CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17879 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17879del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tem- pore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoFrancesco Cigliano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C01 H501A ) -ricorrente- nei confronti di I [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoGilberto Cerutti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B11 H501N ) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] de Medici rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoAchille Buonafede (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T16 F839M ) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore PALLOTTA Leonardo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66R23 A462U ) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione n . 20/2020, in persona del Curatore pro tempore(C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3051/2022, pubblicata in data 6 maggio 20 22 (e notificata in data 9 maggio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazioneha proposto opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento notificatole dalla società I [OSCURATO:SOCIETA]., in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale,evocando in giudi- zio altresì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti della società opponente, sia nei confronti della so- cietà opposta ed ha altresì chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], proponendo nei confronti di quest’ultimo una domanda risarci- toria. [OSCURATO:PERSONA] ha, a sua volta, chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA]- curazioni S.p.A., per essere eventualmente garantito in caso di condanna. L’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio di appello, è stato dichiarato il fallimento dell’opponente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e il giudizio è stato dichiarato interrotto e successivamente riassunto dalla mede- sima società fallita . La Corte d’a ppello di Roma ha dichiarato improseguibile l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida- zione e ha rigettato l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsi: a)i [OSCURATO:SOCIETA].; b) [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depo- sitato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « illegittimità e/o nullitàdella sentenza appellata per violazione e falsa applica- zionedell’art. 43 L.F. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.». La società ricorrente censura la dichiara zione di improseguibi- litàdel giudizio di appello (con riguardo al proprio atto di gra- vame), affermata dalla corte territorialein virtù del ritenuto suo difetto di legittimazione processuale,ai sensi dell’art. 43 L.F.. Sostiene che il curatore del fallimento avrebbeomesso di pren- dere posizione sulla richiesta di costituzione nel giudizio di ap- pello e ciò avrebbe dovuto essere considerata una situazione di inerzia assoluta, idonea a consentire la costituzione in giudizio della stessa società fallita. Il motivo èin parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1 Come accertato in fatto dalla corte d’appello, la curatela , sollecitata a costituirsi nel presente giudizio, aveva, in realtà , richiesto la trasmissione degli atti idonei a valutare la conve- nienza della prosecuzione del contenzioso pendente ed aveva allegato a tale richiesta anche la domanda di ammissione al passivo del fallimento che, sulla base degli stessi titoli posti a Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 fondamento del precettoopposto, avevano avanzato la società I [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ne ha dedotto che doveva escludersi che il curatore fosse rima- sto del tutto inerte rispetto alla valutazione d ella convenienza della eventuale prosecuzione del giudizio interrotto, essendosi, al contrario, anche premurato di richiedere più approfondite in- formazioni, onde compiere corretta mente tale valutazione , il che, di per sé, escludeva la sussistenza della legittimazione della società fallita a proseguire il giudizio in proprio. 1.2 Tale decisione risulta, in diritto, certamente conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte, secondo i quali «la eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell’amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l’inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una nega- tiva valutazione di questi ultimi circa la convenienza della con- troversia» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15369 del 22/07/2005, Rv. 581344 –01; Sez. 1, Sentenza n. 24159 del 25/10/2013 , Rv. 628209 – 01 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 –01; da ultima: Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11287 del 28/04/2023, Rv. 667457 -01). 1.3 D’altronde, l a valutazione della idoneità degli elementi emersi all’esito dell’istruttoria svoltain ordine alla sussistenza del presupposto necessario a giustificare l’eccezionale legitti- mazione processuale della società fallita e, in particolare, l’in- terpretazione della condotta della curatela, che aveva ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione proprio per va- lutare la convenienza o meno dell’eventuale prosecuzione del giudizio(senza poi dare corso a tale prosecuzione, non essen- dosi mai costituita nel giudizio di appello, come è pacifico), quale condotta idonea ad escludere un comportamento ogget- tivo di pura e semplice inerzia determinata da un totale Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 disinteresse degli organi fallimentari, costituiscono accerta- mentidi fatto fondati sulla valutazione delle prove, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censu- rabile nella presente sede. Sotto tale profilo il ricorso finisce per risolve rsi , quindi, nell’inammissibile contestazione di tali accertamenti di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « illegittimità e/o nullit à della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.». La società ricorrente deduce che il Giudice di seconde cure – sull’errato presupposto del difetto di legittimazione processuale in capo alla società fallita – avrebbe omesso di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni dell’appellante. Il motivo è infondato. Una volta disattese le censure di cui al primo motivodel ricorso, il secondoè da ritenere anch’esso – e di conseguenza – infon- dato, in quanto la dichiara zione di improseguibil ità del l’appell o proposto in via principale, per difetto di legittimazione dell’ap- pellante,aveva determinato l’assorbimento delle ulteriori que- stioni di merito poste a base di detta impugnazione, corretta- mente, quindi, non esaminate dalla corte d’appello. 3.Con il terzo motivo si denunzia « illegittimità e/o nullita’ della sentenza appellata per violazione dell’ art. 100 c.p.c. in rela- zione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.– sopravvenuta ca- renza di interesse ad agire e conseguente cessazione della ma- teria del contendere». La società ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe illegittimamenterigettato l’istanza da essa formulata all’udienza del 21 gennaio 2022 di concessione di un breve Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 rinvio al fine di consentire il deposito di scrittura intervenuta tra la società fallita e I [OSCURATO:SOCIETA]., comprovante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla società I PilotiS.r.l.. Anche questo motivo è infondato, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al secondo motivo. La dichiarazione di improseguibilità dell’appello è, infatti, da ri- tenersi assorbente anche con riguardo alla questione che la so- cietà appellante avrebbe voluto documentare e per la quale aveva chiesto il rinvio a suo dire ingiustamente negato, in quanto la definitiva negazione della legittimazione del fallito preclude la disamina del merito di qualunque questione da que- sti proposta. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso ; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dellesocietà controricorrenti, liquidandolecome segue: a) per I [OSCURATO:SOCIETA]., in comples- sivi € 6.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; b), per [OSCURATO:SOCIETA].,in complessivi € 7.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 17879/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unifi