Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39775/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1984, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 1 dicembre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6 luglio 2020, il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila respinse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., contro il rigetto opposto dalla Direzione della Casa circondariale dell'Aquila alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza relativa al Covid-19, i colloqui con i familiari in video-collegamento.

1.1. Con successiva ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del primo Giudice.

Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare il colloquio telefonico mensile ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. utilizzando, per la video-chiamata, la piattaforma predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste sia nella circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019, sia nell'art. 16.2 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.. 173 disp. att. cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso sottolinea, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come nessuna disposizione abbia mai riconosciuto il diritto dei detenuti a effettuare i colloqui in video-collegamento e come tale facoltà, disciplinata dapprima con circolare D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246 e quindi dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11 per far fronte alla nota emergenza pandemica, abbia riservato la relativa facoltà ai detenuti dei circuiti della «media e alta sicurezza», ma non anche a quelli sottoposti al trattamento differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.

Per tale ragione, non potrebbe ammettersi che un siffatto diritto sia riconosciuto in via pretoria, tanto più in ragione della necessità che le modalità dei video-collegamenti vengano dettagliatamente disciplinate sul piano normativo, al fine di adottare le cautele indispensabili per scongiurare i contatti tra il detenuto e le organizzazioni criminali di riferimento.

Sotto altro profilo, il precedente giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato, favorevole allo svolgimento del video-colloquio, non potrebbe essere interpretato nel senso indicato dal Tribunale aquilano, atteso che la vicenda che lo concerneva sarebbe stata assolutamente eccezionale, riguardando la pratica impossibilità, per il detenuto, di poter usufruire dei colloqui, sicché una deroga alla regola generale poteva essere giustificata dal diritto a salvaguardare i legami del nucleo familiare.

Né potrebbe ritenersi, secondo il ricorrente, che la attuale disciplina sia lesiva del diritto dei detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. alla tutela dei rapporti familiari, atteso che, da un lato, i colloqui possono essere sempre svolti di persona, e, dall'altro lato, che nel periodo dell'emergenza pandemica sarebbero stati garantiti maggiori colloqui telefonici, proprio per consentire il mantenimento dei rapporti con i familiari, in questo modo contemperando la relativa esigenza del detenuto con quella di garantire la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario.

3. In data 22 luglio 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con í familiari anche in caso di sottoposízíone del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688).

Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione).2.1.

Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. peri., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli.

Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il colloquio telefonico mensile fosse sostitutivo del colloquio visivo e che al medesimo dovesse essere applicata la disciplina dell'art. 16.2. della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 16.2, comma 4, di sottoporre la telefonata a registrazione e ascolto, nonché di effettuarla presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari destinatari della conversazione.

Es una volta operata la surroga del colloquio telefonico rispetto a quello visivo, il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dovesse avvenire nelle forme della videochiamata.

3. Sul punto, deve osservarsi che le modalità di svolgimento del colloquio rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione dell'ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento delle relazioni familiari, ai sensi degli artt. 29 Cost. e 28 Ord. pen.

Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., deve esplicarsi attraverso la considerazione delle peculiari esigenze sottese al regime differenziato, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all'interno del sodalizio di appartenenza.

Nondimeno, va ribadito che secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e di sicurezza e che esse siano non altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l'ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr.

Corte cost., sentenza nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parímente idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

3.1. Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. peri., può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; analoghi pronunciamenti si sono avuti, successivamente, con Sez. 1, n. 28614 del 20/5/2021, Militano, non massimata; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, non massimata; Sez. 1, n. 28615 del 20/5/2021, Gallo, non massimata).

Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito della cd. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio, come si dirà, per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato; e che costituiscono, come ricordato, il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata.

Il colloquio in videochiamata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19,«che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare í colloqui in presenza determinata dalla situazione pandemica; senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video- chiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui la detenuta in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretta e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio.

Inoltre, tale possibilità è ulteriormente ridotta dal presidio costituito dalla videoripresa e dall'ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria.

E considerando l'utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta.

Quanto, poi, all'argomento del ricorrente secondo cui i precedenti con cui la giurisprudenza di legittimità ha ammesso il ricorso ai video-colloqui nel caso di detenuti sottoposti al regime differenziato sarebbero relativi a situazioni del tutto eccezionali, va osservato che tale profilo è stato oggetto di specifico scrutinio da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale ha condivisibilmente evidenziato come la situazione emergenziale connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19 avesse, nel caso in esame, determinato l'impossibilità, di fatto, di effettuare i colloqui di persona e come, per tale ragione, il ricorso ai cennati mezzi tecnologici fosse non solo giustificata, ma finanche indispensabile per garantire l'effettività dei relativi diritti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 gennaio 1984, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 1 dicembre 2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 luglio 2020, il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila respinse il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., contro il rigetto opposto dalla Direzione della Casa circondariale dell'Aquila alla richiesta di effettuare, stante l'emergenza relativa al Covid-19, i colloqui con i familiari in video-collegamento. 1.1. Con successiva ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del primo Giudice. Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare il colloquio telefonico mensile ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. utilizzando, per la video-chiamata, la piattaforma predisposta dalla Direzione generale per i sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia e con l'osservanza delle cautele previste sia nella circolare della Direzione generale detenuti e trattamento n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019, sia nell'art. 16.2 della circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.. 173 disp. att. cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso sottolinea, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come nessuna disposizione abbia mai riconosciuto il diritto dei detenuti a effettuare i colloqui in video-collegamento e come tale facoltà, disciplinata dapprima con circolare D.A.P. 30 gennaio 2019 n. 0031246 e quindi dal d.l. 8 marzo 2020, n. 11 per far fronte alla nota emergenza pandemica, abbia riservato la relativa facoltà ai detenuti dei circuiti della «media e alta sicurezza», ma non anche a quelli sottoposti al trattamento differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. Per tale ragione, non potrebbe ammettersi che un siffatto diritto sia riconosciuto in via pretoria, tanto più in ragione della necessità che le modalità dei video-collegamenti vengano dettagliatamente disciplinate sul piano normativo, al fine di adottare le cautele indispensabili per scongiurare i contatti tra il detenuto e le organizzazioni criminali di riferimento. Sotto altro profilo, il precedente giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato, favorevole allo svolgimento del video-colloquio, non potrebbe essere interpretato nel senso indicato dal Tribunale aquilano, atteso che la vicenda che lo concerneva sarebbe stata assolutamente eccezionale, riguardando la pratica impossibilità, per il detenuto, di poter usufruire dei colloqui, sicché una deroga alla regola generale poteva essere giustificata dal diritto a salvaguardare i legami del nucleo familiare. Né potrebbe ritenersi, secondo il ricorrente, che la attuale disciplina sia lesiva del diritto dei detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. alla tutela dei rapporti familiari, atteso che, da un lato, i colloqui possono essere sempre svolti di persona, e, dall'altro lato, che nel periodo dell'emergenza pandemica sarebbero stati garantiti maggiori colloqui telefonici, proprio per consentire il mantenimento dei rapporti con i familiari, in questo modo contemperando la relativa esigenza del detenuto con quella di garantire la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. 3. In data 22 luglio 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con í familiari anche in caso di sottoposízíone del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione).2.1. Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. peri., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il colloquio telefonico mensile fosse sostitutivo del colloquio visivo e che al medesimo dovesse essere applicata la disciplina dell'art. 16.2. della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 16.2, comma 4, di sottoporre la telefonata a registrazione e ascolto, nonché di effettuarla presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza o di domicilio dei familiari destinatari della conversazione. Es una volta operata la surroga del colloquio telefonico rispetto a quello visivo, il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dovesse avvenire nelle forme della videochiamata. 3. Sul punto, deve osservarsi che le modalità di svolgimento del colloquio rientrano in un ambito che appartiene certamente alle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, chiamata a definire, attraverso disposizioni con cui si esplica la sua potestà organizzatoria, le concrete modalità di esercizio di quello che, come detto, si configura come un vero e proprio diritto, costituente estrinsecazione dell'ulteriore diritto, di ascendenza costituzionale, al mantenimento delle relazioni familiari, ai sensi degli artt. 29 Cost. e 28 Ord. pen. Potestà che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., deve esplicarsi attraverso la considerazione delle peculiari esigenze sottese al regime differenziato, che impongono di adottare le cautele necessarie a impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno, attraverso cui il detenuto intenda perpetuare una posizione operativa all'interno del sodalizio di appartenenza. Nondimeno, va ribadito che secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, la disciplina più restrittiva prevista per i detenuti sottoposti al suddetto regime può ritenersi giustificata a condizione che le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse alle esigenze di ordine e di sicurezza e che esse siano non altrimenti gestibili, atteso che, ove le limitazioni non siano funzionali a tali esigenze, esse assumerebbero una portata puramente afflittiva, esulante dagli scopi che l'ordinamento attribuisce alla disciplina in questione (cfr. Corte cost., sentenza nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). Ciò alla luce del principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parímente idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 3.1. Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. peri., può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; analoghi pronunciamenti si sono avuti, successivamente, con Sez. 1, n. 28614 del 20/5/2021, Militano, non massimata; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, non massimata; Sez. 1, n. 28615 del 20/5/2021, Gallo, non massimata). Ciò in quanto tali modalità di esecuzione del colloquio da remoto, che l'Amministrazione ha espressamente previsto per i detenuti riconducibili al circuito della cd. media sicurezza, appaiono in grado di garantire una forma di contatto a distanza senza pregiudizio, come si dirà, per le esigenze di tutela della collettività che sono proprie del regime differenziato; e che costituiscono, come ricordato, il criterio essenziale per verificare se la disciplina di maggior rigore sia giustificata. Il colloquio in videochiamata appare conforme anche alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19,«che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la impossibilità di effettuare í colloqui in presenza determinata dalla situazione pandemica; senza che, peraltro, la disciplina distingua tra i detenuti cui è riferibile, sicché da essa possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video- chiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui la detenuta in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretta e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Inoltre, tale possibilità è ulteriormente ridotta dal presidio costituito dalla videoripresa e dall'ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l'utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta. Quanto, poi, all'argomento del ricorrente secondo cui i precedenti con cui la giurisprudenza di legittimità ha ammesso il ricorso ai video-colloqui nel caso di detenuti sottoposti al regime differenziato sarebbero relativi a situazioni del tutto eccezionali, va osservato che tale profilo è stato oggetto di specifico scrutinio da parte del Tribunale di sorveglianza, il quale ha condivisibilmente evidenziato come la situazione emergenziale connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19 avesse, nel caso in esame, determinato l'impossibilità, di fatto, di effettuare i colloqui di persona e come, per tale ragione, il ricorso ai cennati mezzi tecnologici fosse non solo giustificata, ma finanche indispensabile per garantire l'effettività dei relativi diritti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della Parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Se