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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19436/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pr) il 23 gennaio 1932; avverso la ordinanza n. 74/21 del Tribunale di Genova del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria in replica redatta, nell'interesse dei ricorrenti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto, pronunziato in data 13 settembre 2021 dal Tribunale di Genova in funzione di giudice del dibattimento penale, della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 9 luglio 2018 dal Gip del Tribunale di Genova dei beni di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sino alla concorrenza del valore di euro 891.592,00.

Il Tribunale, avendo dato atto che la Pitto si era qualificata terza titolare di parte dei beni attinti dal sequestro, in particolare di quelli contenuti nella cassetta di sicurezza n. 1086 esistente presso un filiale, verosimilmente di Sanremo, dell'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la predetta cassetta di sicurezza era detenuta in forza di contratto a nome di [OSCURATO:PERSONA] nonché dei suoi tre fratelli Carlo, Riccardo, e Sandra; delegata ad accedere alla predetta cassetta era anche la madre dell'imputato, appunto la [OSCURATO:PERSONA]; che, sebbene fosse risultato che la appellante aveva avuto più frequente occasione di accedere alla cassetta in discorso, tuttavia, non era stata la sola ad accedere ad essa né era la sola a detenere la relativa chiave; che, in definitiva, la Pitto non aveva dimostrato di essere la esclusiva titolare dei beni, aventi un valore di poco inferiore a 600.000 euro, custoditi all'interno della predetta cassetta di sicurezza e che, pertanto, doveva darsi corso al principio secondo il quale possono essere sottoposti a sequestro preventivo tutti i beni di cui l'imputato ha la disponibilità; il Tribunale del capoluogo ligure ha, pertanto, rigettato la richiesta di revoca del sequestro, avendo ritenuto che la presenza dei monili e degli altri valori all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata fosse indice della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni in discorso.

Avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di regolare procura speciale, lamentando il fatto che il Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, in assenza dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la adozione di esso.

In sostanza la difesa della ricorrente ha osservato che il Tribunale di Genova avrebbe ritenuto, in assenza di elementi dimostrativi validi e senza considerare i dati offerti dalla ricorrente, che i beni contenuti nella cassetta di sicurezza appartenessero a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - essendo risultato inammissibile o, comunque manifestamente infondato, il motivo di impugnazione posto alla sua base - deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibili.

Con il motivo di impugnazione dedotto - avente ad oggetto. sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del difetto di motivazione, la ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta riconducibilità dei valori contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del sequestro preventivo - è stata, in sostanza, censurata, al di là della formale imputazione del vizio dedotto alla violazione di legge, la motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Genova.

Per come formulato il ricorso, esso è inammissibile.

Deve, infatti, ricordarsi come sia inibita nella presente fase processuale una tale tipologia di doglianza, posto che, in base alla previsione legislativa contenuta nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di impugnazione delle misure cautelari reali è ammissibile solamente nei limiti della prospettazione del vizio di violazione di legge.

Ma corre, altresì, l'obbligo di precisare - anche se si volesse ritenere che le doglianze formulate dal ricorrente afferiscono ad una violazione di legge in cui il Tribunale sarebbe incorso nell'applicare nella occasione la normativa rilevante, per come la stessa è stata oggetto di costante interpretazione da parte di questa Corte - che, nondimeno, il ricorso sarebbe parimenti inammissibile.

Invero, premesso il dato, non contestato, che la titolarità del contratto della cassetta di sicurezza ora in discorso fosse, fra l'altro, in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva alcuna limitazione a disporre dei beni custoditi presso l'istituto di credito in forza del predetto rapporto contrattuale, è orientamento giurisprudenziale di questa Corte quello secondo il quale il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere operato sui beni anche detenuti da un istituto bancario in danno di colui che, in assenza di limitazioni, è legittimato a disporre di tali beni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 luglio 2020, n. 23046).

Non è, peraltro, fuor di luogo ricordare che, secondo la previsione di cui all'art. 1840 cod. civ., in caso di cointestazione a più soggetti di un unico rapporto di custodia in cassetta di sicurezza, a riprova della piena disponibilità che ciascuno di essi ha sui beni custoditi, è precisò obbligo del custode (cioè, in questo caso, dell'istituto di credito), salvo patto contrario, di consentire a ciascuno di costoro, anche singolarmente, l'apertura della cassetta.

In conclusione, il ricorso presentato deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pr) il 23 gennaio 1932; avverso la ordinanza n. 74/21 del Tribunale di Genova del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria in replica redatta, nell'interesse dei ricorrenti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto, pronunziato in data 13 settembre 2021 dal Tribunale di Genova in funzione di giudice del dibattimento penale, della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 9 luglio 2018 dal Gip del Tribunale di Genova dei beni di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sino alla concorrenza del valore di euro 891.592,00. Il Tribunale, avendo dato atto che la Pitto si era qualificata terza titolare di parte dei beni attinti dal sequestro, in particolare di quelli contenuti nella cassetta di sicurezza n. 1086 esistente presso un filiale, verosimilmente di Sanremo, dell'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la predetta cassetta di sicurezza era detenuta in forza di contratto a nome di [OSCURATO:PERSONA] nonché dei suoi tre fratelli Carlo, Riccardo, e Sandra; delegata ad accedere alla predetta cassetta era anche la madre dell'imputato, appunto la [OSCURATO:PERSONA]; che, sebbene fosse risultato che la appellante aveva avuto più frequente occasione di accedere alla cassetta in discorso, tuttavia, non era stata la sola ad accedere ad essa né era la sola a detenere la relativa chiave; che, in definitiva, la Pitto non aveva dimostrato di essere la esclusiva titolare dei beni, aventi un valore di poco inferiore a 600.000 euro, custoditi all'interno della predetta cassetta di sicurezza e che, pertanto, doveva darsi corso al principio secondo il quale possono essere sottoposti a sequestro preventivo tutti i beni di cui l'imputato ha la disponibilità; il Tribunale del capoluogo ligure ha, pertanto, rigettato la richiesta di revoca del sequestro, avendo ritenuto che la presenza dei monili e degli altri valori all'interno della cassetta di sicurezza a lui intestata fosse indice della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni in discorso. Avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di regolare procura speciale, lamentando il fatto che il Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, in assenza dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la adozione di esso. In sostanza la difesa della ricorrente ha osservato che il Tribunale di Genova avrebbe ritenuto, in assenza di elementi dimostrativi validi e senza considerare i dati offerti dalla ricorrente, che i beni contenuti nella cassetta di sicurezza appartenessero a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - essendo risultato inammissibile o, comunque manifestamente infondato, il motivo di impugnazione posto alla sua base - deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibili. Con il motivo di impugnazione dedotto - avente ad oggetto. sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del difetto di motivazione, la ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta riconducibilità dei valori contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto del sequestro preventivo - è stata, in sostanza, censurata, al di là della formale imputazione del vizio dedotto alla violazione di legge, la motivazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Genova. Per come formulato il ricorso, esso è inammissibile. Deve, infatti, ricordarsi come sia inibita nella presente fase processuale una tale tipologia di doglianza, posto che, in base alla previsione legislativa contenuta nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di impugnazione delle misure cautelari reali è ammissibile solamente nei limiti della prospettazione del vizio di violazione di legge. Ma corre, altresì, l'obbligo di precisare - anche se si volesse ritenere che le doglianze formulate dal ricorrente afferiscono ad una violazione di legge in cui il Tribunale sarebbe incorso nell'applicare nella occasione la normativa rilevante, per come la stessa è stata oggetto di costante interpretazione da parte di questa Corte - che, nondimeno, il ricorso sarebbe parimenti inammissibile. Invero, premesso il dato, non contestato, che la titolarità del contratto della cassetta di sicurezza ora in discorso fosse, fra l'altro, in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva alcuna limitazione a disporre dei beni custoditi presso l'istituto di credito in forza del predetto rapporto contrattuale, è orientamento giurisprudenziale di questa Corte quello secondo il quale il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere operato sui beni anche detenuti da un istituto bancario in danno di colui che, in assenza di limitazioni, è legittimato a disporre di tali beni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 luglio 2020, n. 23046). Non è, peraltro, fuor di luogo ricordare che, secondo la previsione di cui all'art. 1840 cod. civ., in caso di cointestazione a più soggetti di un unico rapporto di custodia in cassetta di sicurezza, a riprova della piena disponibilità che ciascuno di essi ha sui beni custoditi, è precisò obbligo del custode (cioè, in questo caso, dell'istituto di credito), salvo patto contrario, di consentire a ciascuno di costoro, anche singolarmente, l'apertura della cassetta. In conclusione, il ricorso presentato deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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