Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 43/1979
ECLI:IT:COST:1979:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nella controversia, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso 11
giugno 1975, proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA] ed avente per
oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni
arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la
prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina,
dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla
[OSCURATO:SOCIETA] non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul
fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la
prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955,
n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato
non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976,
notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del
5 gennaio 1977 (ord. 684/1976).
:
Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la
convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,
limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per
effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora
costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di
lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966
e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.
Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica
conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta
e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via
dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n.
2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la
sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della
parziale incostituzionalità delle norme impugnate.
È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò
che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione
di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza
rassegnata nella sentenza 63/1966.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal
pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere