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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1978

Cassazione n. 36128/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 497 bis cod. pen. con recidiva reiterata (capo 1); Rilevato che il 10 luglio 2025 il difensore dell'imputato ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione sottoscritto personalmente dal ricorrente con firma autenticata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 497 bis cod. pen. con recidiva reiterata (capo 1); Rilevato che il 10 luglio 2025 il difensore dell'imputato ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione sottoscritto personalmente dal ricorrente con firma autenticata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/
Sentenza Cassazione n. 36128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris