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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 43/1979

ECLI:IT:COST:1979:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nella controversia, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso 11 giugno 1975, proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA] ed avente per oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina, dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 5 gennaio 1977 (ord. 684/1976). : Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966 e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.

Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate.

È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza rassegnata nella sentenza 63/1966.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nella controversia, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso 11 giugno 1975, proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA] ed avente per oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina, dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 5 gennaio 1977 (ord. 684/1976). : Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966 e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore. Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate. È agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza rassegnata nella sentenza 63/1966. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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