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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37775/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp, previo riconoscimento dell'attenuante ex art 62 nr 6 cp, di anni due di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno per il per il delitto di furto in abitazione.

Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto, per l'intervento immediato della polizia giudiziaria che riusciva a bloccarli prima che raggiungessero la strada.

Va osservato che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce di tale ultima disposizione e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Ex multis: (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a proporre una interpretazione alternativa dei risultati di prova quanto alla ipotizzata configurabilità della fattispecie tentata del furto, del resto logicamente apprezzati dai giudici del merito, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].

G abeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I ONCFLL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 599 bis cpp, previo riconoscimento dell'attenuante ex art 62 nr 6 cp, di anni due di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno per il per il delitto di furto in abitazione. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati tramite il difensore, lamentando la mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto, per l'intervento immediato della polizia giudiziaria che riusciva a bloccarli prima che raggiungessero la strada. Va osservato che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'art 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce di tale ultima disposizione e del sistema delle impugnazioni. Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Ex multis: (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché la censura presentata si limita a proporre una interpretazione alternativa dei risultati di prova quanto alla ipotizzata configurabilità della fattispecie tentata del furto, del resto logicamente apprezzati dai giudici del merito, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. G abeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I ONCFLL
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