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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23148/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Statocontroricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 383/2025, depositata il 3/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2016, ai fini Irpef, a seguito dellaNumero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026Numero di raccolta generale 23148/2026riqualificazione dei redditi dichiarati dalla contribuente come proventiData pubblicazione 14/07/2026percepiti per il diritto di sfruttamento di un’opera d’ingegno (brevettorelativo a un dispositivo amovibile per la motorizzazione dicarrozzine per disabili) in redditi diversi connessi a obblighi di fare enon fare, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) e l) t.u.i.r., soggettia tassazione ordinaria.

La qualificazione come corrispettivo derivantedall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. b), t.u.i.r. comportava il mancatoassoggettamento all’Iva ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. 633 del1972, e il beneficio della deduzione del 25% prevista dall’art. 54,comma 8, t.u.i.r.

Il contratto di utilizzazione dell’opera d’ingegno del[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA] non aveva data certa e ilbrevetto risultava intestato solo al convivente della contribuente,[OSCURATO:PERSONA].

Il contratto prevedeva il riconoscimento allaconcedente del 10% del fatturato.2.

La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 4624/2023,rigettava il ricorso della contribuente.3.

Con la sentenza n. 383/2025 la CGT di secondo grado dellaLombardia confermava la decisione del primo giudice, ritenendo chela riqualificazione fosse coerente con la documentazione posta didisposizione a seguito dell’inoltro di un questionario. [OSCURATO:PERSONA] rilevava:- che anche in sede europea il brevetto avrebbe potuto esserecointestato a più soggetti e che dai documenti ricevuti risultava chel’unico inventore fosse [OSCURATO:PERSONA].

L’individuazione di Contequale unico inventore trovava conferma negli attestati di brevettoper invenzione industriale e per modello di utilità nonchénell’attestato di registrazione per marchi d’impresa;- che anche dalle informazioni rinvenibili in un sito internetrisultava che l’invenzione nascesse da un’idea di [OSCURATO:PERSONA] perproprie esigenze personali.

Alla convivente veniva fatto riferimentocome aiuto indispensabile nella realizzazione esecutiva dell’opera;2 di 4Numero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026- che il riconoscimento alla contribuente del 10% del fatturato daNumero di raccolta generale 23148/2026parte di un’impresa che commercializzava una moltepDalitac iptuàbb licdaziio ne 14/07/2026prodotti portava a concludere che non si trattasse di royalties perl’utilizzo del brevetto ma di compensi per prestazioni diverse,tassabili in via ordinaria.4.

La contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivomentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

Il 16/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suainammissibilità.

Con istanza depositata in data 22/12/2025, laricorrente ha chiesto la decisione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la controricorrente ha depositato un accordo conciliativo tral’Amministrazione finanziaria e la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «nullità della sentenzaper violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c.), in relazioneal vizio di motivazione della stessa – omesso e/o illogico esame deidocumenti depositati a sostegno dell’attribuibilità del brevetto allaricorrente», la contribuente deduce che la data certa dei contratti ealcune dichiarazioni di terzi, da ritenersi decisive, non sono stateprese in considerazione dai giudici di secondo grado e che rispettoall’intestazione del brevetto e alla informazioni riportate nel sitointernet sono state fornite giustificazioni che superano le presunzionidell’Ufficio.2.

Deve rilevarsi in via preliminare che in data 31/3/2026l’Avvocatura dello Stato ha depositato una comunicazione con cuil’Agenzia delle Entrate, D.P.

II di Milano, attesta di aver raggiunto,in data 9/2/2026, con la contribuente un accordo conciliativo ai sensidell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Copia dell’accordo con il3 di 4Numero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026procuratore speciale della contribuente è allegata allaNumero di raccolta generale 23148/2026comunicazione.

L’Ufficio riconosce «la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qDuaatal epu bbclicoaz-ione 14/07/2026inventrice del brevetto.

La conciliazione recepisce la correttaqualificazione fiscale dei redditi percepiti dalla Contribuentedistinguendo: per il 50% originariamente spettante alla sig.raNunez, l’imputazione a “redditi di lavoro autonomo”, conapplicazione della deduzione del 25% ex art. 53 Tuir; per il restante50% oggetto di rinuncia da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’imputazione a“redditi diversi” art. 67, comma 1 lett. g) del Tuir, interamenteimponibili in quanto acquisiti a titolo gratuito.

L’accordo conciliativo,in applicazione dell’art. 48 ter del D.Lgs. 546/92, prevedel’abbattimento delle sanzioni nella misura del 60% che l’Ufficio, inapplicazione dell’art 7, comma 4 del D.lgs.472/1997, ritiene diabbattere ulteriormente fino alla metà del minimo […]».3.

L’accordo comporta ai sensi degli artt. 46 e 48 d.lgs. n. 546del 1992 l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.

La proposta dell’Amministrazione accettata dallacontribuente prevede la compensazione delle spese del giudizio.4.

Non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materiadel contendere.

Spese del giudizio interamente compensate.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Statocontroricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, n. 383/2025, depositata il 3/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2016, ai fini Irpef, a seguito dellaNumero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026Numero di raccolta generale 23148/2026riqualificazione dei redditi dichiarati dalla contribuente come proventiData pubblicazione 14/07/2026percepiti per il diritto di sfruttamento di un’opera d’ingegno (brevettorelativo a un dispositivo amovibile per la motorizzazione dicarrozzine per disabili) in redditi diversi connessi a obblighi di fare enon fare, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) e l) t.u.i.r., soggettia tassazione ordinaria. La qualificazione come corrispettivo derivantedall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. b), t.u.i.r. comportava il mancatoassoggettamento all’Iva ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. 633 del1972, e il beneficio della deduzione del 25% prevista dall’art. 54,comma 8, t.u.i.r. Il contratto di utilizzazione dell’opera d’ingegno del[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA] non aveva data certa e ilbrevetto risultava intestato solo al convivente della contribuente,[OSCURATO:PERSONA]. Il contratto prevedeva il riconoscimento allaconcedente del 10% del fatturato.2. La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 4624/2023,rigettava il ricorso della contribuente.3. Con la sentenza n. 383/2025 la CGT di secondo grado dellaLombardia confermava la decisione del primo giudice, ritenendo chela riqualificazione fosse coerente con la documentazione posta didisposizione a seguito dell’inoltro di un questionario. [OSCURATO:PERSONA] rilevava:- che anche in sede europea il brevetto avrebbe potuto esserecointestato a più soggetti e che dai documenti ricevuti risultava chel’unico inventore fosse [OSCURATO:PERSONA]. L’individuazione di Contequale unico inventore trovava conferma negli attestati di brevettoper invenzione industriale e per modello di utilità nonchénell’attestato di registrazione per marchi d’impresa;- che anche dalle informazioni rinvenibili in un sito internetrisultava che l’invenzione nascesse da un’idea di [OSCURATO:PERSONA] perproprie esigenze personali. Alla convivente veniva fatto riferimentocome aiuto indispensabile nella realizzazione esecutiva dell’opera;2 di 4Numero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026- che il riconoscimento alla contribuente del 10% del fatturato daNumero di raccolta generale 23148/2026parte di un’impresa che commercializzava una moltepDalitac iptuàbb licdaziio ne 14/07/2026prodotti portava a concludere che non si trattasse di royalties perl’utilizzo del brevetto ma di compensi per prestazioni diverse,tassabili in via ordinaria.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivomentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il 16/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suainammissibilità. Con istanza depositata in data 22/12/2025, laricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la controricorrente ha depositato un accordo conciliativo tral’Amministrazione finanziaria e la contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «nullità della sentenzaper violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c.), in relazioneal vizio di motivazione della stessa – omesso e/o illogico esame deidocumenti depositati a sostegno dell’attribuibilità del brevetto allaricorrente», la contribuente deduce che la data certa dei contratti ealcune dichiarazioni di terzi, da ritenersi decisive, non sono stateprese in considerazione dai giudici di secondo grado e che rispettoall’intestazione del brevetto e alla informazioni riportate nel sitointernet sono state fornite giustificazioni che superano le presunzionidell’Ufficio.2. Deve rilevarsi in via preliminare che in data 31/3/2026l’Avvocatura dello Stato ha depositato una comunicazione con cuil’Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano, attesta di aver raggiunto,in data 9/2/2026, con la contribuente un accordo conciliativo ai sensidell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. Copia dell’accordo con il3 di 4Numero registro generale 15932/2025Numero sezionale 5246/2026procuratore speciale della contribuente è allegata allaNumero di raccolta generale 23148/2026comunicazione. L’Ufficio riconosce «la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qDuaatal epu bbclicoaz-ione 14/07/2026inventrice del brevetto. La conciliazione recepisce la correttaqualificazione fiscale dei redditi percepiti dalla Contribuentedistinguendo: per il 50% originariamente spettante alla sig.raNunez, l’imputazione a “redditi di lavoro autonomo”, conapplicazione della deduzione del 25% ex art. 53 Tuir; per il restante50% oggetto di rinuncia da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], l’imputazione a“redditi diversi” art. 67, comma 1 lett. g) del Tuir, interamenteimponibili in quanto acquisiti a titolo gratuito. L’accordo conciliativo,in applicazione dell’art. 48 ter del D.Lgs. 546/92, prevedel’abbattimento delle sanzioni nella misura del 60% che l’Ufficio, inapplicazione dell’art 7, comma 4 del D.lgs.472/1997, ritiene diabbattere ulteriormente fino alla metà del minimo […]».3. L’accordo comporta ai sensi degli artt. 46 e 48 d.lgs. n. 546del 1992 l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere. La proposta dell’Amministrazione accettata dallacontribuente prevede la compensazione delle spese del giudizio.4. Non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materiadel contendere. Spese del giudizio interamente compensate.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro4 di 4
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