CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza con motivazione contestuale in data 29.1.2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 settembre 2019 dal Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto previsto dall'art.95 d.P.R. 30 aprile 2002, n.115, accertato in Taranto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'imputato si addebita di aver omesso di dichiarare nel reddito complessivo familiare un introito da lavoro dipendente per l'anno di imposta 2016, dichiarando quindi falsamente un reddito inferiore. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606/ lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 192 e 530 cod.proc.pen. per contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. In particolare assume che la valutazione delle emergenze processuali non consente di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato per l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato assumendo che le indicazioni del teste escusso sono prive di riscontro esterno e che d'altra parte non danno conto del valore di quanto dichiarato nell'autocertificazione. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606; comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 con riguardo alla necessità di una rigorosa prova del dolo generico, indagine che nel caso in esame è del tutto mancata, dovendosi escludere che il reato de quo sia integrato da una semplice negligenza o leggerezza dell'agente. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 6061 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. assumendo l'apparenza della motivazione in ordine alle ragioni che formano oggetto di valutazione per la quantificazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che le pronunce dei giudici di merito, che si saldano in un unico complesso motivatorio, trattandosi di c.d. doppia conforme, con motivazione logica ed adeguata hanno dato atto di quanto risulta dalla comunicazione della notizia di reato da cui si evince che il Fornnisano, contrariamente a quanto dallo stesso rappresentato, per l'anno 2016 avrebbe percepito non già il reddito dichiarato di Euro 1760,00 bensì un reddito di Euro 6.282,26 erogato dal datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], senza che lo stesso abbia addotto alcunché al riguardo. Né può trovare ingresso in questa sede la sollecitata rivisitazione del quadro probatorio atteso che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie, può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui l'evento è da ritenersi sia accaduto1 in assenza peraltro di una qualsivoglia ricostruzione alternativa offerta dall'imputato. 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. In ordine all'elemento soggettivo, va ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 9, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Inoltre, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95 cit., in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). Il reato è configurabile anche quando la falsità o l'omissione riguardi redditi in concreto rientranti nei limiti massimi stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio del patrocinio per non abbienti a spese dello Stato, nondimeno in tal caso occorre verificare con particolare attenzione se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo. In aggiunta a quanto precede, è opportuno rammentare che l'art. 76 d. Igs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso, correttamente, che possa nella specie parlarsi di errore scusabile in quanto le disposizioni di riferimento indicano chiaramente che l'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti deve indicare, nell'istanza, la somma dei redditi conseguiti nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'ultima dichiarazione, sicché la portata inequivoca delle suddette disposizioni rende evidente che si é trattato di errore inescusabile, siccome incidente su norma richiamata nel precetto penale. 3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero la Corte territoriale, rispondendo alla censura già sollevata come motivo di appello, ha ritenuto che non sussistono e neanche sono stati allegati elementi positivi che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo altresì la pena irrogata dal giudice di primo grado congrua e proporzionata alla "non modesta gravità" dei fatti. Va rilevato peraltro che, secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione ( ex pluribus Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244-01). In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe