CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28246/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE– istan t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) – intimato – avverso l’ordinanza n. 19241 del 2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15 giugno 2022 (R.G.N. 20969/2020). Udita la relazione della causa,svolta nell a camera di consiglio del l’11 luglio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 19241 del 2022, depositata il 15 giugno 2022, questa Corte, sesta sezione civile, sottosezione lavoro, ha rigettato il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’INPS. R.G.N.20969/2020 Cron. Rep. C.C. 11/07/2023 giurisdizione Correzione di errore materiale. Art. 391-bisc.p.c. -2 - 2.–La signora [OSCURATO:PERSONA] chiede, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., la correzione dell’ordinanza, in quanto affetta da errore materiale. La parte istante assume che i l Collegio l ’ a bbia condannat a alla rifusione delle spese di lite, senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. 3.–L’INPS, in questa sede, non ha svolto attività difensiva. 4.–La trattazione è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione. 5.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–L’istanza è ammissibile. Questa Corte ha affermato che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenzialio assistenziali, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice sulla regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente predeterminato e quindi obbligato. Pertanto, la mancata valutazione della richiesta di esenzione può essere emendata attraverso il rimedio della correzione dell ’ errore materiale (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2022, n. 35736). 2.–L’istanza è fondat a . Emerge dagli attiche la parte istante, contestualmente all’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali, ai sensi de ll’art. 152 disp. att. c od. proc. civ., e che ha ribadito la propria situazione reddituale anche nel ricorso per cassazione. La parte istantenon era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata. -3 - 3.–L’istanza, conseguentemente , dev’e ssere accolt a , nei termini di seguito specificati. Si deve disporre che, nella parte motiva dell’ordinanza di questa Corte,n. 19241 del 202 2 , a pag ina 4, la proposizione « Spese secondo soccombenza», sia corretta con il seguente enunciato: «La parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite,ai sensi dell ’ art.152 disp. att. cod. proc. civ.». Nella parte dispositiva della medesima ordinanza, la proposizione «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquidain euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge»sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese». 4.–La cancelleria provvederà all’annotazione delle correzioni sopra indicatesull’originale dell’ordinanza di questa Corte. 5.–Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della peculiare natura del procedimento di correzione di errori materiali (Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438). P.Q.M. Accoglie l’istanza per quanto di ragione e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 19241 del 2022, depositata il 15 giugno 2022, sia corretta nei termini indicati in motivazione (punto 3 delle “Ragioni della decisione”). Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezi