CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione rigettava il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello del 11 luglio 2018 che lo aveva condannato per il reato di tentata estorsione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e prima ancora la Corte di appello nel ritenere integrato il reato oggetto del capo di imputazione (l'episodio emergente dalla lettura degli atti e dalle motivazioni dei giudici della cognizione ha ad oggetto una condotta che nulla avrebbe a che fare con l'imputazione; tale errore si rileva dalle dichiarazioni della persona offesa). t 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per far valere presunti vizi che fuoriescono in modo manifesto dal perimetro del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. pen. Come ha più volte precisato questa Corte (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017; Nunziata; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile), nella procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore che può rilevare è solo quello percettivo, cioè quello causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti e che abbia determinato una influenza sul processo formativo della volontà, che risulta viziata da tale inesatta percezione, tanto da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore. Inoltre, secondo questa giurisprudenza l'errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all'influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione. Diretta conseguenza della dimensione meramente percettiva dell'errore di fatto è che dal suo ambito applicativo resta esclusa «qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare»: con la conseguenza che, qualora l'errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti «un qualsiasi contenuto valutativo», si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile). Invero, se si estendesse la ammissibilità del rimedio straordinario alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé la attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità con procedura de plano segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. /2 1 2 ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa