CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 13/09/1992 avverso la sentenza del 11/02/2026 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa — ritenuta la continuazione tra i reati contestati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre alla diminuente per il rito — in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990, per plurime cessioni e detenzioni a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi il Giudicante limitato a dichiarare che in atti non si rinviene alcuna prova dell'innocenza dell'imputato, né dell'estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, senza argomentare sufficientemente tale scelta e senza enunciare le prove poste a fondamento del convincimento. Richiama, a sostegno, il principio secondo cui non basta richiamare la prova su cui il giudice ha fondato la propria convinzione, dovendo invece risultare «indicati e valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria». 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come dedotto nel caso che ci occupa — attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo, unico articolato dal ricorrente, è dunque estraneo al perimetro tassativo della ricorribilità delineato dalla novella, e in ciò si esaurisce la sua manifesta inammissibilità.Va comunque osservato, per completezza, che il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha dato atto — sulla base degli atti e con richiamo alle plurime c.n.r. e all'informativa finale in atti — dell'insussistenza di manifeste cause di proscioglimento, non ravvisandosi, all'esito della delibazione consentita in sede di patteggiamento, l'evidenza di prove di innocenza né cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità: verifica che esaurisce l'onere motivazionale richiesto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MCosì è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] •