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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49463/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - di vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità del suddetto in ordine ai reati di ricettazione e di porto ingiustificato di cacciavite fuori della propria abitazione - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con cui, per quanto di interesse in questa sede, è stata confermata la affermazione di penale responsabilità del Tribunale di Sassari del 29/10/2019 in relazione ai reati di ricettazione e porto ingiustificato fuori della propria abitazione di cacciavite, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.

Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, a tale riguardo, che: - quanto alla proprietà del cacciavite, la persona offesa Giagu, nella sua denuncia-querela di furto, era chiara nel descrivere il cacciavite sottratto, precisando di essere in grado di riconoscerlo senza dubbio; - nel verbale di sequestro il cacciavite viene descritto come cacciavite da taglio, marca Utilex con manico rosso dalla lunghezza complessiva di cm. 31; - trattasi di descrizioni compatibili tra loro e non antitetiche, con la sola differenza di una maggiore precisione del verbale di sequestro in relazione alla lunghezza, riferita, invece, approssimativamente dalla persona offesa; - ciò non toglie alcun valore all'attendibilità di Giagu, soggetto di età avanzata, che denunciava i fatti immediatamente ed altrettanto immediatamente riconosceva il cacciavite che gli veniva mostrato in foto; - non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il porto ingiustificato, per il fatto che il porto era destinato, come riferito dallo stesso Masu, al furto aggravato; - il cacciavite, comunque, era oggetto atto all'offesa alla persona, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente stato utilizzato a tale scopo.

Rilevato, pertanto, che l'impugnazione - che in modo aspecifico e manifestamente infondato insiste su un insussistente vizio di motivazione per entrambe le imputazioni - deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - di vizio di motivazione circa la conferma della responsabilità del suddetto in ordine ai reati di ricettazione e di porto ingiustificato di cacciavite fuori della propria abitazione - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con cui, per quanto di interesse in questa sede, è stata confermata la affermazione di penale responsabilità del Tribunale di Sassari del 29/10/2019 in relazione ai reati di ricettazione e porto ingiustificato fuori della propria abitazione di cacciavite, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, a tale riguardo, che: - quanto alla proprietà del cacciavite, la persona offesa Giagu, nella sua denuncia-querela di furto, era chiara nel descrivere il cacciavite sottratto, precisando di essere in grado di riconoscerlo senza dubbio; - nel verbale di sequestro il cacciavite viene descritto come cacciavite da taglio, marca Utilex con manico rosso dalla lunghezza complessiva di cm. 31; - trattasi di descrizioni compatibili tra loro e non antitetiche, con la sola differenza di una maggiore precisione del verbale di sequestro in relazione alla lunghezza, riferita, invece, approssimativamente dalla persona offesa; - ciò non toglie alcun valore all'attendibilità di Giagu, soggetto di età avanzata, che denunciava i fatti immediatamente ed altrettanto immediatamente riconosceva il cacciavite che gli veniva mostrato in foto; - non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il porto ingiustificato, per il fatto che il porto era destinato, come riferito dallo stesso Masu, al furto aggravato; - il cacciavite, comunque, era oggetto atto all'offesa alla persona, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente stato utilizzato a tale scopo. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione - che in modo aspecifico e manifestamente infondato insiste su un insussistente vizio di motivazione per entrambe le imputazioni - deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novem