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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25888/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12835-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 12835/2021 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 20/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 12835/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.11.2020 n. 49, la Corte d’appello di Trento rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps e comunicato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) il 23.1.2019, per € 22.755,95 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2013, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95).

Il tribunale rigettava l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’avviso di addebito, nonché l’eccezione di decadenza per tardività nella sua proposizione, perché infondata, non essendo previsti per l’emissione degli avvisi di addebito, a differenza che per le cartelle esattoriali, particolari termini di decadenza, ed ha ritenuto parimenti infondata l’eccezione di prescrizione, atteso che la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, valeva, secondo il tribunale, come atto interruttivo anche per l’Inps.

La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado; in particolare, rigettava la richiesta di sospensione del procedimento, ex art. 295 c.p.c. (volta ad attendere l’esito del giudizio tributario sulla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate), perché fondata sulla produzione tardiva di documenti e rigettava, altresì, l’eccezione di prescrizione (perché solo a seguito dell’accertamento delle omissioni tributarie, l’Inps era stata in condizione di verificare l’evasione contributiva) e di decadenza, non essendo previsto nessun termine a pena di decadenza.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 295 c.p.c., per la presenza di un antecedente logico-giuridico, rispetto alla controversia in oggetto (non notifica dell’avviso di accertamento), in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, avendo erroneamente la Corte d’appello rigettato la richiesta di sospensione per una mera questione di tardività nella produzione dei relativi documenti.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 337 comma 2 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva accolto la richiesta di sospensione ai sensi della norma in rubrica, in attesa della necessaria e connessa decisione definitiva del giudice (tributario) sulla non notifica dell’avviso di accertamento, in ragione della quale il termine prescrizionale del credito contributivo non sarebbe stato considerato interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2 commi 26- 31 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato il dies a quo del termine prescrizionale dalla notifica dell’avviso di accertamento “prodromico” e non dal momento in cui tale credito era sorto.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c. e dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995, perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva considerata dolosamente occultata la circostanza di aver ricevuto un avviso di accertamento che avrebbe ampliato l’obbligazione contributiva dell’Inps, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto entrambi censurano il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione della Corte del merito, secondo cui l’eccezione si basava su una produzione documentale tardiva e sebbene nel rito del lavoro, è ammissibile una produzione documentale nuova anche in appello, ex art. 421 c.p.c., tuttavia, nella specie, si trattava di documenti che la parte aveva a disposizione fin dalla proposizione del ricorso, quindi, la loro ammissione avrebbe integrato una violazione del principio del contraddittorio.

Il terzo motivo è infondato con assorbimento del quarto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “(…) in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (Cass.n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018)”, cfr. Cass. nn. 5413/20, 14410/19.

Nella specie, oggetto di controversia è il pagamento dei contributi dell’anno 2013, il cui termine di scadenza era nel giugno dell’anno successivo, cioè nel giugno 2014, pertanto, alla data di notifica dell’avviso di addebito, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il credito dell’Inps non era prescritto, non essendo decorso il termine quinquennale e ciò, senza considerare che alla data di notifica dell’accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, il 14.12.2017, il termine, secondo il principio di diritto sopra enunciato, era già stato interrotto una prima volta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12835-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 12835/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 20/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12835/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 12.11.2020 n. 49, la Corte d’appello di Trento rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps e comunicato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) il 23.1.2019, per € 22.755,95 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2013, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95). Il tribunale rigettava l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’avviso di addebito, nonché l’eccezione di decadenza per tardività nella sua proposizione, perché infondata, non essendo previsti per l’emissione degli avvisi di addebito, a differenza che per le cartelle esattoriali, particolari termini di decadenza, ed ha ritenuto parimenti infondata l’eccezione di prescrizione, atteso che la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, valeva, secondo il tribunale, come atto interruttivo anche per l’Inps. La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado; in particolare, rigettava la richiesta di sospensione del procedimento, ex art. 295 c.p.c. (volta ad attendere l’esito del giudizio tributario sulla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate), perché fondata sulla produzione tardiva di documenti e rigettava, altresì, l’eccezione di prescrizione (perché solo a seguito dell’accertamento delle omissioni tributarie, l’Inps era stata in condizione di verificare l’evasione contributiva) e di decadenza, non essendo previsto nessun termine a pena di decadenza. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 295 c.p.c., per la presenza di un antecedente logico-giuridico, rispetto alla controversia in oggetto (non notifica dell’avviso di accertamento), in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, avendo erroneamente la Corte d’appello rigettato la richiesta di sospensione per una mera questione di tardività nella produzione dei relativi documenti. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 337 comma 2 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva accolto la richiesta di sospensione ai sensi della norma in rubrica, in attesa della necessaria e connessa decisione definitiva del giudice (tributario) sulla non notifica dell’avviso di accertamento, in ragione della quale il termine prescrizionale del credito contributivo non sarebbe stato considerato interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2 commi 26- 31 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato il dies a quo del termine prescrizionale dalla notifica dell’avviso di accertamento “prodromico” e non dal momento in cui tale credito era sorto. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c. e dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995, perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva considerata dolosamente occultata la circostanza di aver ricevuto un avviso di accertamento che avrebbe ampliato l’obbligazione contributiva dell’Inps, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto entrambi censurano il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione della Corte del merito, secondo cui l’eccezione si basava su una produzione documentale tardiva e sebbene nel rito del lavoro, è ammissibile una produzione documentale nuova anche in appello, ex art. 421 c.p.c., tuttavia, nella specie, si trattava di documenti che la parte aveva a disposizione fin dalla proposizione del ricorso, quindi, la loro ammissione avrebbe integrato una violazione del principio del contraddittorio. Il terzo motivo è infondato con assorbimento del quarto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “(…) in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (Cass.n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018)”, cfr. Cass. nn. 5413/20, 14410/19. Nella specie, oggetto di controversia è il pagamento dei contributi dell’anno 2013, il cui termine di scadenza era nel giugno dell’anno successivo, cioè nel giugno 2014, pertanto, alla data di notifica dell’avviso di addebito, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il credito dell’Inps non era prescritto, non essendo decorso il termine quinquennale e ciò, senza considerare che alla data di notifica dell’accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, il 14.12.2017, il termine, secondo il principio di diritto sopra enunciato, era già stato interrotto una prima volta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
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