CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 37831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di differimento provvisorio della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da Domenico ZAMBETTI, non essendo stati rappresentati elementi di novità rispetto ad analoga procedura che era in corso di definizione e per la quale era stata disposta perizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto dovevano considerarsi sussistenti, in realtà, quegli elementi di novità che avrebbero dovuto indurre il giudice di sorveglianza a trattare nel merito la questione, senza addivenire a una declaratoria di inammissibilità. In particolare, si censura l'irragionevolezza della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza avrebbe 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni inviate personalmente dallo ZAMBETTI e dal suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 26 gennaio 2022, che, nelle more, è stata concessa al condannato la richiesta misura della detenzione domiciliare, con il che è venuto meno il suo interesse attuale e concreto a coltivare il presente ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non può che prendere atto della intervenuta adozione della misura favorevole indicata. 5. La sopravvenuta inammissibilità del ricorso non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022 Il Consigliere estensore o. [OSCURATO:PERSONA]