccedere
le competenze attribuite dal Trattato ai giudici comunitari (v., per analogia, quanto al requisito secondo cui la persona
fisica o giuridica ricorrente deve essere individualmente interessata dall’atto impugnato, sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit., punto 44).
82 Il Tribunale ha avuto ancora una volta ragione quando ha dichiarato, al punto 123 della sentenza impugnata, che, anche se
i singoli non possono proporre un ricorso di annullamento contro siffatte misure, essi non sono però privati dell’accesso
al giudice, poiché resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale, previsto negli artt. 235 CE e 288,
secondo comma, CE se un simile comportamento è di natura tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
83 Siffatto ricorso non fa parte del sistema di controllo della validità degli atti comunitari che producono effetti giuridici
vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, ma è a disposizione quando una parte ha subito un danno dovuto
al comportamento illegittimo di un’istituzione.
84 Inoltre, la circostanza che magari le ricorrenti non siano in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illegittimo
da parte delle istituzioni comunitarie, o del danno lamentato, o ancora del nesso causale tra siffatto comportamento e siffatto
danno subito, non significa che gli sarà negata la tutela giurisdizionale effettiva.
85 Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo, vertente sull’errata applicazione ed interpretazione della giurisprudenza della Corte sulla possibilità
di contestare misure manifestamente illegittime
Argomenti delle parti
86 Le ricorrenti sottolineano che nessuna disposizione del Trattato e nessun atto di diritto derivato legittima la [OSCURATO:PERSONA] ad
intentare un’azione giudiziaria fuori dall’ordinamento giuridico comunitario, né autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare un atto
esecutivo per la riscossione dei dazi doganali e dell’IVA. A tale riguardo, le ricorrenti osservano che l’art. 211 CE non
è una norma generale di autorizzazione che rende irrilevante l’art. 7 CE. Quindi, dato che le decisioni controverse sarebbero
manifestamente illegittime, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare i ricorsi di annullamento ricevibili, in conformità alla
citata sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA].
87 Quanto alla citata ordinanza FNAB e a./Consiglio, richiamata dal Tribunale ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, le ricorrenti
affermano che la Corte, quando al punto 40 di tale ordinanza si è rifatta ai «criteri di ricevibilità espressamente fissati
dal Trattato», si riferiva ai requisiti relativi all’interesse diretto ed individuale menzionati all’art. 230, quarto comma,
CE, a prescindere dal fatto che, in circostanze eccezionali, provvedimenti sprovvisti anche della più vaga apparenza di regolarità
possano formare oggetto di ricorsi di annullamento.
88 Ad ogni modo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato in modo errato la giurisprudenza risultante, tra l’altro,
dalle sentenze 9 ottobre 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata, e 16 giugno 1993, causa C‑325/91, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3283),
ed ha commesso una violazione di una forma sostanziale non avendo riunito la questione della ricevibilità al merito.
89 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che questo motivo sia irricevibile in quanto gli argomenti sviluppati sono solo la
ripetizione di quelli che erano stati sollevati in primo grado.
90 In secondo luogo, essa osserva che, dinanzi al Tribunale, le parti legittimate a ricorrere ex art. 230, secondo comma, CE,
sulle cui prerogative istituzionali incide direttamente una presa di posizione unilaterale della [OSCURATO:PERSONA] sulla sua competenza,
hanno sostenuto molto chiaramente il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di adottare le decisioni controverse. La stessa [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe inoltre ricordato le prerogative in materia di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] conferitele dall’art. 282 CE, che costituirebbe
un’applicazione del principio generale secondo cui solo la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a rappresentare la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai
tribunali. Nella replica all’istanza di rigetto presentata dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata
sull’art. 211 CE, oltre che su altri articoli del Trattato. Quindi, posto che la [OSCURATO:PERSONA], per lo meno a priori, dispone
della competenza in questione, non si può sostenere che ci sia incompetenza manifesta, né che le decisioni controverse siano
prive della più vaga apparenza di regolarità.
91 In terzo luogo, quanto alla citata ordinanza FNAB e a./Consiglio, e all’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale
avrebbe dovuto riunire la questione della ricevibilità al merito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per poter contestare una decisione,
il singolo deve anzitutto dimostrare che essa abbia prodotto taluni effetti giuridici definitivi, il che non sarebbe avvenuto.
Giudizio della Corte
92 In via preliminare, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] per motivi identici a quelli
esposti ai punti 49-52 di questa sentenza.
93 Inoltre, non è necessario pronunciarsi sul punto se dalla citata sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA] risulti che, in circostanze eccezionali,
i ricorsi di annullamento diretti contro misure prive della più vaga apparenza di regolarità debbano essere dichiarati ricevibili.
Occorre infatti constatare che, palesemente, tale situazione non si riscontra nel caso di specie.
94 Basta infatti rilevare che, in proposito, l’art. 211 CE prevede che la [OSCURATO:PERSONA] vigila sull’applicazione delle disposizioni
del Trattato e delle disposizioni adottate in virtù di esso; che, conformemente all’art. 281 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha personalità
giuridica e che l’art. 282 CE – il quale, sebbene il suo disposto si limiti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, costituisce l’espressione d’un
principio generale – precisa che la [OSCURATO:PERSONA] possiede la capacità giuridica e a tal fine è rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
95 Per quanto riguarda la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto riunire la valutazione dell’eccezione di irricevibilità
al merito, si deve dichiarare che, contrariamente a quanto accadeva nelle sentenze citate dalle ricorrenti, la valutazione
della fondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata dinanzi al Tribunale non dipendeva, nel caso di specie, da quella
che doveva essere svolta sui motivi di merito fatti valere dalle ricorrenti.
96 Pertanto, il quarto motivo non può essere accolto.
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 292 CE
Argomenti delle parti
97 Le ricorrenti affermano che, concludendo che la [OSCURATO:PERSONA] poteva dirimere tutte le controversie relative alla competenza
della [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i procedimenti in questione negli [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha optato per una soluzione in contrasto
con l’art. 292 CE e con il sistema dei Trattati.
98 L’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario sarebbe infatti compromessa da qualsiasi sistema extracomunitario in base
al quale la [OSCURATO:PERSONA] e le sue istituzioni risultassero vincolate da una particolare interpretazione delle norme di diritto
comunitario nell’esercizio delle loro competenze interne (v., in particolare, pareri 1/91, del 14 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6079,
punti 41-46, e 1/00, del 18 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3493, punto 45). Ciò si verificherebbe se la [OSCURATO:PERSONA] decidesse
sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad intentare azioni in uno Stato terzo per recuperare dazi doganali ed IVA che si ritiene
non siano stati versati.
99 [OSCURATO:PERSONA] rammenta, innanzi tutto, che l’art. 292 CE riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] membri e non essa stessa.
100 Essa afferma poi che la [OSCURATO:PERSONA] non cerca di sostituire alla Corte la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di arbitro di questioni di
diritto comunitario. Tutti gli argomenti relativi alla legittimazione ed alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] suscettibili di
essere presentati dalle ricorrenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero trattati da essa allo stesso modo di qualsiasi altra
questione preliminare risultante da un’azione civile proposta contro di esse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quando risulta necessario tener
conto del diritto comunitario al fine dell’applicazione delle disposizioni del suo ordinamento giuridico, la [OSCURATO:PERSONA]
raccoglierebbe tutte le informazioni a tal fine richieste.
101 Quanto alla scelta del giudice, per la [OSCURATO:PERSONA] si tratterrebbe di una questione di strategia. Essa farebbe in modo di
intentare azioni o intervenire nei procedimenti nello Stato in cui si sono svolte le attività incriminate o in cui avrà luogo
l’esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il giudice competente per la giurisdizione cui sono assoggettate una o più ricorrenti
e in cui hanno avuto luogo le attività illecite. Pertanto, si tratterebbe del giudice che si trova nella posizione migliore
per ottenere l’auspicata effettiva esecuzione della sentenza.
Giudizio della Corte
102 Occorre dichiarare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la decisione di un giudice statunitense sulla competenza
della [OSCURATO:PERSONA] ad intentare dinanzi ad esso un’azione giudiziaria non è idonea a vincolare la [OSCURATO:PERSONA] e le sue istituzioni,
nell’esercizio delle loro competenze interne, ad una particolare interpretazione delle norme di diritto comunitario. Infatti,
come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, siffatta decisione sarebbe vincolante solamente in
relazione ad uno specifico procedimento.
103 Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.
104 Poiché nessuno dei motivi fatti valere dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso di impugnazione è fondato, quest’ultimo
deve essere respinto.
Sulle spese
105 A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118
del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste
soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 69,
n. 4, del detto regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del detto art. 118, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
2)
Le società R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc., RJR [OSCURATO:PERSONA]., R.J. [OSCURATO:PERSONA], R.J. [OSCURATO:PERSONA], Inc., e [OSCURATO:PERSONA], Inc., sono condannate alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ed il Consiglio dell’Unione europea sopportano
le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.