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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23634/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Riccia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/11/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che dal certificato allegato al ricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Roma il 13 febbraio 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello.

Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Infatti, la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860 - 01, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).

A tale declaratoria segue dunque la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi copia degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

Così deciso il 17 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Riccia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 08/11/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che dal certificato allegato al ricorso risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Roma il 13 febbraio 2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Infatti, la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente (in tal senso da ultimo, Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860 - 01, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.). A tale declaratoria segue dunque la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi copia degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Così deciso il 17 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 23634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris