CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 17101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 28285/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in [OSCURATO:PERSONA], 58 Pec: legal©pec.legalit -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACUNTO, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 44 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3225/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Fallimento del Centro di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione convenne, davanti al Tribunale di Napoli, la società [OSCURATO:SOCIETA], quale acquirente dalla società poi fallita di un immobile sito in Bacoli, per sentire accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta dell'atto di trasferimento immobiliare e la conseguente declaratoria di appartenenza del bene venduto al patrimonio della fallita, ovvero, in via subordinata, l'inefficacia dell'atto di compravendita ex art. 66 L.F. e art 2901 c.c. 2. Istituitosi il contraddittorio con la società convenuta c e disposta una CTU, Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 27/2/2015, accolse la domanda principale i accertando che l'atto di compravendita era certamente simulato come desumibile da diversi indizi, prima tra tutti l'esiguità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato, e la circostanza che, all'atto della stipula del contratto, le due società (venditrice ed acquirente) fossero riconducibili alla medesima famiglia. Fu disposta la restituzione dell'immobile alla curatela del fallimento. 3. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14/6/2019, ha ritenuto l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile per inosservanza di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante esposto, nell'atto di appello, una parte argomentativa volta ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo gradoicon particolare riguardo alla ritenuta notevole sproporzione tra il prezzo indicato nel rogito rispetto al valore di mercato del bene, quale accertato dal CTU. Inoltre)la Corte d'appello ha ritenuto che l'appellante non avesse specificato le ragioni per le quali l'eventuale esclusione, dal quadro indiziario, dell'elemento di valutazione costituito dalla notevole sproporzione del prezzo indicato nel rogito, rispetto al valore di mercato del bene, avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere il residuo quadro indiziario non più sufficiente giuridicamente a sorreggere la prova presuntiva della simulazione assoluta, come accertata nella sentenza appellata. In secondo luogo, la sentenza ha ritenuto inammissibile anche il motivo di appello con cui si contestava la rilevanza dei legami familiari / in quanto l'appellante non aveva specificamente impugnato la rilevanza dei suddetti legami al fine di ritenere sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice da parte della società acquirente. 4. Avverso la sentenza, che ha dichiarato l'appello inammissibile con condanna dell'appellante alle spese del grado, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione) con controricorso con il quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica sollevata da parte resistente. L'eccezione è infondata. La sentenza impugnata fu notificata dal deducente Fallimento in data 17 giugno 2019, sicché da quella data decorreva il termine di giorni 60 per la proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato consegnato per la notifica l'ultimo giorno utile e cioè il 16/9/2019 j sicché il ricorso è tempestivo non potendo assumere rilevanza il fatto che il perfezionamento della notifica sia avvenuto in data 17/9/2019, valendo, ai fini della tempestività del ricorso, il termine della consegna dell'atto all'UNEP. 1. Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 116 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello si sia limitata a valutare la congruità della misura del corrispettivo e la sua incidenza sul quadro indiziario considerato dal giudice di primo grado e non abbia considerato complessivamente tutti gli elementi indiziari ex art. 2729 c.c., specialmente non abbia considerato se il quadro indiziario, al netto della questione del valore del beney potesse ritenersi adeguato a sorreggere la tesi della simulazione dell'atto. 1.1 Occorre rilevare che la censura non investe affatto la statuita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sicché tale mancanza rende il motivo privo di decisività, perché la statuizione di inammissibilità, basata sul modo in cui il giudice d'appello ha ritenuto fossero stati confezionati i motivi di gravame, non è idoneamente impugnata dal ricorrente, il quale si limita a generiche affermazioni relative a pretesi indizi non meglio identificati. La declaratoria di inammissibilità è, pertanto, passata in giudicato. In ogni caso,occorre rilevare che, quand'anche si ritenesse di scrutinare il motivo di ricorso a prescindere dalla sua inammissibilità, si dovrebbe concludere nel senso della sua infondatezza, in quanto la pretesa violazione delle norme sulle presunzioni non è stata condotta osservando quanto prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di censura dell'art. 2729 c.c. Il ricorrente non ha, infatti, esposto in ricorso come la Corte d'Appello fosse stata sollecitata a rivalutare il quadro indiziario complessivo residuo e se e come fosse stata prospettata la carenza di gravità, precisione e concordanza degli elementi complessivi (Cass., S.U. n. 1785 del 2018), sicché la censura non è idonea ad integrare la violazione dell'art. 2729 c.c. 2.Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6.000, (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 28 aprile 2022