CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro duemila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. La difesa, con un unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato senza considerare, per un verso, il tenore satirico e di mera critica delle espressioni rivolte alla parte offesa, «personaggio politico di rilievo e imprenditore con numerose aziende», tutt'altro che esorbitante dai limiti della continenza e nient'affatto lesivo della reputazione e dell'onore del destinatario, non essendosi risolto in un'aggressione gratuita e distruttiva, ma, diversamente, in una manifestazione di dissenso, contemplata nell'esimente del diritto di critica politica e di satira; per altro verso, che le espressioni usate non erano indirizzate esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA], ma dirette anche al gruppo politico di appartenenza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va evidenziato che, nel corpo del ricorso, risulta solo preannunciata («si dirà poi che non è stata determinata l'attribuibilità del sito e dell'articolo al [OSCURATO:PERSONA]»), ma non sviiuppata la censura in merito all'attribuzione all'imputato dell'articolo in questione, ritenuta in entrambe le sentenze di merito. 2. Tanto premesso, la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione di primo grado. Invero, la struttura motivazionale della pronuncia in verifica si salda con quella precedente,con la quale forma un unico complessivo corpo argomentativo, concordando l'analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. L'integrazione tra le due motivazioni rileva allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni assunte e ai passaggi logico-giuridici della decisione; a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delleparti, nonché se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 4. Nel caso di specie, i giudici di appello, pur avendo fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito comunque una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dal ricorrente, sicché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure, assai generiche, proposte. 5. Priva di rilievo è la precisazione resa dalla difesa in merito ai destinatari delle espressioni usate nell'articolo, in quanto poco conta che le stesse non fossero rivolte esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA], ma dirette anche al gruppo politico di appartenenza dello stesso. 6. Tanto premesso, dalle argomentazioni rese nelle decisioni di merito si evidenzia, in primo luogo, la circostanza che la difesa, al di là di generiche contestazioni, nulla ha articolato in merito alla veridicità delle espressioni utilizzate nell'articolo, sicché le stesse si sono risolte in mere insinuazioni prive di riscontro che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa, attribuendo alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea a ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266026). 7. Nel caso di specie, la frase incriminata e, in particolare, il termine «mammasantissima» - che evoca, nel linguaggio comune, l'esponente mafioso di primo piano -1 è stata ritenuta idonea a ingenerare nel lettore medio la convinzione che il ricorrente si fosse reso responsabile di illeciti, anche molto gravi, in assenza di alcun ancoraggio a un fatto determinato, così risolvendosi nella gratuita aggressione alla reputazione dei destinatario della supposta critica. Tanto, non senza considerare che, ai fini della sussistenza dei requisiti della scriminate dell'esercizio del diritto di cronaca, anche nel caso in cui si riporti un fatto vero - e non è questo il caso - occorre avere riguardo non solo alla verità della vicenda, ma anche alle modalità con cui la notizia viene offerta - commenti, aggiunte, insinuazioni - suscettibili di deformare la verità stessa. (Sez. 5, n. 10257 del 06/07/1992, Ciancimino, Rv. 192296). 8. La linea argomentativa sviluppata nella sentenza impugnata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica a fronte del tentativo del ricorrente di sollecitare il giudice di legittimità a una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che, invece, gli è preclusa dall'ordinamento. 9. I giudici di merito hanno argomentato in merito all'intero compendio probatorio, evidenziando come la prospettazione difensiva si sia limitata, malamente, a giustificare il contenuto offensivo contestato, senza riuscire ad attribuirgli qualsiasi concretezza. 10. Dalle su esposte argomentazioni consegue l'inammisibilità e la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali. P.Q.MrAirO