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Cassazione n. 03115/2024

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19595-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - nonché contro COMANDO GENERALE DELL’[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato –Sezione Seconda – n. 2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 14dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati Ministero della Giustizia e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 1febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19595-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA DIFESA; - intimato - nonché contro COMANDO GENERALE DELL’[OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato –Sezione Seconda – n. 2684 del 2023, depositata in data 14marzo 202 3 , non notificata; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 14dicembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati Ministero della Giustizia e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 1febbra
Sentenza Cassazione n. 03115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris