Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11289/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

(MO), via Maestri del Lavoro, n. 38, in persona del Presidente delConsiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da delega incalce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C31gendo domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronicacertificata (PEC), come da Registri di Giustizia: [OSCURATO:EMAIL] di Anzola dell'Emilia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel [OSCURATO:PERSONA], con sede in Anzola dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Appenninin. 52, CAP 00198, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55D14 H620N; PEC [OSCURATO:EMAIL])Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026che la rappresenta e difende giusta procura in calce separata alData pubblicazione 27/04/2026controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n° 1305 depo-sitata il 18 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di Anzola dell'Emilia otteneva contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., società di distribuzione del gas per l'Ambito territoriale mini-mo (ATEM) “Bologna 2 – Provincia”, poi accorpato a “Bologna 1 –Città ed impianto di Bologna”, un decreto ingiuntivo per euro633.850,13, a titolo di canone pari a 3,34 centesimi di euro perogni metro cubo di gas distribuito nel 2016, nel 2017 e nei primidue trimestri del 2018.L'intimata proponeva opposizione e – premesso che la concessionecon cui le era stato affidato il servizio di distribuzione era scaduta il31 dicembre 2015; che il bando per l'ulteriore affidamento del ser-vizio non era stato ancora emesso, nonostante il tempo trascorso;che la pretesa del Comune si fondava sul presupposto non condivi-sibile che il Distributore fosse automaticamente tenuto a pagare ilcanone concessorio previsto nella concessione scaduta – tutto ciòpremesso, chiedeva al Tribunale di Bologna di accertare l'insussi-stenza del credito del Comune e, in via riconvenzionale, di accerta-re che il canone dovuto dovesse essere quantificato il base all'art.5, quinto comma, del Contratto di servizio tipo approvato con d.m.5 febbraio 2013, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 28 del Con-tratto inter partes del 16 febbraio 2004 e dell'art. 14, primo com-ma, del d.lgs. n° 164/2000.2 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/20262.- Nella contestazione del Comune, il Tribunale adito rigettavaData pubblicazione 27/04/2026l'opposizione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello in base a tremotivi.Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte territoriale ha re-spinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.- Ricorre per cassazione quest'ultima, affidando l'impugnazione atre mezzi illustrati da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ri-corso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la ricorrente deduce “Nullità ex art. 360, n.4, c.p.c. e/o violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.,con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost. e all'art. 132, n. 4,c.p.c.: carenza totale di motivazione sul primo motivo di appello”.Con tale motivo la ricorrente non aveva solo contestato la proroga-bilità dell'intero contratto, ma aveva anche contestato che il canonedi concessione dovuto fosse proprio quello pattuito nel 2004.L'art. 14 del d.lgs. n° 164/2000 prevede, infatti, che i rapporti traEnte locale e Distributore siano disciplinati sulla base di un contrat-to-tipo.E poiché nel 2004, al momento della stipula del contratto inter par-tes, tale contratto-tipo non era stato ancora disciplinato, il Comuneconcedente ed il Distributore avevano previsto (art. 27 del contrat-to) che, entro sei mesi dalla pubblicazione del modello, avrebberostipulato “un'appendice contenente l'indicazione delle clausole deri-vanti dagli eventuali adeguamenti del presente contratto”, aventecarattere meramente ricognitivo di tali adeguamenti.3 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026L'art. 27 richiamava l'art. 5.5 del contratto-tipo approvato con d.m.Data pubblicazione 27/04/20265 febbraio 2013, il quale, a sua volta, nel disciplinare gli obblighidelle parti successivi alla scadenza della concessione aveva richia-mato una serie di articoli a seguire tra i quali non figurava l'art. 28,prevedente l'obbligo del concessionario di pagare al concedenteuna quota del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione emisura.La Corte territoriale non avrebbe minimamente preso in esame taledoglianza, poiché essa, nel motivare, aveva solo riprodotto un'ordi-nanza della Corte di cassazione (Cass. n° 14351/2023) limitandosia statuire che dai principi di diritto enunciati in tale pronuncia sa-rebbe derivato direttamente il rigetto, oltre che del terzo, anche delprimo motivo di appello.5.- Il motivo è infondato.È noto che l'art. 14, settimo comma, del d.lgs. n° 164 del 2000, nelprevedere che, scaduto il termine della concessione del servizio diDistribuzione, “[i]l gestore uscente resta comunque obbligato aproseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria am-ministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”,è stato interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 453, dellalegge 11 dicembre 2016, n° 232 (“Bilancio di previsione dello Statoper l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio2017-2019”), il quale ha stabilito che il canone che la società di di-stribuzione è tenuta a versare al Concessionario è quello “previstodal contratto”.La questione di illegittimità costituzionale della disposizione inter-pretativa è stata dichiarata inammissibile da Corte cost. n° 239/2021, la quale, nel ricostruire il sistema normativo, ha anche fattoosservare che gli effetti anomali derivanti dalla proroga ex lege del-la concessione potrebbero essere neutralizzati tramite i poteri so-stitutivi previsti dagli stessi artt. 14, settimo comma, del d.lgs. n°4 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026164/2000, come pure dai rimedi previsti dagli artt. 30 e 31 del cod.Data pubblicazione 27/04/2026proc. amm.Inoltre, l'art. 165, primo e sesto comma, del Codice dei contrattipubblici (d.lgs. n° 50/2016), con disposizione sostanzialmente ana-loga all'art. 143, ottavo comma, del d.lgs. n° 163/2006, prevedeche nel rapporto tra concedente e concessionario debba esseresempre salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario delle pre-stazioni, con conseguente possibilità di revisione della concessionee, in caso di mancato accordo, con facoltà del concessionario di re-cedere.A seguito di Corte cost. 239/2021 si sono registrati vari interventidi questa Corte con i quali si è escluso che l'impianto normativoconfligga non solo con la Costituzione, ma anche con le normeunionali (ex multis: Cass., sez.

I, 13 novembre 2023 n° 31407, conmenzione di altri precedenti).Tanto premesso e venendo ora al tema posto dal motivo in esame,consistente nell'omessa pronuncia sull'art. 27 del contratto interpartes e sul richiamo di esso al Contratto-tipo approvato con d.m.5 febbraio 2013, ritiene il Collegio che la questione sia infondata.Dal complesso normativo sopra brevemente riassunto si desume,infatti, che il Concessionario può chiedere la revisione del canone diconcessione e che in caso di mancato accordo può recedere dalrapporto concessorio in corso di proroga ex lege.Ora, come già deciso in Cass. n° 31407/2023 sopra citata, ai finidell'ammissibilità del mezzo sarebbe stata necessaria una preventi-va richiesta di revisione ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. n° 50/2016,che qui non è stata minimamente allegata.Giova poi osservare che, in caso di mancato accordo tra Distributo-re e concedente, il rimedio è quello del recesso dal contratto e noncerto quello della riduzione giudiziale del canone di concessione.6.- Col secondo mezzo la ricorrente deduce “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione5 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) e, in particolare, omesso esameData pubblicazione 27/04/2026dei fatti allegati e provati come causa di alterazione dell'equilibriogiuridico-economico del rapporto tra le parti, nell'ambito del secon-do motivo di appello, e/o violazione di norme di diritto ex art. 360,n. 3, con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost. e all'art. 132, n.4, c.p.c., per motivazione perplessa e/o incomprensibile / manife-stamente illogica, sempre in relazione al secondo motivo di appel-lo”.La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i dati ri-portati nel secondo motivo di appello, mai contestati dalla contro-parte, dai quali emergerebbe che il canone annuale richiesto per ilservizio di distribuzione nel periodo di proroga ex lege supererebbel'entità complessiva delle componenti tariffarie relative ai costi dicapitale di località ed eroderebbe le componenti a copertura dei co-sti operativi.I dati sarebbero stati provati con documenti versati in atti sin dalprimo grado, ma non considerati dalla Corte d'appello, che avrebbeanche genericamente ed erroneamente predicato l'inutilizzabilitàdei documenti prodotti in secondo grado.7.- Questo mezzo è inammissibile.La sentenza è, infatti, confermativa della pronuncia di primo grado,sicché – nel dedurre la violazione dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ. –la ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro divergenti (per tutte: Cass., sez.

II, 20 giu-gno 2024, n° 17005, con menzione di altri precedenti).In secondo luogo, è fin troppo noto che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato co-munque preso in considerazione dal giudice, come avvenuto nellapresente vicenda (si veda, in particolare, la pagina 31 della senten-6 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026za gravata), ancorché la motivazione non abbia dato conto di tutteData pubblicazione 27/04/2026le risultanze probatorie (Cass., sez.

II, 29 ottobre 2018, n° 27415).Occorre poi considerare che il fatto storico non esaminato deve es-sere decisivo, sicché, per potersi configurare il vizio, è necessarioche l'esame di tale elemento fattuale avrebbe condotto a diversadecisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(Cass., sez.

I, 13 ottobre 2017, n° 24155): evenienza che qui nonricorre, posto che la Corte territoriale ha ritenuto – quanto alla de-dotta alterazione dell'equilibrio economico del contratto – che laremunerazione tariffaria della distribuzione del gas naturale (VRD)superava sempre il canone concessorio, grazie, in particolare, allaforte riduzione del canone, di oltre il 20%, per il periodo 2010-2015, mentre la differenza tra la remunerazione tariffaria della di-stribuzione del gas naturale (VRD) e il canone era aumentata, nellostesso periodo, di oltre il 50%.8.- Col terzo mezzo la ricorrente deduce “Violazione o falsa appli-cazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione o fal-sa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000”.Per l'ipotesi in cui si volesse interpretare la frase contenuta a pagi-na 24 della sentenza impugnata – in cui si afferma che “la societàappellante non intende sciogliersi dal rapporto in questione” – co-me una autonoma ratio decidendi, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avreb-be potuto adeguatamente tutelare la propria posizione giuridicasemplicemente sciogliendosi dal rapporto, la concessionaria deduceche si tratterebbe di un assunto giuridicamente infondato, anzituttoperché l'art. 14, settimo comma, del d.lgs. n° 164/2000 prevede-rebbe una prosecuzione necessaria del rapporto, coessenziale allanatura di pubblico servizio; in secondo luogo perché il contratto in-ter partes non prevederebbe alcuna facoltà di recesso unilaterale;in terzo luogo perché, anche il recesso ex art. 165 del d.lgs. n° 50/2016 lascerebbe intatto il problema della individuazione delle con-dizioni economiche della interruzione del rapporto.7 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/20269.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte col passaggio mo-Data pubblicazione 27/04/2026tivazionale sopra trascritto non ha fatto altro che interpretare ladomanda: essa è, infatti, partita dalla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] intendeva sciogliersi dal contratto, avendo chiesto al Giudicedel primo come pure al Giudice del secondo grado, la ridetermina-zione del canone dovuto.In ordine a questo punto, si è già sopra detto che il recesso dalrapporto non può essere esercitato sic et simpliciter, ma richiede invia preliminare la formulazione di una domanda di rideterminazionedel canone indirizzata al Concedente, con la conseguenza che soloin caso di mancato accordo (unitamente ad altri requisiti) sarebbepossibile l'esercizio del recesso.10.- In conclusione il ricorso va respinto.Alla reiezione dell'impugnazione segue la condanna della ricorrentealla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente,per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro633,8 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alresistente le spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.8 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diData pubblicazione 27/04/2026consiglio della prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(MO), via Maestri del Lavoro, n. 38, in persona del Presidente delConsiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da delega incalce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C31gendo domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronicacertificata (PEC), come da Registri di Giustizia: [OSCURATO:EMAIL] di Anzola dell'Emilia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel [OSCURATO:PERSONA], con sede in Anzola dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Appenninin. 52, CAP 00198, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 55D14 H620N; PEC [OSCURATO:EMAIL])Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026che la rappresenta e difende giusta procura in calce separata alData pubblicazione 27/04/2026controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n° 1305 depo-sitata il 18 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Comune di Anzola dell'Emilia otteneva contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., società di distribuzione del gas per l'Ambito territoriale mini-mo (ATEM) “Bologna 2 – Provincia”, poi accorpato a “Bologna 1 –Città ed impianto di Bologna”, un decreto ingiuntivo per euro633.850,13, a titolo di canone pari a 3,34 centesimi di euro perogni metro cubo di gas distribuito nel 2016, nel 2017 e nei primidue trimestri del 2018.L'intimata proponeva opposizione e – premesso che la concessionecon cui le era stato affidato il servizio di distribuzione era scaduta il31 dicembre 2015; che il bando per l'ulteriore affidamento del ser-vizio non era stato ancora emesso, nonostante il tempo trascorso;che la pretesa del Comune si fondava sul presupposto non condivi-sibile che il Distributore fosse automaticamente tenuto a pagare ilcanone concessorio previsto nella concessione scaduta – tutto ciòpremesso, chiedeva al Tribunale di Bologna di accertare l'insussi-stenza del credito del Comune e, in via riconvenzionale, di accerta-re che il canone dovuto dovesse essere quantificato il base all'art.5, quinto comma, del Contratto di servizio tipo approvato con d.m.5 febbraio 2013, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 28 del Con-tratto inter partes del 16 febbraio 2004 e dell'art. 14, primo com-ma, del d.lgs. n° 164/2000.2 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/20262.- Nella contestazione del Comune, il Tribunale adito rigettavaData pubblicazione 27/04/2026l'opposizione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello in base a tremotivi.Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte territoriale ha re-spinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.- Ricorre per cassazione quest'ultima, affidando l'impugnazione atre mezzi illustrati da memoria.Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ri-corso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la ricorrente deduce “Nullità ex art. 360, n.4, c.p.c. e/o violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.,con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost. e all'art. 132, n. 4,c.p.c.: carenza totale di motivazione sul primo motivo di appello”.Con tale motivo la ricorrente non aveva solo contestato la proroga-bilità dell'intero contratto, ma aveva anche contestato che il canonedi concessione dovuto fosse proprio quello pattuito nel 2004.L'art. 14 del d.lgs. n° 164/2000 prevede, infatti, che i rapporti traEnte locale e Distributore siano disciplinati sulla base di un contrat-to-tipo.E poiché nel 2004, al momento della stipula del contratto inter par-tes, tale contratto-tipo non era stato ancora disciplinato, il Comuneconcedente ed il Distributore avevano previsto (art. 27 del contrat-to) che, entro sei mesi dalla pubblicazione del modello, avrebberostipulato “un'appendice contenente l'indicazione delle clausole deri-vanti dagli eventuali adeguamenti del presente contratto”, aventecarattere meramente ricognitivo di tali adeguamenti.3 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026L'art. 27 richiamava l'art. 5.5 del contratto-tipo approvato con d.m.Data pubblicazione 27/04/20265 febbraio 2013, il quale, a sua volta, nel disciplinare gli obblighidelle parti successivi alla scadenza della concessione aveva richia-mato una serie di articoli a seguire tra i quali non figurava l'art. 28,prevedente l'obbligo del concessionario di pagare al concedenteuna quota del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione emisura.La Corte territoriale non avrebbe minimamente preso in esame taledoglianza, poiché essa, nel motivare, aveva solo riprodotto un'ordi-nanza della Corte di cassazione (Cass. n° 14351/2023) limitandosia statuire che dai principi di diritto enunciati in tale pronuncia sa-rebbe derivato direttamente il rigetto, oltre che del terzo, anche delprimo motivo di appello.5.- Il motivo è infondato.