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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 03181/2026

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corso iscritto al n. 02289/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M ongelli Ida , r appresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. cessione quote AC – 11/02/2026 r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del l.r.p.t.; -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Bari n. 1269 /2021, pubblicata il 5 luglio2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva coattivamente trasferito a [OSCURATO:PERSONA] il 50% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter : “la società”), ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese di Bari di procedere alla relativa iscrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) andava esclusa l’applicabilità alla fattispecie dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dall’art. 2722 cod. civ.,atteso che il patto fiduciario di retrovendita - azionato dal Mongelli nei confronti della propria madre Malcangi in relazione al previo trasferimento in favore della predetta del 50% delle quote della società - si qualificava come interposizione reale di persona, con la conseguenza che il patto aggiunto che impone al cessionario di ritrasferire al cedente il bene oggetto di vendita, a richiesta di quest’ultimo, non è incompatibile e contrario r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al risultato conseguito con la vendita stessa;b) non era applicabile il limite alla prova testimoniale previsto dall’art. 2721 cod. civ. siccome, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni ivi stabilite nel caso in cui detto patto, come esattamente nella fattispecie oggetto del presente processo , è volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddirne il contenuto (ipotesi quest’ultima in cui il detto divieto diviene, invece , operante); c) il patto fiduciario che ha ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede alcun requisito di forma scritta (né ad substantiam né ad probationem ), perché esso deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili; d) le prove acquisite al processo, come già evidenziato dal Tribunale in primo grado, consentivano di ritenere accertata la stipulazione tra madre e figlio del patto di retrovendita, in relazione al cui azionamento non poteva ritenersi maturata la prescrizione.

4. D opo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e nico Franco ha depositato in data 30 aprile 2025 rinuncia al mandato difensivo conferitogli dal controricorrente, entrambe leparti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2721 E 2722 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata: a1) per non aver considerato che la prova testimoniale assunta al processo non era ammissibile in quanto il valore della controversia superava € 2,56 , fissato dalla prima disposizione del codice invocata come violata; a2) per non aver provveduto ad alcuna a utorizzazione in deroga ; a3) per non aver rilevato l’inammissibilità della prova testimoniale in tema di patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, siccome avente a oggetto patti aggiunti al contenutodel documento (la cessione Mongelli - Malcangi ), in violazione del dispostodella seconda norma indicata come violata.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ammesso la prova testimonialeavente a oggetto la dimostrazione dell’esistenza del patto di retrovendita avvalendosi del suo potere discrezionale di superare la preclusione del valore della controversia fissato in via generale in € 2,56; valutazione che anche la sentenza impugnata ha espressamente condiviso, esaminando il merito delle testimonianzeraccolte.

La natura discrezionale di tale sindacato in deroga è stata affermata da questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022) con argomenti del tutto condivisibili e che vanno in questa sede ribaditi con un espresso rinvio alle argomentazioni contenutenel citato precedente.

Ne deriva che l’unico limite che il giudice del merito incontra nell’ammissionedella prova in deroga al limite di valore è di fornire sul punto adeguata motivazione, circostanza che nella specie si è verificata con modalità non attinte da speci fica censura e che restano, pertanto, insindacabiliin questa sede. r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il motivo non indica, circa la violazione dell’art. 2721 c.c., in violazione dell’art. 366, n. 6 ) c od. p roc. c iv. , se un motivo di appello sia stato sul punto proposto.

In relazione all’ammissibilità del patto aggiunto al negozio di cessione di quote, va rilevata la correttezza del riferimento contenuto nella sentenza impugnata al precedente di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7416 del 23/03/2017), peraltro consolidatosi in senso conforme ( Sez. 3, Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 ), che va ulteriormente in questa sede ribadito , secondo cui la prova per testimoni avente a oggetto il negozio fiduciario è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. cod. c iv . nel caso - verificatosi nella fattispecie , secondo quanto espressamente argomentato nella motivazione della sentenza impugnata - in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, derivando l’inammissibilitàdella prova solo dalla verifica della diretta incidenza del patto aggiunto sulla regolamentazione originariamentepattuita.

Per il resto,l’accertamento di fatto compiuto nella fase di merito è stato nel senso del trasferimento effettivo della partecipazione, quale ratio decidendi del disposto ritrasferimento, da cui la qualificazione in termini di fiducia e non di simulazione; trattasi di un giudizio di fatto che non può essere contrastato, neppure in termini di vizio motivazionale, ricorrendo la doppia conforme senza dimostrazione della divergenza delle ragioni di fattonei due diversi gradi di giudizio di merito. r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) Secondo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 1351 E 2932 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuinon ha considerato che il patto fiduciario accessorio al contratto di cessione di partecipazioni sociali, costituendo una pattuizione unitari a e inscindibile, doveva avere anche una forma unica, essendo impensabile un accordo composito che abbia forme diverse nelle sue diverse parti, di talché doveva essere provato per iscritto, come per iscritto era stato sottoscritto il contratto di cessione delle quotetra il Mongelli e la Malcangi.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, lamentando un’ omessa considerazione della natura del patto fiduciario che, tutto al contrario, la motivazionedella sentenza impugnata espressamente affronta(cfr. pagg. 17/18), dando conto del proprio convincimento in ordineall’esclusione di alcun vincolo di forma nel caso di specie , facendo espressa applicazione di un precedente di questa Sezione (Sentenza n. 9139 del 19/05/2020), che si è peraltro consolidato nell’interpretazione conforme successiva ( Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 6811 del 14/03/2025).

Ad ogni buon conto, il motivo sarebbe da considerare infondato perché l’unitarietà dell’intestazione fiduciaria di partecipazione sociali, richiamata da Cass n. 11226 del 20 21, citata nel motivo, non conduce alla necessità della forma scritta del patto fiduciario, ove la cessione avvenga in forma scritta, alla luce di Cass. Sez.

Un. n. 6459 del 20 20 relativa alla fiducia nel trasferimento immobiliare (si veda anche Cass n. 9139del 2020). r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c) Terzo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 1322, 1418 E 2740 C.C.

IMMERITEVOLEZZA. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la natura illecita dell’intero regolamento negoziale e , segnatamente , del patto di retrocessione delle quote, poiché concluso al solo fine di sottrarre ai creditori del Mongelli la garanzia patrimoniale connessa all’essersi il predetto resosi fideiussore di due cooperative edilizie divenute insolventi. d) Quarto motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.

O 360 N. 5 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1345 C.C. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’illiceità del motivo unico determinante che aveva indotto alla stipulazione del patto fiduciario, che si identificava nella finalità di sottra zione ai creditori del Mongelli della sua garanzia patrimoniale , in conseguenza dell’essersi il predetto resosi fideiussore di due cooperative edilizie divenute insolventi.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la medesima ragione: essi, inottemperantial requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omettono di indicare a questa Corte come, dove e quando le eccezioni di nullità del patto fiduciario per contrasto con norme imperative e per motivo illecito comune alle parti siano state ritualmente introdotte e coltivate nel corso del r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio.

Una condizione vieppiù necessarianel caso di specie , ove la sentenza impugnata della formulazione di tali eccezion i nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentementerende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo rilevarsi che, se è ben vero che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni fase e grado del processo, è altrettanto vero che questa Cort e di sola legittimità non può “ricercare” i fatti costitutivi delle doglianze dedotte (nella specie riferibili ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e alla loro inefficacia relativa in relazione al negozio nella disponibilità dei creditori), né tampoco esaminare circostanze di fatto non esaminate nella fase del merito andando “alla ricerca” della nullità, la qu a l e deve esser e invece di facile e pronto riscontro sulla base di quanto già avvenuto in esito al contraddittorio correttamente radicatosi tra le p ar ti nella fase di merito del processo , dovendo rammentarsi che, nella specie, la conservazione della garanzia patrimoniale resta affidata ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori.

