CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9603del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. in scioglimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica deldifensore: carmine.farace @ milano . pecavvocati. it ; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] e Iva 2008-2010 Ricorso tardivo -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8783/03/2015, depositata in data 7 ottobre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. in scioglimento, in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta società nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 279/02/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento che, previa riunione, aveva rigettatoi ricorsi propost i dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza-[OSCURATO:PERSONA] in Galdo, aveva recuperato a tassazione ex art. 39, comma 1, lett. d) del del d.P.R. n. 600/73, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva,per gli anni 2008-2010, essendo emerso, sulla base di documentazione extracontabile e di dichiarazioni di un dipendente, l’impiego di manodopera in nero in Italia e all’estero, asseritamente occultanti operazioni attive non dichiarate; -la CTR,in punto di diritto, ha osservato che: 1) era infondato il motivo di appello concernente il difetto motivazionale della sentenza di primo grado, atteso che nel percorso motivazionale della detta pronuncia si era dato atto della valenza probatoria delle risultanze emerse in sede di p.v.c. (documentazione extracontabile in relazione a pagamenti a personale “attraverso canali non ufficiali” sintomatica di occultamento di operazioni attive; dichiarazioni del dipendente Pescatore su lavoratori albanesi non assunti regolarmente) poste a fondamento della ripresa a tassazione di maggiori ricavi; 2) in particolare, il riferimento per relationemal verbale contenuto negli avvisi e nella sentenza di prime cure esplicitava la disciplina in base alla quale si era addivenuti alla pretesa tributaria e l’iter che vi aveva condotto costituendo le risultanze di fatto dell’attività dei verbalizzanti indizi gravi, precisi e concordanti del maggior reddito contestato; 2)non erano condivisibili le doglianze in ordine all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73, in quanto la società appellante tendeva a sottrarsi agli oneri probatori a suo carico pretendendo che sulla scorta di indagini finanziarie “i verbalizzanti avrebbero potuto verificare come i prelevamenti fossero registrati in contabilità e fossero stati utilizzati in larga misura per pagare dipendenti e fornitori italiani”; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; - all’udienza del 18 gennaio 2024 , con ordinanza interlocutoria depositata il 31.1.2023,la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi in questione ancorché, nella specie, l’accertamento analitico-induttivo non fosse supportato da indizi gravi, precisi e concordanti circa il maggior reddito contestato non potendo attribuirsi tale valenza né alle dichiarazioni confuse e poi rettificate del terzo (Pescatore) né ai presunti pagamenti all’estero; -con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge laddove, nel rigettare il motivo di censura concernente l’assunta carenza di motivazione della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la CTR ha ritenuto che la stessa fosse motivata per relationemal processo verbale della G.d.F.; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 avendo la CTR ritenuto che la censura relativa all’art. 32 cit. (per avere l’Amministrazione arbitrariamente collegato i prelevamenti in contanti al pagamento di presunti lavoratori albanesi) fosse finalizzata unicamente alla sottrazione da parte della società agli oneri probatori a suo carico;-la controversia trova soluzione per ragioni di rito, essendo fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività sollevata dall’Agenzia delle entrate in controricorso; -osserva, al riguardo, il Collegio che [OSCURATO:SOCIETA]. ha spedito per la notifica, a mezzoposta, il ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate in data 8 aprile 2016 -data dell'inoltro per la notifica ovvero dies a quo da valere per il decorso del termine di impugnazione per il proponente- e tanto a fronte di sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, non notificata, pubblicata il 7 ottobre 2015; -in applicazione dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. come novellato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 applicabile a decorrere dal 4.7.2009, come previsto dall'art. 58, comma 1, I. cit. (trattandosi di giudizio iniziato in primo grado successivamente a tale data, essendo stati, come si evince dallo stesso ricorso, gli avvisi in questione notificati nel 2012, a seguito di verifica fiscale iniziata nel 2011) il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività per essere stato propostooltre il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (scadente, nella specie, in data 7 aprile 2016); -né tantomeno, nel caso in esame, può trovare applicazione la sospensione per un periodo di sei mesi dei termini di impugnazione sensi dell'articolo 11 comma 9, del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, trovando tale istituto applicazione qualora la lite rientri fra quelle definibili e il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (cfr. Cass. n. 11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020; Cass. n. 29497 del 2021; Cass. n. 12362 del 2022); -ne consegue che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile perché tardivo (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 11262 del 2020); -le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.680,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bi