CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 39982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con la pronuncia indicata in epigrafe, pur disponendo la revoca della confisca, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale della pena, con riferimento alla mancata esclusione della rilevanza della contestata recidiva ed alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni di merito di natura probatoria a quelle del giudicante. 2. Quanto al profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Onnogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 2.1. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi.2.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa non solo l'insussistenza di elementi di segno positivo, anche in ragione della ritenuta irrilevanza della mera condotta non oppositiva all'arresto, ma finanche la valutazione, in termini negativi, di diverse circostanze. Il riferimento è, in particolare, non solo alla disponibilità di diverse tipologie di sostanze stupefacenti ma anche alle modalità organizzative dello spaccio, eseguito, in una nota piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], sulla pubblica via e mediante l'utilizzo di altro soggetto quale «vedetta», tale da consentire il monitoraggio da parte dalle forze dell'ordine di due cessioni nell'arco di soli sette minuti, nonché dalla condotta di vita anteatta dell'imputato. 3. Quanto alla condotta di vita, ed in merito all'altro profilo di censura, occorre premettere che, per il più recente approdo di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione). 3.1. Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). 3.2. La Corte d'appello, sul punto, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica laddove ha sostanzialmente argomentato la concreta e perdurante inclinazione al delitto dell'imputato, quale fattore criminogeno per la fattispecie sub iudice, dalle plurime precedenti condanne, sempre per reati in materia di stupefacenti, emesse nei confronti dell'imputato, all'epoca dell'arresto per il reato sub iudice anche imputato in altro processo per l'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in