Essi sarebbero comunque infondati, essendo affidata la conservazione della garanzia patrimoniale ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori. e) Quinto motivo di ricorso: « [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] PARTI (ART. 360 N. 5 C.P.C.). [OSCURATO:PERSONA], VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2721 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare circostanze decisive per il giudizio, quali la dichiarazione autografa del Mongelli del 1° settembre 1993 e per r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avere omesso di valutare negli atti di causa la presenzadi elementi documentali e di risultanze istruttorie idonei a integrare la prova, anche presuntiva, dell’avvenuto acquisto della quota in compensazione dei crediti dellaMalcangi verso il Mongelli .

Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni.

In primo luogo, vi è doppi o accertamento di merito in senso conforme, in relazione al quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto tra le sentenze di primo e di secondo grado.

In secondo luogo, va rammentato che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione,ai sensi del l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori – che nella specie viene espressamente lamentato - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( C ass., Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). f) Sesto motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 458 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che con il decesso della Malcangi, il pattofiduciario sarebbe stato caducato, non essendo concepibile la trasmissione di esso all’erede, ciò che comunque avrebbe concretizzato la violazione dell’art. 458 cod. c iv . in tema di divieto di patti successori.

Il motivo è inammissibile , perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pagg.18/19) laddove – sulla base di un accertamento in fatto, non adeguatamente aggredito in questa sede dalla censura in esame – i giudici del merito hanno concordemente concluso che il patto fiduciario non conteneva alcun riferimento a vicende successori e , sicché in alcun modo poteva essere successivamente sussunto nella materia di patti successori.

Si consideri, i noltre, che quanto astrattamente dedotto non trova riscontro, posto che la germana è presente nel processo a titolo di successione ai sensi dell’art. 110 r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cod. proc. civ. e che, quanto al resto, come rilevato dalla sentenza impugnata, si tratta di successione nella titolarità di un rapporto contrattuale. g) Settimo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 2935, 2943 E 2946 C.C.

PRESCRIZIONE», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevatol’intervenuta prescrizione del diritto alla retrocessione della quota.

Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte una rivalutazione in questa sede delle deposizioni testimoniali e dei documenti dal cui esame la Corte di appello ha tratto il convincimento (cfr. pag. 22) dell’infondatezza dell’ eccezione di prescrizione del diritto alla retrocessionedella quota azionato in lite. h) Ottavo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2932 C.C» , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento della quota non poteva essere accolta , non avendo il Mongelli fatto offert a di eseguire la propria prestazione a seguito della richiesta di ritrasferimento.

Il motivo è inammissibile poiché, inottemperante al requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omette di indicare a questa Corte come, dove e quando la questione dell’inapplicabilità dell’art.2932 cod. civ., per mancata offerta della controprestazione, sia r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stata ritualmenteintrodotta e coltivata nel corso del giudizio , ed in particolare nella fase di appello.

Una condizione vieppiù necessaria nel caso di specie, ove la sentenzaimpugnata della formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentemente rende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo , comunque , rilevarsi che la doglianza appare anche in astratto del tutto infondata, posto che il requisito dell’offerta della controprestazione non è soggetto a vincoliformali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13789 del 17/05/2024 ), e, in ognicaso, l’esame della questione in questa sede presuppone una nuova valutazione d egli accordi interventi tra le parti che, ancora una volta, non è in tali termini ammissibilein questa fase di sola legittimità.

2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato , dovendo rilevarsi che la questione della meritevolezza del patto fiduciario, agitata dalla ricorrente nella memoria conclusiva, con relativa richiesta di valutazione di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, è inammissibile, siccome del tutto nuova, attesa la sua estraneità ai motivi di ricorso e alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidentemente ritenuto il patto del tutto meritevole di tutela, avendolo esaminato nel suo contenuto.

3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte rigettail ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 02289/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M ongelli Ida , r appresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -controricorrente - Oggetto: s.r.l. cessione quote AC – 11/02/2026 r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del l.r.p.t.; -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Bari n. 1269 /2021, pubblicata il 5 luglio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva coattivamente trasferito a [OSCURATO:PERSONA] il 50% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter : “la società”), ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese di Bari di procedere alla relativa iscrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) andava esclusa l’applicabilità alla fattispecie dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dall’art. 2722 cod. civ.,atteso che il patto fiduciario di retrovendita - azionato dal Mongelli nei confronti della propria madre Malcangi in relazione al previo trasferimento in favore della predetta del 50% delle quote della società - si qualificava come interposizione reale di persona, con la conseguenza che il patto aggiunto che impone al cessionario di ritrasferire al cedente il bene oggetto di vendita, a richiesta di quest’ultimo, non è incompatibile e contrario r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al risultato conseguito con la vendita stessa;b) non era applicabile il limite alla prova testimoniale previsto dall’art. 2721 cod. civ. siccome, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni ivi stabilite nel caso in cui detto patto, come esattamente nella fattispecie oggetto del presente processo , è volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddirne il contenuto (ipotesi quest’ultima in cui il detto divieto diviene, invece , operante); c) il patto fiduciario che ha ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede alcun requisito di forma scritta (né ad substantiam né ad probationem ), perché esso deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili; d) le prove acquisite al processo, come già evidenziato dal Tribunale in primo grado, consentivano di ritenere accertata la stipulazione tra madre e figlio del patto di retrovendita, in relazione al cui azionamento non poteva ritenersi maturata la prescrizione. 4. D opo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e nico Franco ha depositato in data 30 aprile 2025 rinuncia al mandato difensivo conferitogli dal controricorrente, entrambe leparti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) IN r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2721 E 2722 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata: a1) per non aver considerato che la prova testimoniale assunta al processo non era ammissibile in quanto il valore della controversia superava € 2,56 , fissato dalla prima disposizione del codice invocata come violata; a2) per non aver provveduto ad alcuna a utorizzazione in deroga ; a3) per non aver rilevato l’inammissibilità della prova testimoniale in tema di patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, siccome avente a oggetto patti aggiunti al contenutodel documento (la cessione Mongelli - Malcangi ), in violazione del dispostodella seconda norma indicata come violata. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ammesso la prova testimonialeavente a oggetto la dimostrazione dell’esistenza del patto di retrovendita avvalendosi del suo potere discrezionale di superare la preclusione del valore della controversia fissato in via generale in € 2,56; valutazione che anche la sentenza impugnata ha espressamente condiviso, esaminando il merito delle testimonianzeraccolte. La natura discrezionale di tale sindacato in deroga è stata affermata da questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022) con argomenti del tutto condivisibili e che vanno in questa sede ribaditi con un espresso rinvio alle argomentazioni contenutenel citato precedente. Ne deriva che l’unico limite che il giudice del merito incontra nell’ammissionedella prova in deroga al limite di valore è di fornire sul punto adeguata motivazione, circostanza che nella specie si è verificata con modalità non attinte da speci fica censura e che restano, pertanto, insindacabiliin questa sede. r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il motivo non indica, circa la violazione dell’art. 2721 c.c., in violazione dell’art. 366, n. 6 ) c od. p roc. c iv. , se un motivo di appello sia stato sul punto proposto. In relazione all’ammissibilità del patto aggiunto al negozio di cessione di quote, va rilevata la correttezza del riferimento contenuto nella sentenza impugnata al precedente di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7416 del 23/03/2017), peraltro consolidatosi in senso conforme ( Sez. 3, Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 ), che va ulteriormente in questa sede ribadito , secondo cui la prova per testimoni avente a oggetto il negozio fiduciario è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. cod. c iv . nel caso - verificatosi nella fattispecie , secondo quanto espressamente argomentato nella motivazione della sentenza impugnata - in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, derivando l’inammissibilitàdella prova solo dalla verifica della diretta incidenza del patto aggiunto sulla regolamentazione originariamentepattuita. Per il resto,l’accertamento di fatto compiuto nella fase di merito è stato nel senso del trasferimento effettivo della partecipazione, quale ratio decidendi del disposto ritrasferimento, da cui la qualificazione in termini di fiducia e non di simulazione; trattasi di un giudizio di fatto che non può essere contrastato, neppure in termini di vizio motivazionale, ricorrendo la doppia conforme senza dimostrazione della divergenza delle ragioni di fattonei due diversi gradi di giudizio di merito. r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) Secondo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 1351 E 2932 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuinon ha considerato che il patto fiduciario accessorio al contratto di cessione di partecipazioni sociali, costituendo una pattuizione unitari a e inscindibile, doveva avere anche una forma unica, essendo impensabile un accordo composito che abbia forme diverse nelle sue diverse parti, di talché doveva essere provato per iscritto, come per iscritto era stato sottoscritto il contratto di cessione delle quotetra il Mongelli e la Malcangi. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, lamentando un’ omessa considerazione della natura del patto fiduciario che, tutto al contrario, la motivazionedella sentenza impugnata espressamente affronta(cfr. pagg. 17/18), dando conto del proprio convincimento in ordineall’esclusione di alcun vincolo di forma nel caso di specie , facendo espressa applicazione di un precedente di questa Sezione (Sentenza n. 9139 del 19/05/2020), che si è peraltro consolidato nell’interpretazione conforme successiva ( Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 6811 del 14/03/2025). Ad ogni buon conto, il motivo sarebbe da considerare infondato perché l’unitarietà dell’intestazione fiduciaria di partecipazione sociali, richiamata da Cass n. 11226 del 20 21, citata nel motivo, non conduce alla necessità della forma scritta del patto fiduciario, ove la cessione avvenga in forma scritta, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 6459 del 20 20 relativa alla fiducia nel trasferimento immobiliare (si veda anche Cass n. 9139del 2020). r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c) Terzo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 1322, 1418 E 2740 C.C. IMMERITEVOLEZZA. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la natura illecita dell’intero regolamento negoziale e , segnatamente , del patto di retrocessione delle quote, poiché concluso al solo fine di sottrarre ai creditori del Mongelli la garanzia patrimoniale connessa all’essersi il predetto resosi fideiussore di due cooperative edilizie divenute insolventi. d) Quarto motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C. O 360 N. 5 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1345 C.C. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l’illiceità del motivo unico determinante che aveva indotto alla stipulazione del patto fiduciario, che si identificava nella finalità di sottra zione ai creditori del Mongelli della sua garanzia patrimoniale , in conseguenza dell’essersi il predetto resosi fideiussore di due cooperative edilizie divenute insolventi. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la medesima ragione: essi, inottemperantial requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omettono di indicare a questa Corte come, dove e quando le eccezioni di nullità del patto fiduciario per contrasto con norme imperative e per motivo illecito comune alle parti siano state ritualmente introdotte e coltivate nel corso del r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio. Una condizione vieppiù necessarianel caso di specie , ove la sentenza impugnata della formulazione di tali eccezion i nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentementerende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo rilevarsi che, se è ben vero che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni fase e grado del processo, è altrettanto vero che questa Cort e di sola legittimità non può “ricercare” i fatti costitutivi delle doglianze dedotte (nella specie riferibili ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e alla loro inefficacia relativa in relazione al negozio nella disponibilità dei creditori), né tampoco esaminare circostanze di fatto non esaminate nella fase del merito andando “alla ricerca” della nullità, la qu a l e deve esser e invece di facile e pronto riscontro sulla base di quanto già avvenuto in esito al contraddittorio correttamente radicatosi tra le p ar ti nella fase di merito del processo , dovendo rammentarsi che, nella specie, la conservazione della garanzia patrimoniale resta affidata ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori. Essi sarebbero comunque infondati, essendo affidata la conservazione della garanzia patrimoniale ai rimedi di inefficacia relativa del negozio nella disponibilità dei creditori. e) Quinto motivo di ricorso: « [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] PARTI (ART. 360 N. 5 C.P.C.). [OSCURATO:PERSONA], VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2721 C.C.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di valutare circostanze decisive per il giudizio, quali la dichiarazione autografa del Mongelli del 1° settembre 1993 e per r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avere omesso di valutare negli atti di causa la presenzadi elementi documentali e di risultanze istruttorie idonei a integrare la prova, anche presuntiva, dell’avvenuto acquisto della quota in compensazione dei crediti dellaMalcangi verso il Mongelli . Il motivo è inammissibile, per una serie di concomitanti ragioni. In primo luogo, vi è doppi o accertamento di merito in senso conforme, in relazione al quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto tra le sentenze di primo e di secondo grado. In secondo luogo, va rammentato che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione,ai sensi del l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori – che nella specie viene espressamente lamentato - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( C ass., Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). f) Sesto motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 458 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che con il decesso della Malcangi, il pattofiduciario sarebbe stato caducato, non essendo concepibile la trasmissione di esso all’erede, ciò che comunque avrebbe concretizzato la violazione dell’art. 458 cod. c iv . in tema di divieto di patti successori. Il motivo è inammissibile , perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pagg.18/19) laddove – sulla base di un accertamento in fatto, non adeguatamente aggredito in questa sede dalla censura in esame – i giudici del merito hanno concordemente concluso che il patto fiduciario non conteneva alcun riferimento a vicende successori e , sicché in alcun modo poteva essere successivamente sussunto nella materia di patti successori. Si consideri, i noltre, che quanto astrattamente dedotto non trova riscontro, posto che la germana è presente nel processo a titolo di successione ai sensi dell’art. 110 r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cod. proc. civ. e che, quanto al resto, come rilevato dalla sentenza impugnata, si tratta di successione nella titolarità di un rapporto contrattuale. g) Settimo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]. 2935, 2943 E 2946 C.C. PRESCRIZIONE», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevatol’intervenuta prescrizione del diritto alla retrocessione della quota. Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte una rivalutazione in questa sede delle deposizioni testimoniali e dei documenti dal cui esame la Corte di appello ha tratto il convincimento (cfr. pag. 22) dell’infondatezza dell’ eccezione di prescrizione del diritto alla retrocessionedella quota azionato in lite. h) Ottavo motivo di ricorso: « VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360 N. 3 C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2932 C.C» , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento della quota non poteva essere accolta , non avendo il Mongelli fatto offert a di eseguire la propria prestazione a seguito della richiesta di ritrasferimento. Il motivo è inammissibile poiché, inottemperante al requisito di completezza dei motivi di ricorso in cassazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., omette di indicare a questa Corte come, dove e quando la questione dell’inapplicabilità dell’art.2932 cod. civ., per mancata offerta della controprestazione, sia r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stata ritualmenteintrodotta e coltivata nel corso del giudizio , ed in particolare nella fase di appello. Una condizione vieppiù necessaria nel caso di specie, ove la sentenzaimpugnata della formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello principale non fa menzione alcuna, il ché evidentemente rende ancora più cogente l’onere di specificità della doglianza, dovendo , comunque , rilevarsi che la doglianza appare anche in astratto del tutto infondata, posto che il requisito dell’offerta della controprestazione non è soggetto a vincoliformali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13789 del 17/05/2024 ), e, in ognicaso, l’esame della questione in questa sede presuppone una nuova valutazione d egli accordi interventi tra le parti che, ancora una volta, non è in tali termini ammissibilein questa fase di sola legittimità. 2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato , dovendo rilevarsi che la questione della meritevolezza del patto fiduciario, agitata dalla ricorrente nella memoria conclusiva, con relativa richiesta di valutazione di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, è inammissibile, siccome del tutto nuova, attesa la sua estraneità ai motivi di ricorso e alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidentemente ritenuto il patto del tutto meritevole di tutela, avendolo esaminato nel suo contenuto. 3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 02289/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M la Corte rigettail ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
Sentenza Cassazione n. 03181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris