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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35930/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 29/09/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 17/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione continuata (capo a), rapina (capo b) e lesioni (capo c).

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva disatteso lo specifico motivo di censura con argomentazioni meramenl:e apodittiche e di stile; b. violazione di legge vizio di motivazione in relazione all' acquisizione dei verbali di s.i.t. della persona offesa.

Deduce che tali dichiarazioni era state acquisite in violazione dell'art. 500 comma 4 c.p.p. sebbene non era emerso alcun sospetto tale da poter ritenere che le dichiarazioni testimoniali fossero state condizionate; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 495 comma secondo c.p.p.

Osserva che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito il chiesto confronto fra la persona offesa e la teste [OSCURATO:PERSONA] appariva indispensabile al fine di chiarire la dinamica dell'occorso; d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 c.p.

Assume che, erroneamente, i giudici di merito aveva escluso che l'azione criminosa di cui al capo a) potesse essere qualificata quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non considerando che fra le parti era vigente un contratto che prevedeva il pagamento da parte della persona offesa di un corrispettivo per effetto della cessione dell'attività di fioraio effettuata dal padre dell'imputato deceduto nelle more. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Pertanto il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro,, Rv. 26661701).

Orbene la difesa continua tralaticiamente a ribadire la tesi della inattendibilità del narrato della persona offese senza considerare che i giudici di merito, con congrue argomentazioni, hanno concordemente rilevato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano apparse pienamente credibili in ragione della loro "genesi", escludendo ogni intento calunnioso e precisando, altresì, che il narrato della persona offesa aveva trovato anche "solidi riscontri esterni", a fronte di una ricostruzione della difesa non plausibile e rimasta priva di riscontro.

Costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plutimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

Deve del resto ribadirsi che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Occorre rilevare che ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29393 del 22/04/2021 Ud. (dep. 27/07/2021) Rv. 281808 - 01 Ciò considerato appare incensurabile la scelta dei giudici di merito di acquisizione dei verbali di s.i.t. ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p. avendo ricostruito con congrue argomentazioni le minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] apparse evidenti "dall' atteggiamento imbarazzato della p.o" e sulla scorta di quanto riferito dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], escussa come teste.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 -

01. Rileva la Corte che correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto non procedere ad alcun approfondimento istruttorio in ragione delle plurime prove dichiarative e documentali acquisite (v. f.2.) idonee a fondare la responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati.

5. Manifestamente infondate sono le censure con le qLali viene contestata la configurabilità del delitto di estorsione in luogo del reato di ragion fattasi, a fronte di una motivazione logica e congrua in ordine alla insussistenza nel caso in esame di un diritto azionabile da parte dell'imputato il quale pretendeva arbitrariamente, peraltro per conto del genitore, una somma di denaro per l'utilizzo di un bene pubblico. 6.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 29/09/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 17/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione continuata (capo a), rapina (capo b) e lesioni (capo c). 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva disatteso lo specifico motivo di censura con argomentazioni meramenl:e apodittiche e di stile; b. violazione di legge vizio di motivazione in relazione all' acquisizione dei verbali di s.i.t. della persona offesa. Deduce che tali dichiarazioni era state acquisite in violazione dell'art. 500 comma 4 c.p.p. sebbene non era emerso alcun sospetto tale da poter ritenere che le dichiarazioni testimoniali fossero state condizionate; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 495 comma secondo c.p.p. Osserva che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito il chiesto confronto fra la persona offesa e la teste [OSCURATO:PERSONA] appariva indispensabile al fine di chiarire la dinamica dell'occorso; d. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 c.p. Assume che, erroneamente, i giudici di merito aveva escluso che l'azione criminosa di cui al capo a) potesse essere qualificata quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non considerando che fra le parti era vigente un contratto che prevedeva il pagamento da parte della persona offesa di un corrispettivo per effetto della cessione dell'attività di fioraio effettuata dal padre dell'imputato deceduto nelle more. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Pertanto il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro,, Rv. 26661701). Orbene la difesa continua tralaticiamente a ribadire la tesi della inattendibilità del narrato della persona offese senza considerare che i giudici di merito, con congrue argomentazioni, hanno concordemente rilevato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano apparse pienamente credibili in ragione della loro "genesi", escludendo ogni intento calunnioso e precisando, altresì, che il narrato della persona offesa aveva trovato anche "solidi riscontri esterni", a fronte di una ricostruzione della difesa non plausibile e rimasta priva di riscontro. Costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plutimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Deve del resto ribadirsi che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29393 del 22/04/2021 Ud. (dep. 27/07/2021) Rv. 281808 - 01 Ciò considerato appare incensurabile la scelta dei giudici di merito di acquisizione dei verbali di s.i.t. ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p. avendo ricostruito con congrue argomentazioni le minacce subite da [OSCURATO:PERSONA] apparse evidenti "dall' atteggiamento imbarazzato della p.o" e sulla scorta di quanto riferito dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], escussa come teste. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01. Rileva la Corte che correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto non procedere ad alcun approfondimento istruttorio in ragione delle plurime prove dichiarative e documentali acquisite (v. f.2.) idonee a fondare la responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati. 5. Manifestamente infondate sono le censure con le qLali viene contestata la configurabilità del delitto di estorsione in luogo del reato di ragion fattasi, a fronte di una motivazione logica e congrua in ordine alla insussistenza nel caso in esame di un diritto azionabile da parte dell'imputato il quale pretendeva arbitrariamente, peraltro per conto del genitore, una somma di denaro per l'utilizzo di un bene pubblico. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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