È noto che l'art. 14, settimo comma, del d.lgs. n° 164 del 2000, nelprevedere che, scaduto il termine della concessione del servizio diDistribuzione, “[i]l gestore uscente resta comunque obbligato aproseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria am-ministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”,è stato interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 453, dellalegge 11 dicembre 2016, n° 232 (“Bilancio di previsione dello Statoper l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio2017-2019”), il quale ha stabilito che il canone che la società di di-stribuzione è tenuta a versare al Concessionario è quello “previstodal contratto”.La questione di illegittimità costituzionale della disposizione inter-pretativa è stata dichiarata inammissibile da Corte cost. n° 239/2021, la quale, nel ricostruire il sistema normativo, ha anche fattoosservare che gli effetti anomali derivanti dalla proroga ex lege del-la concessione potrebbero essere neutralizzati tramite i poteri so-stitutivi previsti dagli stessi artt. 14, settimo comma, del d.lgs. n°4 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026164/2000, come pure dai rimedi previsti dagli artt. 30 e 31 del cod.Data pubblicazione 27/04/2026proc. amm.Inoltre, l'art. 165, primo e sesto comma, del Codice dei contrattipubblici (d.lgs. n° 50/2016), con disposizione sostanzialmente ana-loga all'art. 143, ottavo comma, del d.lgs. n° 163/2006, prevedeche nel rapporto tra concedente e concessionario debba esseresempre salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario delle pre-stazioni, con conseguente possibilità di revisione della concessionee, in caso di mancato accordo, con facoltà del concessionario di re-cedere.A seguito di Corte cost. 239/2021 si sono registrati vari interventidi questa Corte con i quali si è escluso che l'impianto normativoconfligga non solo con la Costituzione, ma anche con le normeunionali (ex multis: Cass., sez. I, 13 novembre 2023 n° 31407, conmenzione di altri precedenti).Tanto premesso e venendo ora al tema posto dal motivo in esame,consistente nell'omessa pronuncia sull'art. 27 del contratto interpartes e sul richiamo di esso al Contratto-tipo approvato con d.m.5 febbraio 2013, ritiene il Collegio che la questione sia infondata.Dal complesso normativo sopra brevemente riassunto si desume,infatti, che il Concessionario può chiedere la revisione del canone diconcessione e che in caso di mancato accordo può recedere dalrapporto concessorio in corso di proroga ex lege.Ora, come già deciso in Cass. n° 31407/2023 sopra citata, ai finidell'ammissibilità del mezzo sarebbe stata necessaria una preventi-va richiesta di revisione ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. n° 50/2016,che qui non è stata minimamente allegata.Giova poi osservare che, in caso di mancato accordo tra Distributo-re e concedente, il rimedio è quello del recesso dal contratto e noncerto quello della riduzione giudiziale del canone di concessione.6.- Col secondo mezzo la ricorrente deduce “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione5 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.) e, in particolare, omesso esameData pubblicazione 27/04/2026dei fatti allegati e provati come causa di alterazione dell'equilibriogiuridico-economico del rapporto tra le parti, nell'ambito del secon-do motivo di appello, e/o violazione di norme di diritto ex art. 360,n. 3, con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost. e all'art. 132, n.4, c.p.c., per motivazione perplessa e/o incomprensibile / manife-stamente illogica, sempre in relazione al secondo motivo di appel-lo”.La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione i dati ri-portati nel secondo motivo di appello, mai contestati dalla contro-parte, dai quali emergerebbe che il canone annuale richiesto per ilservizio di distribuzione nel periodo di proroga ex lege supererebbel'entità complessiva delle componenti tariffarie relative ai costi dicapitale di località ed eroderebbe le componenti a copertura dei co-sti operativi.I dati sarebbero stati provati con documenti versati in atti sin dalprimo grado, ma non considerati dalla Corte d'appello, che avrebbeanche genericamente ed erroneamente predicato l'inutilizzabilitàdei documenti prodotti in secondo grado.7.- Questo mezzo è inammissibile.La sentenza è, infatti, confermativa della pronuncia di primo grado,sicché – nel dedurre la violazione dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ. –la ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro divergenti (per tutte: Cass., sez. II, 20 giu-gno 2024, n° 17005, con menzione di altri precedenti).In secondo luogo, è fin troppo noto che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato co-munque preso in considerazione dal giudice, come avvenuto nellapresente vicenda (si veda, in particolare, la pagina 31 della senten-6 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026za gravata), ancorché la motivazione non abbia dato conto di tutteData pubblicazione 27/04/2026le risultanze probatorie (Cass., sez. II, 29 ottobre 2018, n° 27415).Occorre poi considerare che il fatto storico non esaminato deve es-sere decisivo, sicché, per potersi configurare il vizio, è necessarioche l'esame di tale elemento fattuale avrebbe condotto a diversadecisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(Cass., sez. I, 13 ottobre 2017, n° 24155): evenienza che qui nonricorre, posto che la Corte territoriale ha ritenuto – quanto alla de-dotta alterazione dell'equilibrio economico del contratto – che laremunerazione tariffaria della distribuzione del gas naturale (VRD)superava sempre il canone concessorio, grazie, in particolare, allaforte riduzione del canone, di oltre il 20%, per il periodo 2010-2015, mentre la differenza tra la remunerazione tariffaria della di-stribuzione del gas naturale (VRD) e il canone era aumentata, nellostesso periodo, di oltre il 50%.8.- Col terzo mezzo la ricorrente deduce “Violazione o falsa appli-cazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione o fal-sa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000”.Per l'ipotesi in cui si volesse interpretare la frase contenuta a pagi-na 24 della sentenza impugnata – in cui si afferma che “la societàappellante non intende sciogliersi dal rapporto in questione” – co-me una autonoma ratio decidendi, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avreb-be potuto adeguatamente tutelare la propria posizione giuridicasemplicemente sciogliendosi dal rapporto, la concessionaria deduceche si tratterebbe di un assunto giuridicamente infondato, anzituttoperché l'art. 14, settimo comma, del d.lgs. n° 164/2000 prevede-rebbe una prosecuzione necessaria del rapporto, coessenziale allanatura di pubblico servizio; in secondo luogo perché il contratto in-ter partes non prevederebbe alcuna facoltà di recesso unilaterale;in terzo luogo perché, anche il recesso ex art. 165 del d.lgs. n° 50/2016 lascerebbe intatto il problema della individuazione delle con-dizioni economiche della interruzione del rapporto.7 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/20269.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte col passaggio mo-Data pubblicazione 27/04/2026tivazionale sopra trascritto non ha fatto altro che interpretare ladomanda: essa è, infatti, partita dalla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] intendeva sciogliersi dal contratto, avendo chiesto al Giudicedel primo come pure al Giudice del secondo grado, la ridetermina-zione del canone dovuto.In ordine a questo punto, si è già sopra detto che il recesso dalrapporto non può essere esercitato sic et simpliciter, ma richiede invia preliminare la formulazione di una domanda di rideterminazionedel canone indirizzata al Concedente, con la conseguenza che soloin caso di mancato accordo (unitamente ad altri requisiti) sarebbepossibile l'esercizio del recesso.10.- In conclusione il ricorso va respinto.Alla reiezione dell'impugnazione segue la condanna della ricorrentealla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente,per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro633,8 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato acarico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alresistente le spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico della ricorrente, ove dovuto.8 di 9Numero registro generale 21300/2024Numero sezionale 3940/2025Numero di raccolta generale 11289/2026Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diData pubblicazione 27/04/2026consiglio della prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino9 di 9
Decreto Cassazione n. 11289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris