CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2020
Cassazione n. 38118/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto del 26.6.2020 della Corte di Appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Grosseto aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai primi dieci la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 3 e, alla Fé ed alla Rusu, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno; nei loro confronti aveva disposto • la confisca di quanto già in sequestro ovvero delle autovettura e delle aree di sedime su cui insistono fabbricati ad uso abitativo che il Tribunale aveva precisato essere abusivi ed acquisiti al patrimonio del Comune di Grosseto con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 31 del DPR 381 del 2001 e, infine, il denaro; 2. la Corte di Appello di Firenze, adita dai difensori dei proposti, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il PG ed i difensori avevano rassegnato le rispettive conclusioni, ha rideterminato in anni due la durata della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto il provvedimento e condannando gli altri appellanti alle spese del grado; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], lamentando, rispettivamente: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 117 Cost. ed all'art. 2, ultimo comma IV Protocollo CEDU: richiama la censura articolata con l'atto di appello in merito alla compatibilità convenzionale della normativa vigente con i principi affermati nella sentenza della CEDU "[OSCURATO:PERSONA]" e ribaditi dalla Corte Costituzionale che aveva fatto riferimento alla interpretazione "tassativizzante" già in corso e che, tuttavia, si sarebbe completata solo successivamente; sottolinea che i fatti ritenuti rilevanti per la applicazione della misura di prevenzione nei confronti della Alafleur risalgono al 2015 e la richiesta del PM è del 2016 con il risultato di applicare alla ricorrente una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma con efficacia retroattiva; sottolinea come non sia consentito confondere tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene alle modalità di accertamento probatorio in giudizio e l'oggetto del 'thema probandum'; 3.1.2 violazione di legge con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011 e assenza di motivazione sulla riconducibilità della proposta nella categoria suddetta: segnala che, anche a voler ritenere legittima la normativa applicata, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo rilevato che, con riguardo alla pericolosità generica, il giudice deve ancorare la sua valutazione a • precisi elementi di fatto - non riducibili a meri indizi - che diano conto della dedizione abituale a traffici delittuosi i cui profitti rappresentino l'unica o più rilevante fonte di reddito del proposto; segnala che nel caso di specie né il Tribunale di Grosseto né la Corte di Appello di Firenze sono stati in grado di indicare e ricostruire i fatti idonei ad inquadrare la ricorrente nella categoria normativa sopra indicata; rileva come siano elementi neutri l'esser l'esistenza di denunce per furto o l'apertura di procedimenti penali mentre le considerazioni sul tenore di vita e sull'impiego dei proventi dei supposti reati scontano il fatto di essere stati sommariamente riferiti a tutto il gruppo familiare senza considerare che la ricorrente è coniugata con [OSCURATO:PERSONA], estraneo al procedimento di prevenzione e, anzi, schernito per il fatto di svolgere una regolare attività lavorativa; segnala la incongruenza e la lacunosità dei provvedimenti di merito quanto al profilo della attualità della ritenuta pericolosità sociale fondata in maniera "cumulativa" sul procedimento attualmente ancora pendente di fronte al Tribunale di Grosseto e, perciò, senza alcuna valutazione specifica della ricorrente e del suo nucleo familiare; 3.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 6 del D. Lg.vo 159 del 2011 ed assenza di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale: rileva che la Corte di Appello, riconosciuto che a carico della ricorrente v'è una sola condanna definitiva per reati edilizi, ha tuttavia ritenuto di poter valorizzare anche le denunce ed i procedimenti in corso quali, in particolare, quello 5298/2014 RGNR pendente di fronte al Tribunale di Grosseto e relativo a fatti risalenti al 2015 come al 2010 risale la condanna inflitta alla Alafleur dal Tribunale di Siena; osserva che si tratta di procedimenti ancora pendenti e per fatti risalenti difettando una motivazione sulla attualità della pericolosità sociale al momento della adozione del provvedimento a nulla rilevando che il procedimento sia stato sospeso su istanza della difesa; 3.1.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 in relazione al requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisizione patrimoniale: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto l'argomentazione difensiva segnalandone la approssimazione e la superficialità a fronte della considerazione secondo cui si tratterebbe di alloggi non certo di pregio e realizzati in economia tra la fine degli anni '90 ed i primi degli anni 2000 quando, perciò, non si era ancora manifestata la pericolosità sociale della ricorrente attraverso le condotte valorizzate nel provvedimento impugnato; segnala come la Corte non abbia motivato in alcun modo sul punto benché sollecitata con l'atto di appello ove era stata anche segnalata la situazione di salute del figlio convivente;3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 6, 16 e 24 del D. Lg.vo 159 del 2011: rileva che la Corte territoriale non ha potuto argomentare in ordine al requisito della correlazione temporale tra la pericolosità sociale manifestata e le acquisizioni patrimoniali attinte dal provvedimento ablativo, con particolare riferimento alle abitazioni realizzate non già con il reddito derivante da delitti con fine di lucro ma frutto di reati contravvenzionali; richiama la portata delle sentenze n. 24 e 25 della Corte Costituzionale all'esito delle quali è venuto a mancare uno dei due presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato; osserva che, anche a ritenere la ricorrente suscettibile di essere inquadrata nella categoria di pericolosità generica di cui alla lett. b), quel che sarebbe stato necessario evidenziare era la attualità della sua pericolosità sociale quale presupposto indispensabile per la applicazione della misura personale; rileva che, da questo punto di vista, il provvedimento impugnato non ha considerato che: il Tribunale del Riesame aveva annullato la ordinanza custodiale adottata nei confronti della ricorrente nell'ambito del procedimento 5298/2014 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; l'ultimo precedente a suo carico riguarda un furto del 2009; l'assoluzione della Alafleur, per non aver commesso il fatto, con riguardo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvenuto in Viareggio; segnala, perciò, che l'unico precedente risale ad undici anni prima della adozione del decreto della Corte di Appello; richiama, ancora, le SS.UU. "Spinelli" sulla correlazione temporale ed i requisiti che consentono di procedere alla confisca, ovvero il carattere abituale della commissione di delitti in grado di generare profitti che, infine, rappresentino l'unica o prevalente fonte di sostentamento del proposto presupposti che la Corte era stata chiamata a verificare ma che ha liquidato con una motivazione del tutto apparente oltre che in stridente contrasto con la biografia penale della Alafleur; 3.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 3.3.1 violazione di legge con riferimento all'art. 1 del D. Lg.vo 159 del 2011, all'art. 4 CEDU e, conseguentemente, agli artt. 13 e 117 Cost.; motivazione apparente: segnala che la richiesta del PM era stata avanzata ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) del D. Lg.vo 159 del 2011 e che il presente procedimento era stato differito, nel corso del primo grado, per attendere l'esito dei giudici di legittimità promossi a séguito dell'arresto della CEDU nel caso "[OSCURATO:PERSONA]"; richiama le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale segnalando, allora, che la normativa sulla base della quale, il 30.12.2016, era stata avanzata la richiesta del PM non poteva ritenersi in linea con i principi affermati dalla CEDU e che le condotte valorizzate dai giudici di merito erano a loro volta antecedenti in quanto riferiti alle risultanze delle indagini svolte nell'ambito del procedimento 5298/2014, con il risultato di applicare ai ricorrenti una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma con effetti retroattivi; sottolinea come non sia consentito confondere tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene alle modalità di accertamento probatorio in giudizio ed all'oggetto del 'thema probandum'; ribadisce come il presupposto per la applicazione della misura personale sia l'accertamento di condotte delittuose ed il profilo della attualità della pericolosità sociale stimata in termini concreti e specifici; rileva il carattere meramente apparente della motivazione resa su questi aspetti dalla Corte di Appello che ha erroneamente richiamato i differimenti sollecitati dalla difesa in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale che, tuttavia, non potevano incidere sulla considerazione della attualità non essendo stati sollecitati con intenti dilatori ma per ragioni di condivisibile opportunità; aggiunge che altrettanto apodittica è la considerazione della Corte sulla assenza di elementi idonei a testimoniare il mutamento dello stile di vita dei proposti mancando in tal modo di valutare le circostanze di fatto ed i documenti allegati nelle memorie del 17.4.2019 e del 26.6.2020 in cui era stata segnalata la attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] in anni recenti e di cui aveva tenuto conto il giudice di merito nel sostituire prima e revocare poi la misura cautelare applicatagli; segnala che anche per la Fé, i giudici della prevenzione hanno omesso di considerare il provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze che già nel novembre del 2016 aveva dato conto di una situazione diversa da quella ritenuta in questa sede; stigmatizza il criterio utilizzato dalla Corte di Appello nel valutare cumulativamente ed in maniera generalizzata la pericolosità sociale di tutti i proposti; 3.3.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 con riguardo al requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale e periodo di acquisizione dei beni: segnala che l'immobile confiscato risulta realizzato su un terreno agricolo acquistato nel 2002 per la somma di Euro 10.000 e con il ricorso ad elementi prefabbricati di scarso pregio e valore; ribadisce, per altro verso, come la Corte di Appello abbia lasciato inevasa la censura relativa alla assenza di correlazione temporale tra il ritenuto illecito incremento patrimoniale e la acquisizione; sottolinea come sia indubitabile l'interesse ad impugnare atteso che l'area di sedinne e l'immobile sono tuttora nella disponibilità dei ricorrenti; 3.4 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:3.4.1 violazione di legge con riferimento all'art. 10 comma 3 del D. Lg.vo 149 del 2011 ed all'art. 1 comma 1, lett. b) del D. Lg.vo cit. in relazione agli artt.117 e 13 Cost. e 2, ultimo comma, del IV Protocollo CEDU: ricorda che la normativa in materia di misure di prevenzione è stata censurata dalla Corte EDU nella sentenza "[OSCURATO:PERSONA]" con riferimento alla genericità ed indeterminatezza delle categorie di pericolosità c.d. "generica"; osserva che, sulla scia di tale decisione, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della previsione di cui alla lettera b) ribadendone tuttavia i precisi presupposti fattuali; segnala la carenza argomentativa del provvedimento impugnato in cui la Corte ha omesso di confrontarsi sul giudizio di compatibilità della situazione soggettiva dei proposti con le stringenti indicazioni della giurisprudenza convenzionale e costituzionale alla luce dei rilievi difensivi; 3.4.2 violazione di legge con riferimento all'art. 10 comma 3 del D. Lg.vo 159 del 2011, difetto o natura meramente apparente della motivazione: richiamati i limiti di impugnabilità in cassazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione, rileva come la Corte abbia fondato la sua decisione sulla considerazione, riferita in generale ai proposti, della asseritamente evidente sproporzione tra disponibilità di beni - immobili e mobili registrati - e fonti lecite di reddito dedicando invece al Cavezza ed a [OSCURATO:PERSONA] poche righe senza vagliare le singole doglianze difensive che erano state proposte con gli atti di appello omettendo, in particolare, di dar conto della somma di Euro 340.000 percepita tra il 2014 ed il 2015 da [OSCURATO:PERSONA], componente del medesimo gruppo familiare, come risarcimento per un sinistro stradale e, perciò, di indubbia origine lecita; per altro verso, rileva che con l'atto di appello si era fatto presente che le uniche vetture riferibili al nucleo familiare avevano un valore complessivo di poco superiore ai 7.000 Euro; da ultimo, segnala che la Corte non ha dato conto della assoluzione della Alasia nel procedimento nel corso del quale costei era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari; 3.5 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.5.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 117 Cost. ed all'art. 2, ultimo comma IV Protocollo CEDU: richiama la censura articolata con l'atto di appello in merito alla compatibilità convenzionale della normativa vigente con i principi posti dalla sentenza della CEDU "[OSCURATO:PERSONA]", confermata dalla Corte Costituzionale che aveva fatto riferimento alla interpretazione "tassativizzante" già in corso e che, tuttavia, si sarebbe completata solo successivamente; sottolinea che i fatti giudicati rilevanti per la applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'Alasia risalgono alla primavera del 2015 e la richiesta del PM è del 2016 con il risultato di applicare al ricorrente una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma in termini retroattivi; sottolinea come non sia consentito confondere tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene le modalità di accertamento probatorio in giudizio e l'oggetto del 'thema probandum'; 3.5.2 violazione di legge con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011 e assenza di motivazione sulla riconducibilità del proposto nella categoria suddetta: segnala che, anche a voler ritenere legittima la normativa applicata, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo rilevato che, con riguardo alla pericolosità generica, il giudice deve ancorare la sua valutazione su precisi elementi di fatto - non riducibili a meri indizi - che diano conto della dedizione abituale a traffici delittuosi che rappresentino l'unica o più rilevante fonte di reddito del proposto; segnala che nel caso di specie né il Tribunale di Grosseto né la Corte di Appello di Firenze sono stati in grado di indicare e ricostruire i fatti idonei ad inquadrare il ricorrente nella categoria normativa sopra indicata; rileva che i precedenti evocati sono del tutto inconferenti essendosi inoltre la Corte limitata a richiamare il procedimento 5298/2014 ritenendo irrilevante la invalidità da cui è affetto il ricorrente; segnala che le considerazioni sul tenore di vita e sull'impiego dei proventi dei supposti reati scontano il fatto di essere stati sommariamente riferiti a tutto il gruppo familiare senza considerare la posizione specifica del ricorrente; segnala, ancora, la incongruità e la lacunosità dei provvedimenti di merito quanto al profilo della attualità della ritenuta pericolosità sociale fondata in maniera "cumulativa" sul procedimento attualmente ancora pendente di fronte al Tribunale di Grosseto e, perciò, senza alcuna valutazione specifica della ricorrente e del suo nucleo familiare; 3.5.3 violazione di legge con riferimento all'art. 6 del D. Lg.vo 159 del 2011 ed assenza di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale: rileva che la Corte di Appello ha richiamato i precedenti penali a carico del ricorrente, molti dei quali non rilevanti ai fini della valutazione della sua pericolosità sociale e risalenti nel tempo, avendo tuttavia ritenuto di poter valorizzare il procedimento 5298/2014 RGNR ancora pendente e comunque relativo a fatti risalenti difettando una motivazione sulla attualità della pericolosità sociale al momento della adozione del provvedimento a nulla rilevando che il procedimento fosse stato sospeso su istanza della difesa; 3.5.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 in relazione al requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisizione patrimoniale: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto l'argomentazione difensiva segnalandone la approssimazione e la superficialità a fronte della considerazione secondo cui si tratterebbe di alloggi non certo di pregio e realizzati in economia tra la fine degli anni '90 ed i primi degli anni 2000 quando, perciò, non si era ancora manifestata la pericolosità sociale del ricorrente attraverso le condotte valorizzate nel provvedimento impugnato; segnala come la Corte non abbia motivato in alcun modo sul punto benché sollecitata con l'atto di appello; 3.6 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.6.1 violazione dell'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 2 ultimo comma IV Protocollo della Convenzione EDU e art. 13 Cost.: richiama la censura articolata con l'atto di appello in merito alla compatibilità convenzionale della normativa vigente con i principi posti dalla sentenza della CEDU "[OSCURATO:PERSONA]", confermata dalla Corte Costituzionale che aveva fatto riferimento alla interpretazione "tassativizzante" già in corso e che, tuttavia, si sarebbe completata solo successivamente; sottolinea che i fatti giudicati rilevanti per la applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'Alasia risalgono alla primavera del 2015 e la richiesta del PM è del 2016 con il risultato di applicare al ricorrente una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma in termini retroattivi; sottolinea la differenza tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene alle modalità di accertamento probatorio in giudizio ed all'oggetto del 'thema probandum'; 3.6.2 violazione di legge con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011 ed apparenza della motivazione sulla riconducibilità del proposto nella categoria suddetta: rileva che con l'atto di appello era stata contestata la valutazione sulla attualità della pericolosità sociale dal momento che le uniche sentenze definitive riguardavano fatti risalenti al 2008 laddove il Tribunale aveva valorizzato una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove e la disponibilità di immobili e di un parco auto frequentemente rinnovato; rileva che nel provvedimento qui impugnato si fa ricorso a formule di stile evocando un mancato mutamento delle abitudini di vita pregresse e l'assenza di atteggiamenti di resipiscenza o di rottura con il passato, finendo così per richiamare le medesime considerazioni svolte in primo grado senza dar conto ed evadere la censura difensiva; 3.7 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]:3.7.1 violazione dell'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 2 ultimo comma IV Protocollo della Convenzione EDU e art. 13 Cost.: richiama la censura articolata con l'atto di appello in merito alla compatibilità convenzionale della normativa vigente con i principi posti dalla sentenza della CEDU "[OSCURATO:PERSONA]", confermata dalla Corte Costituzionale che aveva fatto riferimento alla interpretazione "tassativizzante" già in corso e che, tuttavia, si sarebbe completata solo successivamente; sottolinea che i fatti giudicati rilevanti per la applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'Alasia risalgono alla primavera del 2015 e la richiesta del PM è del 2016 con il risultato di applicare al ricorrente una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma in termini retroattivi; sottolinea come non sia consentito confondere tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene alle modalità di accertamento probatorio in giudizio ed all'oggetto del 'thema probandum'; 3.7.2 violazione di legge con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011 ed apparenza della motivazione sulla riconducibilità del proposto nella categoria suddetta: rileva che con l'atto di appello era stata contestata la valutazione sulla attualità della pericolosità sociale dal momento che a carico del ricorrente non esistevano condanne definitive e che il proposto si era attivato per reperire una occupazione praticando inoltre attività sportiva e di volontariato; rileva che nel provvedimento si fa ricorso a formule di stile evocando un mancato mutamento delle abitudini di vita pregresse e l'assenza di atteggiamenti di resipiscenza o di rottura con il passato, finendo così per richiamare le medesime considerazioni svolte in primo grado senza dar conto ed evadere la censura difensiva; 3.8 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.8.1 violazione dell'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 2 ultimo comma IV Protocollo della Convenzione EDU e art. 13 Cost.: richiama la censura articolata con l'atto di appello in merito alla compatibilità convenzionale della normativa vigente con i principi posti dalla sentenza della CEDU "[OSCURATO:PERSONA]", confermata dalla Corte Costituzionale che aveva fatto riferimento alla interpretazione "tassativizzante" già in corso e che, tuttavia, si sarebbe completata solo successivamente; sottolinea che i fatti giudicati rilevanti per la applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'Alasia risalgono alla primavera del 2015 e la richiesta del PM è del 2016 con il risultato di applicare al ricorrente una disciplina ancora caratterizzata da imprecisione e genericità non compatibile con i principi convenzionali e costituzionali ovvero, in alternativa, una disciplina corretta ma in termini retroattivi; sottolinea come non sia consentito confondere tra tassatività sostanziale, che attiene al rispetto del principio di legalità, e tassatività processuale, che attiene alle modalità di accertamento probatorio in giudizio ed all'oggetto del 'thema probandum'; 3.8.2 violazione di legge con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011 ed apparenza della motivazione sulla riconducibilità del proposto nella categoria suddetta: rileva che con l'atto di appello era stata contestata la valutazione sulla attualità della pericolosità sociale dal momento che il provvedimento era stato adottato a distanza di due anni e mezzo dalla richiesta del PM ed a più di quattro anni dalla conclusione delle indagini confluite nel procedimento 5298/2014; sottolinea come, ancora, fosse stato evidenziato che l'Alasia aveva subito un periodo non minimo di custodia cautelare, da ritenersi rilevante ai fini della valutazione della attualità della sua pericolosità sociale e che avesse comunque intrapreso una attività lavorativa presso un ristorante cittadino, circostanze entrambe ignorate dalla Corte territoriale che non ha fornito sul punto alcuna motivazione; 3.8.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 24 del D. Lg.vo 159 del 2011 in relazione al requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisizione patrimoniale: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto l'argomentazione difensiva segnalandone la approssimazione e la superficialità a fronte della considerazione secondo cui si tratterebbe di alloggi non certo di pregio laddove le foto richiamate in motivazione riguardavano altro immobile; che si trattava, in ogni caso, di una abitazione realizzata in economia tra il novembre del 2005 ed il gennaio del 2005 quando, perciò, non si era ancora manifestata la pericolosità sociale del ricorrente attraverso le condotte valorizzate nel provvedimento impugnato; segnala come la Corte non abbia motivato in alcun modo sul punto benché sollecitata con l'atto di appello; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: in particolare, con riferimento al ricorso di - [OSCURATO:PERSONA]: segnala che si tratta di motivi reiterativi rispetto a quelli già avanzati con l'atto di appello e motivatamente disattesi dalla Corte che ha argomentato anche con riguardo al profilo della attualità della pericolosità sociale; condivide l'assunto della Corte sul difetto di interesse in merito alla misura patrimoniale; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: rileva che entrambi i ricorsi, pur evocando il vizio di violazione di legge, finiscono con il censurare la valutazione di merito operata dalla Corte di Appello di Firenze; ribadisce che la attualità va considerata al momento della formulazione della proposta che, nel caso di specie, era intervenuta in epoca prossima alla esecuzione delle misure cautelari e non vi è stata una anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e la data dei fatti posti a fondamento della valutazione; rileva, anche in tal caso, la correttezza della decisione in punto di difetto di interesse in ordine alla proprietà delle aree confiscate; - [OSCURATO:PERSONA]: rileva che si tratta di motivi analoghi a quelli degli altri ricorrenti e per i quali valgono le considerazioni già svolte segnalando, inoltre, come i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa siano già stati oggetto di valutazione da parte della S.C.; osserva che le censure sono di merito e che quelle sulla misura patrimoniale sono inammissibili per carenza di interesse; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: sottolinea la genericità del ricorso reiterativo di doglianze già avanzate con l'atto di appello e disattese con motivazione con cui i ricorrenti non si confrontano; - [OSCURATO:PERSONA]: rileva che si tratta di un ricorso sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA] e per il quale valgono le stesse considerazioni; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: segnala che si tratta, in tutti e tre i casi, di ricorsi reiterativi di motivi di gravame già avanzati nel merito ed assolutamente infondati sui profili della compatibilità convenzionale della normativa vigente e della attualità della pericolosità sociale al momento della proposta. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili salvo quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deve essere accolto nei termini che saranno di séguito chiariti e precisati. Le misure di cui si discute furono adottate dal Tribunale di Grosseto con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di una serie di differimenti dovuti anche alla richieste delle difese di attendere le decisioni della Corte Costituzionale conseguenti alla pronuncia "[OSCURATO:PERSONA]" della CEDU ed ai sensi dell'art. 1 lett. b) del D. Lg.vo 159 del 2011. Il Tribunale aveva fatto presente che si trattava di soggetti appartenenti ad un unico nucleo familiare Alasia-Alafleur-Cavazza ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "capostipiti", con i loro figli Orlando, Mariolino, Silvvano, Mery, Veronica, [OSCURATO:PERSONA] ed i rispettivi compagni ed alcuni nipoti) che occupavano una serie di abitazioni realizzate in maniera totalmente abusiva nella campagna grossetana ed i cui precedenti e pendenze giudiziaria avevano consentito di qualificarli come stabilmente dediti ad attività delittuose da cui ricavavano interamente le proprie fonti di sostentamento trattandosi di persone prive di reddito che, ciò non di meno, diponevano di abitazioni lussuose arredate con mobili ed accessori di valore. Di qui, dunque, la ravvisata esistenza dei presupposti di pericolosità sociale e di attualità tali da giustificare la misura di prevenzione e la connessa misura patrimoniale. Vagliando le censure difensive articolate con gli atti atto di appello, la Corte ha richiamato, in particolare, gli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento attualmente pendente nei confronti dei proposti ed originato da una informativa dei Carabinieri di Grosseto definito con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] (appellante sulla sola misura patrimoniale ma non ricorrente in questa sede) con sentenza che aveva confermato la fondatezza della contestazione mossa nei confronti di tutti quanto al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro il patrimonio. La attività di indagine, ha spiegato la Corte di Appello, era stata avviata a séguito di una serie di denunce di furto e si era sviluppata con il ricorso ad intercettazioni (telefoniche ed ambientali), servizi di OPC, analisi di tabulati telefonici, acquisizione di filmati di videocamere di sorveglianza ed installate nei pressi delle abitazioni del gruppo; all'esito, gli investigatori avevano ritenuto l'esistenza di una vera e propria organizzazione, a base familiare, con disponibilità di attrezzi da scasso, veicoli, telefoni cellulari "dedicati", ed in cui le stesse abitazioni dei componenti del gruppo fungevano da luogo di organizzazione dei colpi, di occultamento della refurtiva e di ricettazione della stessa sul mercato illecito. Gli odierni ricorrenti erano stati quindi attinti da misure cautelari personali in forza della ravvisata esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione di associazione a delinquere mossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), [OSCURATO:PERSONA] (costoro indicati come capi o organizzatori; a [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) quali partecipi; oltre al reato associativo la contestazione provvisoria contempla numerosissimi reati-fine per complessivi circa 70 episodi di furto o tentato furto attribuiti a diversi componenti del gruppo familiare ed occorsi in un ambito temporale compreso tra l'agosto del 2014 ed il luglio del 2015. La Corte di Appello ha sottolineato che nessuno dei componenti del gruppo familiare svolgeva una attività lavorativa lecita (al di fuori della occasionale attività di raccolta di rottami ferrosi e produttiva di reddito molto scarso non tale, in ogni caso, da consentire loro di mantenere quel livello di vita) sottolineando, anzi, che in una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i due deridevano [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e unico a lavorare regolarmente come operaio. Ha fatto riferimento agli accertamenti reddituali dal 2002 al 2016 con esiti sostanzialmente negativi sottolineando che, tuttavia, i proposti dimoravano in immobili di pregio quand'anche abusivi e disponevano di autovetture di pregio (Audi, VW, BMW) cambiate con frequenza; avevano infine grande disponibilità di denaro contante. Quanto ai rilievi difensivi concernenti il fatto che il procedimento pendente non ancora esitato in una decisione di condanna, la Corte ha fatto presente che non si trattava dell'unica fonte di conoscenza richiamando, a tal fine, le schede personali ed i fascicoletti predisposti per ciascun destinatario della richiesta e contenenti copia delle denunce e degli atti giudiziari; ha evidenziato che, in ogni caso, il procedimento 5296/2014 è comunque altamente significativo per i fatti in esso acquisiti e per la stessa durata dell'indagine che aveva permesso di monitorare lo stile di vita dei componenti del gruppo familiare per un periodo di tempo apprezzabile. In merito al profilo della "attualità", i giudici del gravame di merito hanno osservato che la proposta di prevenzione risale al 2016 e, nonostante la misura fosse stata adottata nel luglio del 2019, nulla avevano dedotto le difese in merito ad un significativo mutamento dello stile di vita nel frattempo intervenuto da parte dei proposti sottolineando, sotto altro profilo, che la durata del procedimento di primo grado era stata la conseguenza di richieste difensive di differimento avanzate in attesa dell'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 1 D. Lg.vo 158 del 2011. 1. Tanto premesso in ordine al contenuto del provvedimento impugnato, va rilevato che ricorsi contengono censure che meritano una trattazione comune in quanto avanzate dalle difese di pressoché tutti i ricorrenti e, comunque, incidenti su questioni di diritto di carattere generale. 1.1 Tra queste questioni vi sono i rilievi concernenti le misure di natura patrimoniale la cui trattazione unitaria consegue, in realtà, al rilievo operato dai giudici di merito in ordine alla legittimazione dei ricorrenti ad impugnare il provvedimento. 1 :3 Già il Tribunale di Grosseto, infatti, aveva spiegato che "... il sequestro è stato eseguito ... sulle aree di sedime ove insistono gli immobili già dichiarati abusivi ed acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune di Grosseto ex art. 31 comma 3 DPR 380/2001 ..." ; la Corte di Appello ha segnalato che gli appellanti non avevano contestato questo dato essendosi limitati a rivendicare "... una situazione di fatto (la disponibilità materiale delle abitazioni e delle relative aree di sedime al momento della esecuzione della misura di prevenzione) che, tuttavia, è assolutamente precaria se non addirittura antigiuridica" mentre il Comune di Grosseto, pur citato come terzo interessato, non aveva dedotto nulla (cfr., pag. 16 del decreto in esame); la Corte di Appello, perciò, aveva ritenuto fondata l'eccezione del PG che aveva dedotto "... il difetto di interesse degli appellanti che non possono attualmente vantare alcun diritto in relazione ai beni dei quali si tratta" (cfr., ivi). Nessuno dei ricorsi, a ben guardare, ha colto e, conseguentemente, contestato questa considerazione che, tuttavia, è certamente dirimente e decisiva anche per quanto concerne questa fase in cui non può che essere ribadita la inammissibilità delle censure stante il difetto di interesse degli odierni ricorrenti che non possono vantare alcun diritto alla restituzione delle aree di sedime e degli immobili di cui nessuno ha contestato la intervenuta acquisizione al Comune di Grosseto ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DPR 380 del 2001 ("se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune ..."). La natura ablatoria del provvedimento è stata più volte ribadita anche dalla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di reati edilizi, ha spiegato che l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito che, a séguito del provvedimento acquisitivo, deve essere considerato ormai terzo estraneo alle sue vicende giuridiche (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 18.6.2019 n. 35.203, Centioni; Cass. Pen., 3, 25.5.2016 n. 45.432, Ligorio). Ne consegue che, con riferimento agli immobili, gli odierni ricorrenti sono in realtà privi di legittimazione a contestare il provvedimento di confisca in quanto caduto su beni immobili della cui proprietà costoro sono stati ormai spogliati vantando in interesse al più di mero fatto alla loro restituzione che, tuttavia, non riposa su un titolo che possa validamente fondare la impugnazione proposta in questa sede. Il collegio deve infatti ribadire che l'interesse all'impugnazione non può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli; l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 1, 22.3.1999 n. 9.531, PG in proc. Merlino; cfr., anche, Cass. Pen., 6, 21.10.2013 n. 11.496, Castellaccio; Cass. Pen., 3, 27.1.2010 n. 10.977, rv. 24.6344; Cass. Pen., 6, 21.6.2012 n. 35.786, Buttini, rv. 254395). È dunque conclusivamente indubbio che sia inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso in forza di un titolo che gli attribuisca il diritto alla restituzione (cfr., Cass. Pen., 5, 16.2.2017 n. 18.508, Fulco ed altri, Rv. 270209; conf., Cass. Pen., 6, 18.11.2010 n. 44.096, Mbaye, Rv. 249073, Cass. Pen., 3, 9.10.2014 n. 45.925, Fall., Rv. 260869; Cass. Pen., 3, 22.2.2019 n. 29.982, Verjoni, Rv. 276272, tutte rese in materia di confisca di proventi da spaccio di sostanze stupefacenti; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 19.12.2019 n. 4.160, Bevilacqua, Rv. 278592, resa in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12- sexies dl. 8 giugno 1992, e dove la Corte ha chiarito che l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione). Quanto alla confisca delle autovetture, vale la pena di chiarire che il sequestro (ed il conseguente provvedimento finale) era stato eseguito esclusivamente su un veicolo con oltre 100.000 chilometri e su un'altro con il motore fuso sui quali nessuno dei ricorsi ha minimamente allegato elementi per rivendicarne la proprietà e la eventuale restituzione. 1.2 Altra questione di carattere generale è quella concernente la "incidenza" degli interventi operati in materia di misure di prevenzione personale dalla CEDU e, successivamente, dalla Corte Costituzionale: la censura è contenuta nei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e • [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Le difese pongono un problema di "compatibilità" normativa, ovvero di applicazione di una disciplina che, successivamente al momento della proposta e, evidentemente, anche dei fatti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale, è stata giudicata non in linea con i principi convenzionali e costituzionali se non alla luce di una interpretazione "tassativizzante" che, sostengono, è intervenuta soltanto successivamente ed all'esito degli interventi della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale. Osserva il collegio che i ricorrenti si pongono in una prospettiva errata in quanto non è qui in discussione un problema di carattere "normativo", ovvero concernente la disciplina applicabile "quoad tempus" ma, piuttosto, e per così dire, di "merito", nel senso che, come correttamente hanno fatto i giudici delle due fasi precedenti, occorre verificare se i "fatti" evidenziati nella proposta formulata dal PM siano tali da giustificare una valutazione di pericolosità anche alla luce della interpretazione (come più volte ribadito) "tassativizzante" richiesta dalla Corte Costituzionale. Vero che la proposta era stata avanzata sulla scorta delle categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 D. Lg.vo 159 del 2011; ma, come è noto, l'intervento della Corte Costituzionale ha inciso sulla lett. a) consentendo perciò di giustificare la misura personale sulla scorta dei presupposti richiesti dalla lett. b) da valutarsi, come pure è stato chiarito, nell'ottica di una lettura del dettato normativo che si è detto deve essere "costituzionalmente" e "convenzionalmente" orientata. E' infatti ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 D.Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (cfr., così, Cass. Pen., 2, 15.1.2020 n. 12.001, Leuzzi, Rv. 278681; conf., Cass. Pen., 5, 10.7.2019 n.38.737, Giorgitto, Rv. 276648; cfr., anche, Cass. Pen., 6, 9.5.2019 n. 38.077, Falasca, Rv. 276711 e Cass. Pen., 5, 13.11.2019 n. 49.480, Pulpito, Rv. 277752, resa quest'ultima in una fattispecie non lontana da quella che ci occupa, in cui si è chiarito che la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto facendo generico richiamo all'art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, quando lo stesso, già delibato nel contraddittorio delle parti, venga ritenuto sufficiente per annoverare il proposto nella categoria criminologica di cui alla lett. b) dell'art. 1). Nel caso di specie, sia il Tribunale (cfr., pagg. 2-3 del decreto di primo grado) che la Corte di Appello (cfr., pag. 10 del decreto in verifica) hanno puntualmente chiarito che "... già la proposta si incentrava essenzialmente sul profilo di pericolosità indicato nell'art. 1 lett. b) d. Igs. 159/2011 la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale nel 2019; non si può quindi affermare che la proposta si basa su una normativa 'non chiara' e perciò incostituzionale. E' poi da evidenziare che sia la proposta sia il decreto del Tribunale di Grosseto si fondano ... non su un generico e indeterminato modus vivendi degli appartenenti al gruppo Alasia, bensì su condotte delittuose specifiche, ripetute per un lungo arco di tempo e senza dubbio produttive di reddito ..." (cfr., in particolare, il decreto della Corte di Appello). Come già accennato, il Tribunale aveva anzi accolto la richiesta delle difese di differire la decisione sulla richiesta del PM in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, intervenuto con sentenza n. 24 del 2019 e, all'esito, premesso che i giudici delle leggi avevano confermato la legittimità della previsione di cui alla lett. b), aveva fatto presente che la valutazione della proposta avrebbe dovuto avvenire verificando se i destinatari rientrassero o meno nella categoria di coloro che "... per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (cfr., pag. 3 del decreto del Tribunale di Grosseto). Ed è su questa direttrice che, correttamente, come si vedrà vagliando la posizione dei singoli ricorrenti, si è sviluppata la valutazione operata dai giudici di merito che si sono conformati al principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 30.11.2020 n. 182, Zangrillo, Rv. 280145; Cass. Pen., 2, 16.4.2019 n. 27.263, Germanò, Rv. 275827; Cass. Pen., 6, 9.4.2019 n. 21.513, Coluccia, Rv. 275737). 1.3 Altro profilo di doglianza comune a molti (ancorché, invero, non a tutti) i ricorsi è quello concernente la "attualità" della pericolosità sociale; è noto, infatti, che l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011,n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica che quella specifica, ed a cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia quella della valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati e per la quale il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore (cfr., in questi termini, ad esempio, Cass. Pen., 1, 14.6.2017 n. 54.119, Sottile, Rv. 271543; Cass. Pen., 6, 11.11.2016 n. 50.128, Aguì, Rv. 268215; Cass. Pen., 6, 11.10.2017 n. 10.248, U., Rv. 272723). Come noto, d'altro canto, le stesse SS.UU. hanno affermato che è necessaria, in via di principio, una verifica di attualità non soltanto con riguardo ai pericolosi "generici" ma anche, in via di principio, con riguardo ai pericolosi cc.dd. "specifici" (cfr., Cass. SS.UU., 30.11.2017 n. 111, Gattuso, Rv. 271511 in cui si è chiarito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto e che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia in ogni caso utilizzata quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). Per altro verso, si è precisato che ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, non soltanto fatti accertati con sentenza passata in giudicato ma anche quelli non costituenti reato (cfr., Cass. Pen., 6, 3.10.2018 n. 49.582, Mancuso, Rv. 274434 in cui la Corte ha valorizzato, ai sensi dell'art.1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine, indipendentemente dalla loro connessione con la violazione della misura di prevenzione; conf., tra le non massimate, Cass. Pen., 6, 4.2.2021 n. 13.755, Levante ed altro; Cass. Pen., 1, 15.12.2020 n. 5.858, Bevilacqua; Cass. Pen., 1, 15.12.2020 n. 5.855, Sansotta; Cass. Pen., 6, 25.6.2020 n. 21.060, Castagnino ed altro). Va anche precisato che, diversamente da quanto opinato dal PG nella sua requisitoria scritta, il momento cui occorre far riferimento per valutare la "attualità" della pericolosità sociale non è quello della formulazione della proposta ma quello della adozione della misura in primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 13.9.2017 n. 45.115, Ciarelli ed altri, Rv. 271380; Cass. Pen., 6, 13.10.2010 n. 38.471, E., Rv. 248797; Cass. Pen., 6, 20.6.2017 n. 33.706, Minniti e altri, Rv. 271028). Nel caso di specie, la proposta del PM risale al 16.12.2016 e, in data 24.2.2017, il Presidente del Tribunale, con provvedimento "inaudita altera parte", aveva disposto il sequestro dei beni finalizzato alla confisca mentre le misure cautelari adottate nel procedimento 5298/2014 RGNR erano state eseguite nel marzo del 2016 e riguardavano fatti del 2014-2015. Detto questo, è vero che la misura è stata adottata dal Tribunale con decisione dell'aprile del 2019 e che il provvedimento risulta depositato nel luglio del 2019. È pur vero che, pur dovendosi condividere la considerazione della Corte di Appello, secondo cui il lasso di tempo intercorrente tra i fatti rilevanti ai fini del giudizio di "attualità" e la data di adozione del provvedimento non può dirsi di tale ampiezza da escludere la "attualità" del giudizio di pericolosità formulato, si deve rilevare che il procedimento era stato differito più volte su istanza delle difese a partire dal 2017 sino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 intervenuta nel marzo di quell'anno.Osserva il collegio che la struttura del procedimento di prevenzione (in particolare quello di prevenzione patrimoniale), con la riforma del 2011 si caratterizza ormai per la previsione di tempi stringenti a pena di sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di cautela reale che fossero stati in precedenza adottati; e, tuttavia, sulla durata del procedimento sono pacificamente ininfluenti non soltanto le situazioni normativamente disciplinate (come, ad esempio, il tempo necessario a disporre una perizia) ma, anche, i differimenti originati da sollecitazioni della difesa che, per l'appunto, non rilevano ai fini della maturazione del termine per la caducazione del sequestro (cfr., Cass. Pen., 1, 15.2.2019 n. 35.793, Amodeo, Rv. 276939; Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 40.518, Samà ed altro, Rv. 270968). D'altra parte, e significativamente, l'art. 24 comma 2 fa esplicito riferimento alle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304 cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Cass. Pen., 6, 20.6.2017 n. 37.472, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 271369) che, evidentemente, sono tali da incidere in maniera di certo più rilevante sulla situazione soggettiva dei destinatari del provvedimento. Ritiene il collegio che la disciplina dettata in materia di tempi di definizione del procedimento di prevenzione, sia pure dettata con particolare riferimento alle misure di natura patrimoniale, proprio in quanto ispirata all'esigenza di una pronta definizione della proposta, possa portare a ritenere che, laddove non intervengano circostanze fattuali specifiche, i tempi processuali siano sostanzialmente non rilevanti in ordine al giudizio di (persistente) attualità riferito al momento di formulazione della proposta; per altro verso, che le cause (tipizzate o meno) di sospensione dei termini di durata del procedimento siano irrilevanti e "neutralizzabili" non soltanto in relazione alle conseguenze, pure tipizzate, in punto di misure cautelari reali ma, anche, di persistente attualità della pericolosità del proposto. Vanno anche segnalate le considerazioni della Corte di Appello sulla assenza di elementi in grado di testimoniare un "mutamento di vita" dei proposti che, in tal modo, evocano una sorta di presunzione "relativa" riferibile, semmai, alle situazioni di pericolosità "specifica": e, tuttavia, la peculiarità della connotazione fannilistica del gruppo non rende del tutto arbitraria la affermazione dei giudici di merito in quanto la persistenza del legame solidaristico tra i componenti del gruppo risulta, in tal caso, ancora più stringente e "vincolante" rispetto a quello che connota i sodalizi di stampo mafioso. 2. Passando all'esame delle singole posizioni è opportuno, in via preliminare, ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, così, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2014 n. 33.451, Repaci che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino in ogni caso assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf., Cass. Pen., 1, 7.1.2016 n. 6.636 Pandico; Cass. Pen., 6, 15.6.2016 n. 33.705, Caliendo). E' inoltre certamente condivisibile, in via di principio, la affermazione secondo cui, ai fini del giudizio di pericolosità cd. generica, anche in caso di fatti riconducibili all'attività di un gruppo, avente o meno connotazione associativa, il giudice è tenuto a verificare separatamente, per ciascuno dei proposti, la sussistenza di elementi idonei a legittimare la formulazione di una prognosi negativa in ordine al loro futuro comportamento, talché il fatto che essi siano reciprocamente legati da vincoli familiari o solidaristici e che condividano la sproporzione tra effettivo tenore di vita e redditi di fonte lecita non può, di per sé, comportare l'automatica traslazione dell'attribuzione delle singole manifestazioni antisociali a persone diverse da quelle che abbiano posto in essere le relative condotte (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 1, 11.9.2020 n. 36.080, Cavazza, Rv. 280207). E tuttavia, con riferimento al caso di specie, non si può ignorare, per un verso, che tutti gli odierni ricorrenti sono stati attinti dalla misura cautelare in relazione alla fattispecie associativa con una posizione di volta in volta di organizzatori o di meri partecipi ma che, nel contempo, si inscrive all'interno di una comunità connotata da legami di natura familiare; ed è proprio la esistenza di questi legami che impone di tener conto del fatto che gli obblighi di natura solidaristica e di reciproca assistenza che connotano i rapporti familiari rendendo fisiologico il fatto che ciascuno dei componenti del gruppo possa fruire dei proventi delle attività delittuose materialmente poste in essere da altri sodali consentendo in tal modo di ritenere rilevante anche la sola partecipazione al sodalizio - purché causalmente efficiente - pur quando nei confronti del proposto non vi siano elementi per ritenerne la responsabilità con riguardo a singole iniziative delittuose configurabili come "reati-fine". Da ultimo, vale la pena di ribadire che gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 13.7.2017 n. 36.216, Schiraldi, Rv. 271372 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da vizi l'inquadramento del proposto quale soggetto abitualmente dedito ai delitti contro il patrimonio desunto da una serie di sentenze di condanna e da numerosi procedimenti penali pendenti nell'ambito dei quali lo stesso era stato più volte arrestato, anche in esecuzione di provvedimenti cautelari). 2.1 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 11 del decreto in esame): il Tribunale di Grosseto aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], "capostipiti" del gruppo familiare, ritenendone la pericolosità ai sensi del più volte menzionato art. 1 lett. b) D. Lg.vo 159 del 2011 in considerazione del fatto che, a suo carico, risultano nove tra sentenze e decreti penali tra il 1974 ed il 2008 per delitti contro il patrimonio, omicidio colposo, reati edilizi ed altro; il ricorrente è stato inoltre destinatario di un avviso orale nel 2005. La Corte di Appello, nel replicare all'atto di gravame con cui erano state articolate censure sia in ordine alla riconducibilità del proposto alla categoria sopra indicata che, anche, alla attualità della sua (pur denegata) pericolosità sociale ed alla confisca, ha richiamato il dato oggettivo delle preesistenti condanne cui si affiancano denunce per fatti più recenti e, in particolare, il procedimento 5298/2014 per il quale nei confronti dell'Alasia era stata adottata la misura degli arresti domiciliari. Le censure articolate con il ricorso sono complessivamente inammissibili perché orientate più a contrastare la motivazione del provvedimento denunziandone la inadeguatezza che evidenziare profili di violazione di legge suscettibili di essere rilevati in questa sede. Ad ogni modo, incontestate le circostanze fattuali rappresentate dalle pregresse condanne per reati contro il patrimonio e dalla assenza di fonti di lecite fonti di reddito alternative, quanto al profilo della "attualità" la Corte ha correttamente evidenziato che l'Alasia risulta indagato e raggiunto da misura custodiale per il reato associativo contestato nell'ambito del procedimento 5298/2014 RGNR; la censura articolata sul fatto che non si tratterebbe di delitto suscettibile di produrre redditi è evidentemente infondata ove si consideri che la associazione a delinquere era finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio e che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, nello sforzo di precisare quali debbano essere gli 'elementi di fatto' su cui fondare il giudizio di pericolosità ha spiegato che un sufficiente grado di precisione connota la fattispecie di cui alla lett. b) laddove si fa riferimento al vivere "... abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" facendo ricorso non tanto a singoli e specifici titoli di reato quanto, piuttosto, a specifiche "categorie delittuose" in grado di consentire la individuazione di "tipi di comportamento" assunti a presupposto per la adozione della misura . In questa prospettiva, non par dubbio che l'essere parte (in realtà con il ruolo di capo o organizzatore) del sodalizio dedito alla commissione "seriale" di furti rappresenti un presupposto fattuale assolutamente idoneo a connotare la figura del ricorrente come riconducibile al "tipo" descritto dalla norma sopra richiamata. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 12 del decreto in esame) Il Tribunale di Grosseto aveva affrontato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 11 del provvedimento di primo grado) rilevando che, a carico del ricorrente, risultano plurime condanne soprattutto per delitti contro il patrimonio tra il 1999 ed il 2009 oltre a successive pendenze; aveva fatto presente che l'Alasia era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dal Tribunale di Grosseto del 2012, era stato raggiunto nel 2015 da un FVO del Questore di Grosseto e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento 5298/2014. La Corte di Appello, replicando all'appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dedotto, in primo luogo, il difetto di "attualità" del giudizio di pericolosità, ha ripercorso gli elementi già valorizzati dal primo giudice sottolineando in particolare la misura cautelare della custodia in carcere da cui il ricorrente era stato raggiunto nel procedimento del 2014 nell'ambito del quale risulta indagato (e, per l'appunto, gravemente indiziato) per una lunghissima serie di furti aggravati in abitazione, ed altro, attività protrattasi almeno sino alla metà del 2015.Con il ricorso, la difesa dell'Alasia lamenta la mancata considerazione del contenuto di memorie difensive in cui sarebbe stata documentata la attività lavorativa svolta dal ricorrente in tempi recenti. Ebbene, è pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 1, 24.6.2020 n. 26.536, Cilio; conf., in precedenza, Cass. Pen., 6, 5.11.2013 n. 269, Cattafi; Cass. Pen., 5, 23.11.2015 n. 4.031, Graziano; Cass. Pen., 5, 21.9.2017 n. 51.117, Mazzaferro; Cass. Pen., 3, 13.12.2017 n. 5.075, Buglisi ed altri; Cass. Pen., 4, 9.1.2018 n. 18.385, Mascaro ed altro; Cass. Pen., 5, 17.1.2019 n. 24.437, Armeli; Cass. Pen., 3, 8.5.2019 n. 23.097, Capezzuto). Ed allora, fermo restando che i rilievi spendibili in questa sede sono limitati al vizio di violazione di legge, vale anche la pena di ribadire come la deduzione della omessa valutazione della memoria difensiva deve essere integrata - a pena di genericità del motivo - con la specifica allegazione dell'elemento o dell'argomento potenzialmente decisivo che, per l'appunto, il giudice del merito abbia trascurato (cfr., Cass. Pen., 5, 17.1.2019 n. 24.437, Armeli, Rv. 276511). Nel caso di specie, la difesa si è limitata a dedurre la mancata valutazione di memorie difensive in cui si sarebbe dato conto della attività lavorativa svolta dall'Alasia in anni recenti senza, tuttavia, precisarne la natura, la effettiva continuità e la durata; in tal modo, mancando di fornire alla Corte gli elementi fattuali per valutare se il giudice del gravame avrebbe avuto o meno l'onere di fornire una risposta esplicita ovvero se la motivazione comunque resa in merito alla posizione del ricorrente possa ritenersi tale, nel suo complesso, da aver implicitamente disatteso i rilievi difensivi in quanto non in grado di superare le emergenze di cui si è dato conto. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 12 del decreto in esame): il Tribunale aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 8 del provvedimento di primo grado) evidenziando che il ricorrente era già stato destinatario di un [OSCURATO:PERSONA] del Questore di Grosseto nel 2001 e, prima ancora, di un FVO del Questore di Lucca nel 1999; aveva fatto presente che nei confronti dell'Alasia risultavano plurime condanne - sino al 2012 - per reati contro il patrimonio, violazione di sigilli, reati edilizi e contravvenzione al FVO del Questore di Sassari e che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito del procedimento del 2014. Con l'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la valutazione "cumulativa" della sua posizione ed il difetto del requisito della "attualità" della pericolosità dal momento che la condanna più recente risalirebbe al 2008. La Corte di Appello ha vagliato le doglianze difensive articolate con l'atto di gravame richiamando le varie condanne tra il 2009 ed il 2012, tra cui una per ricettazione commessa nel 2004; ha inoltre richiamato la misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore di Grosseto nel 2001 ed il EVO del Questore di Lucca; le condanne per reati edilizi, per violazione di sigilli e violazione del EVO; ha spiegato che nell'ambito del procedimento penale n. 5298/2014 [OSCURATO:PERSONA] risulta attinto da misura cautelare personale per il delitto associativo nel quale è qualificato come "organizzatore". Il ricorso è manifestamente infondato dal momento che la doglianza articolata in questa sede attiene alla impossibilità di invocare il mancato mutamento delle abitudini di vita rispetto all'ultima condanna definitiva mentre la Corte di Appello ha per l'appunto fatto riferimento al delitto associativo oggetto del procedimento del 2014 e che, come risulta dalla richiesta del PM, è contestato "sino all'attualità"; vero che, in quel contesto, [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per un unico episodio di furto ma valgono per lui le considerazioni svolte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla rilevanza, in sé, del reato associativo. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 12-13 del decreto in esame): il Tribunale aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 12- 13 del decreto di primo grado) facendo presente che a suo carico militano precedenti per furto in abitazione, un FVO del Questore di Sassari ed uno del Questore di Siena oltre a plurimi deferimenti, in stato di libertà, per furto; aveva segnalato che il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli AA.DD. per un furto commesso nel 2011 a Perugia ed a quella della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento 5298/2014. Con l'atto di appello la difesa del ricorrente aveva lamentato l'omessa valutazione del profilo della "attualità", la illegittimità della confisca e, in subordine, l'eccessività della durata della misura. La Corte di Appello, nel replicare alle doglianze difensive, ha richiamato le condanne definitive per furto in abitazione del 23.1.2009 e del 19.7.2011 e la misura cui il prevenuto era stato sottoposto agli AADD dalla AG di Perugia per furto in abitazione in concorso commesso nel 2011 ai danni dell'ex calciatore Novellino (insieme ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). Ferma, perciò, la esistenza di precedenti delittuosi per reati contro il patrimonio, correttamente la Corte territoriale ha potuto evocare, ai fini della "abitualità" della condotta ma, anche, della "attualità" del pericolo, le emergenze desumibili dal procedimento 5298/2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per numerosi (circa venti) episodi di furto e gli sono addebitati svariati episodi di furto in Sardegna nel marzo- aprile del 2015, ricostruiti con indagini tecniche. Nel ricorso la difesa lamenta la mancata considerazione della incidenza della sofferta custodia cautelare e della attività lavorativa intrapresa dal ricorrente presso un ristorante; e, tuttavia, valgono anche in tal caso le considerazioni svolte in precedenza vagliando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla genericità delle allegazioni difensive che non consentono alla Corte di valutarne la decisività o meno ai fini nell'ottica non già della incongruità o illogicità della motivazione ma di una diagnosi che deve necessariamente risolversi nella mancanza assoluta di apparato argomentativo anche implicito nelle considerazioni articolate dai giudici di merito. 2.5 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 14 del decreto in esame): il Tribunale aveva affrontato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 8 del decreto di primo grado) segnalando che costei risultava condannata per reati edilizi, deferita in stato di libertà per furto e sottoposta alla misura degli arresti dorniciliari nel procedimento 5298/2014. Con l'atto di appello la difesa della Alafleur aveva sostenuto che costei non era certamente riconducibile alla categoria evocata nella richiesta del PM essendo coniugata con [OSCURATO:PERSONA], unico del gruppo familiare a svolgere una attività lavorativa regolare e, peraltro, proprio per questa ragione schernito dai suoi familiari. La Corte di Appello, nel replicare alle considerazioni difensive, ha dato atto che, a carico della proposta, vi è una sola condanna per reati edilizi ma ha aggiunto che costei risulta tuttavia più volte denunciata per furto nel periodo 2001-2010 e nel 2010 sottoposta a custodia cautelare con ordinanza del GIP di Siena per reati contro il patrimonio; ha fatto presente che la ricorrente era stata condannata per furto in abitazione nel 2018 alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 206 di multa e che nell'ambito del procedimento 5298/2014 è stata sottoposta agli AA.DD. per il reato di cui all'art. 416 cod. pen..Alla luce delle argomentazioni della Corte di Appello si deve prendere atto della inammissibilità delle considerazioni svolte in questa sede dalla difesa che, con il terzo motivo, lamenta il difetto di attualità della pericolosità sociale non potendosi ignorare il dato, invece puntualmente evidenziato dai giudici di merito, secondo cui la Alafleur è stata attinta da misura cautelare per il reato associativo ancora in atto in quel momento. 2.6 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 14 del decreto in esame): il Tribunale aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 10 del decreto di primo grado) segnalando che, a suo carico, milita un precedente per furto ed uno per violazione della normativa edilizio-urbanistica; come [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta in arresto per il furto in casa dell'ex calciatore Novellino nel 2011 e sottoposta alla misura della custodia cautelare nel procedimento 5298/2014. La Corte di Appello, nel prendere in esame le considerazioni difensive, ha dato atto che a carico della odierna ricorrente è riscontrabile in effetti un unico precedente definitivo per furto (un secondo è relativo a favoreggiamento personale, un terzo per reati edilizi ed ambientali e violazione di sigilli), spiegando che nei suoi confronti risultano tuttavia plurime denunce per reati contro il patrimonio; ha richiamato a sua volta il furto in Perugia nel 2011 ed ha segnalato che a suo carico risulta, altresì, un avviso orale del Questore di Grosseto e la misura degli AADD nell'ambito del procedimento 5298/2014 per il reato associativo e per diversi episodi di furto. Con il ricorso la difesa dell'Alasia deduce, oltre che la legittimità della misura alla luce della evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale e di cui si è detto in via generale, la mancata considerazione della disponibilità della somma di 340.000 Euro, ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio, e di cui costei - appartenente al medesimo nucleo familiare - avrebbe sia pure indirettamente beneficiato: si tratta di una censura non consentita in questa sede in quanto non contenuta nell'atto di appello; la regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello si applica infatti anche al procedimento di prevenzione, sicché in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame, salve le questioni rilevabili d'ufficio, ha cognizione limitata ai punti delle decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 7.2.2018 n. 9.517, Barisevic ed altri; conf., Cass. Pen., 5, 17.11.2017 n. 8.763, Principato ed altri; Cass. Pen., 6, 17.5.2018 n. 51.366, Trovato ed altri). 2.7 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 14-15 del decreto in esame):il Tribunale aveva vagliato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 8 del decreto di primo grado) evidenziando come il ricorrente fosse risultato destinatario di un FVO del Questore di Sassari e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nel procedimento del 2014. La Corte di Appello, nel prendere in esame le censure articolate con l'atto di gravame, ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1997, non ha precedenti penali definitivi ma che militano a suo carico una denuncia per ricettazione ed una per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. per fatti commessi ad Olbia nel 2015 e nello stesso anno un FVO emesso nei suoi confronti dal Questore di Sassari; ha aggiunto che nel procedimento nel 5298/2014 il giovane risulta sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e per numerosi furti, soprattutto in abitazione, commessi unitamente ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il ricorso la difesa dell'Alasia ripropone nuovamente la questione della attualità della pericolosità sociale e, in generale, la insussistenza delle condizioni per applicare la misura essendo tra l'altro il ricorrente impegnato in attività volontariato e sportive ma non considera quanto segnalato dai giudici di merito in ordine alla misura personale di maggior rigore che il giovane aveva meritato nel procedimento del 2014 in cui erano risultati gravi indizi di colpevolezza a suo carico non soltanto per il reato associativo (perdurante sino alla attualità) ma, anche, per plurimi episodi di furto in concorso. 2.8 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., 15 del decreto in esame): il Tribunale aveva affrontato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dando atto della sua incensuratezza ma anche dei plurimi deferimenti per furto e della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento del 2014. La Corte di Appello, nel vagliare i rilievi articolati dalla difesa del Cavazza, ha convenuto sul dato della sua formale incensuratezza ma ha osservato che il ricorrente mantiene tuttavia un tenore di vita inconciliabile con il fatto di non svolgere alcuna attività lavorativa lecita; ha aggiunto che il Cavazza risulta più volte denunciato per furto come in particolare, in Arzachena nel 2015 unitamente a Silvano e [OSCURATO:PERSONA]; ha fatto presente che egli risulta inoltre destinatario di un FVO del Questore di Sassari e che nell'ambito del procedimento 5298/2014 risulta indagato e colpito da misura personale per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e per numerosi episodi di furto in abitazione;• da ultimo, ha segnalato che proprio in occasione della perquisizione effettuata nell'eseguire la misura custodiale, il Cavazza venne trovato in possesso di un orologio marca Hublot del valore di 12.000 Euro circa risultato provento di furto commesso nel 2015 in una abitazione di Arzachena da cui erano stati asportati anche altri oggetti di valore. Le considerazioni svolte dalla Corte di Appello appaiono pienamente soddisfacenti sia con riguardo al profilo della sostanziale (quand'anche necessariamente limitata nel tempo attesa la giovane età del ricorrente) abitualità nella commissione di delitti contro il patrimonio che, per altro verso, della attualità della pericolosità; vero che la Corte non ha tenuto conto del dato segnalato con l'atto di appello e relativo al risarcimento ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] e di cui si è detto in precedenza: e, tuttavia, osserva il collegio che la difesa mostra di confondere il piano della "sproporzione" patrimoniale da un lato, quale presupposto per la adozione della confisca (di cui il ricorrente non si lamenta), con quello dei presupposti per la adozione della misura personale uno dei quali, come si è avuto modo di ribadire, è quello secondo cui la attività delittuosa rappresenta la fonte unica o prevalente di reddito e di sostentamento del proposto. Da questo punto di vista, una cosa è "giustificare" le spese con entrate "straordinarie" che, in ipotesi, non siano state considerate dal giudice della misura patrimoniale così formulando un errato e fallace giudizio di "sproporzione" patrimoniale: altro è invece sostenere, in maniera del tutto illogica, che la attività delittuosa non abbia rappresentato fonte unica o prevalente di reddito solo perché, per l'appunto, in quel periodo la famiglia del ricorrente ha potuto beneficiare di un risarcimento "una tantum" che, evidentemente, va ad aggiungersi a quelle che rappresentano le "ordinarie" fondi di sostentamento. In altri termini, altro è il giudizio di "sproporzione" patrimoniale" su cui può incidere la considerazione di una entrata "straordinaria" con cui giustificare delle acquisizioni patrimoniali al fine di resistere alla adozione della confisca; altro è quello della esistenza di uno degli elementi che rappresentano il presupposto per la adozione della misura personale ovvero la idoneità delle condotte delittuose a costituire, in tutto o in parte, la fonte "ordinaria" del reddito del proposto. 2.9 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 15-16 del decreto in esame): il Tribunale aveva esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) (cfr., pag. 11 del decreto di primo grado) segnalando che a suo carico • risultavano precedenti penali per furto e per abusi edilizio e che era stata sottoposta alla misura non custodiale nell'ambito del procedimento n. 5298/2014. La Corte di Appello, nel vagliare le doglianze difensive articolate nell'interesse della odierna ricorrente e trattandone la posizione unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente e moglie di [OSCURATO:PERSONA]), ne ha evidenziato la posizione di minor rilievo sotto il profilo della pericolosità sottolineando che, in ogni caso, non può esser messo in dubbio il suo inquadramento nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) oltre che la attualità del pericolo per la sicurezza pubblica: ha evidenziato, a tal proposito, che a carico della Fé risultano tre condanne definitive di cui una per furto aggravato nel 2007, plurime denunce a piede libero per vari reati anche contro il patrimonio e, infine, la misura cautelare personale per il reato associativo contestatole nel procedimento del 2014. Anche in tal caso, perciò, la decisione della Corte di Appello appare conforme ai principi richiamati ed in linea con le coordinate dettate dall'evoluzione giurisprudenziale di matrice costituzionale come anche convenzionale. 2.10 [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 10-11 del decreto in esame): il Tribunale aveva vagliato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella del marito [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 7-8 del decreto di primo grado) evidenziando che a suo carico risultano dodici condanne tra il 1979 ed il 2014 per reati di varia natura ivi compresi delitti contro il patrimonio tanto da meritarle la misura della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Grosseto nel 2006 ed un EVO del Questore di Livorno nel 2009; nell'ambito del procedimento 5298/2014 risulta indagata per associazione a delinquere. Se non ché, con l'atto di appello la difesa aveva tuttavia prodotto il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, aveva annullato la misura cautelare adottata nei confronti della Alafleur nel più volte menzionato procedimento 5298/2914 non ravvisando una adeguata provvista indiziaria con specifico riferimento all'unica ipotesi di reato ascrittale nella incolpazione provvisoria con un ruolo fondativo e di supervisione della attività delinquenziale del sodalizio "... non potendosi desumere tale ruolo dalla posizione di rilievo assunta dall'indagata nell'ambito di un clan familiare con caratteri matriarcali in quanto progenitrice" (cfr., pag. 3 della ordinanza allegata all'atto di appello).• La Corte di Appello, dopo aver richiamato le plurime condanne per furto in abitazione e tentata rapina per fatti commessi sino al 2009, ha ciò non di meno confermato la diagnosi di pericolosità sociale comunque attuale dal momento che la stessa risulta priva di reddito nonostante sia proprietaria di diverse autovetture ed abbia disponibilità di migliaia di Euro come risulta dalle intercettazioni; con specifico riferimento alla deduzione difensiva concernente l'annullamento della ordinanza cautelare nel procedimento del 2014 (relativo, dunque, a fatti su cui ancorare la valutazione di attualità), ha motivato argomentando nel senso che si tratta di "... annullamento fondato (esclusivamente) sulla carenza della motivazione del provvedimento del GIP (peraltro non negando gli indizi in merito alla sussistenza dell'associazione, riconosciuta anche nella sentenza, definitiva, a carico di [OSCURATO:PERSONA])" e che "... non può porre nel nulla gli elementi di fatto che in questa sede sono stati messi a disposizione attraverso l'allegazione dell'informativa dei Carabinieri di Grosseto" (cfr., pag. 11 del decreto in verifica). Rileva il collegio che si tratta di una motivazione elusiva e sostanzialmente assente che omette, di fatto, di confrontarsi con il dato fornito dalla difesa e che aveva portato ad eliminare dal complesso degli elementi acquisiti e valutabili l'unico in grado - come si è detto - di "prolungare" la attività delittuosa della ricorrente sino ad un