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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07600/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il T ribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 17 settembre 2025 dichiarava inammissibile, ovvero rigettava l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato eccependola violazione degli artt. 671 cod. proc pen. e 81 cod. pen.dei principi CEDU e degli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile È inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni). (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01) E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01) Nessuna delle doglianze contenute nei motivi di ricorso, per quanto è dato comprende stante la prolissità dei motivi, è in gado di impingere il contenuto del provvedimento impugnato.

Il ricorrente appare contestare le declaratorie di penaleresponsabilità, ormai passate in cosa giudicata e sottoposte ad esecuzione; contesta la qualificazione giuridica dei reati, la mancata concessione del beneficio sospensivo, dimenticando la fase processuale cui afferisce il provvedimento impugnato.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 17 settembre 2025 dichiarava inammissibile, ovvero rigettava l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato eccependola violazione degli artt. 671 cod. proc pen. e 81 cod. pen.dei principi CEDU e degli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile È inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni). (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01) E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01) Nessuna delle doglianze contenute nei motivi di ricorso, per quanto è dato comprende stante la prolissità dei motivi, è in gado di impingere il contenuto del provvedimento impugnato. Il ricorrente appare contestare le declaratorie di penaleresponsabilità, ormai passate in cosa giudicata e sottoposte ad esecuzione; contesta la qualificazione giuridica dei reati, la mancata concessione del beneficio sospensivo, dimenticando la fase processuale cui afferisce il provvedimento impugnato. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febb
Sentenza Cassazione n. 07600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris