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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 42358/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalia Corte di appello di Torino il 02/03/2023 visti gli atri, li p•avvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del SPstituto Procu-acore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento delhi sentenza con invio; RETE: N [OSCURATO:PERSONA] ...T,prare, a ortE, apaelio d ron.ac c2 pena di in c=ri Lonrronti il mito di cui ;:i1L-1

2. L'imputato ha proposto ricorso, con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di Domenico, articolando i motivi di seguito riportati: 2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per l'udienza del 2 marzo 2023 davanti alla Corte di appello.

A supporto di tali deduzioni viene ricostruita la sequenza degli atti processuali di interesse.

In data 8 settembre 2021 l'imputato aveva conferito nomina fiduciaria all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara, eleggendo domicilio presso il suo studio; il 1 agosto 2022 lo stesso aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo legale, con revoca del precedente difensore; la nuova nomina è stata depositata a mezzo PEC presso la Corte di appello di Torino il 1 settembre 2022 (come da copia non presente agli atti del fascicolo, ma allegata al ricorso); il 29 dicembre 2022, la Corte di appello di Torino, preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava sospesa dall'albo, ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 cod.proc. pen.; il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in pari data, è stato notificato il 30 dicembre 2022 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale domiciliatario dell'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata - si assume - sarebbe dunque nulla.

2.2. Con il secondo motivo ~si deduce inosservanza dell'art 161, in relazione all'art. 171, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. cod. proc. pen.

La notifica per l'imputato è stata eseguita con le modalità dell'art. 161, cornma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio, anziché presso il difensore di fiducia domiciliatario [OSCURATO:PERSONA].

Non essendo mai stato presente l'imputato, non vi è stata sanatoria.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio,

4. procedimento si è svolto in assenza delle parti, non essendovi stata richiesta di trattazione orale Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla disamina dell'incartamento processuale, Cui il Collegio ha accesso, essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez.

U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si evince la correttezza della prospettazione del difensore.

Risulta infatti che: in data 8 settembre 2021 l'imputato aveva conferito nomina fiduciaria all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara, eleggendo domicilio presso il suo studio; in data 1 agosto 2022 lo stesso aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo legale, con revoca del precedente difensore; la nuova nomina risulta essere stata depositata a mezzo PEC presso la Corte di appello di Torino il 1 settembre 2022 (come da copia offerta in visione dal ricorrente); il 29 dicembre 2022, la Corte di appello di Torino, preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava sospesa dall'albo, ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio dell'imputato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.; il decreto di citazione a giudizio per iJF giudizio di appello, emesso in pari data, è stato notificato i! 30 dicembre 2022 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale domiciliatario ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dell'imputato.

E' stata dunque ignorata la nomina fiduciaria in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale veniva anche eletto domicilio dall'imputato, benchè ritualmente depositata,- come documentato dalla parte negli allegati al ricorso, con modalità telematiche ben prima dell'avviso di fissazione della udienza di appello.

3. L'omessa notifica al difensore di fiducia (precedentemente nominato con nomina depositata via PEC) del decreto di citazione per i giudizio determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza; a nulla rileva, in senso contrario, che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. atteso che, ove si sia in presenza di una rtuale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ed il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", diritto riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

4. In applicazione di tali principi, assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalia Corte di appello di Torino il 02/03/2023 visti gli atri, li p•avvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del SPstituto Procu-acore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento delhi sentenza con invio; RETE: N [OSCURATO:PERSONA] ...T,prare, a ortE, apaelio d ron.ac c2 pena di in c=ri Lonrronti il mito di cui ;:i1L-1 2. L'imputato ha proposto ricorso, con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] di Domenico, articolando i motivi di seguito riportati: 2.1 Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per l'udienza del 2 marzo 2023 davanti alla Corte di appello. A supporto di tali deduzioni viene ricostruita la sequenza degli atti processuali di interesse. In data 8 settembre 2021 l'imputato aveva conferito nomina fiduciaria all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara, eleggendo domicilio presso il suo studio; il 1 agosto 2022 lo stesso aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo legale, con revoca del precedente difensore; la nuova nomina è stata depositata a mezzo PEC presso la Corte di appello di Torino il 1 settembre 2022 (come da copia non presente agli atti del fascicolo, ma allegata al ricorso); il 29 dicembre 2022, la Corte di appello di Torino, preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava sospesa dall'albo, ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 cod.proc. pen.; il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in pari data, è stato notificato il 30 dicembre 2022 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale domiciliatario dell'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata - si assume - sarebbe dunque nulla. 2.2. Con il secondo motivo ~si deduce inosservanza dell'art 161, in relazione all'art. 171, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. cod. proc. pen. La notifica per l'imputato è stata eseguita con le modalità dell'art. 161, cornma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio, anziché presso il difensore di fiducia domiciliatario [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo mai stato presente l'imputato, non vi è stata sanatoria. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio, 4. procedimento si è svolto in assenza delle parti, non essendovi stata richiesta di trattazione orale Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina dell'incartamento processuale, Cui il Collegio ha accesso, essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si evince la correttezza della prospettazione del difensore. Risulta infatti che: in data 8 settembre 2021 l'imputato aveva conferito nomina fiduciaria all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara, eleggendo domicilio presso il suo studio; in data 1 agosto 2022 lo stesso aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il medesimo legale, con revoca del precedente difensore; la nuova nomina risulta essere stata depositata a mezzo PEC presso la Corte di appello di Torino il 1 settembre 2022 (come da copia offerta in visione dal ricorrente); il 29 dicembre 2022, la Corte di appello di Torino, preso atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava sospesa dall'albo, ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio dell'imputato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.; il decreto di citazione a giudizio per iJF giudizio di appello, emesso in pari data, è stato notificato i! 30 dicembre 2022 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale domiciliatario ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dell'imputato. E' stata dunque ignorata la nomina fiduciaria in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale veniva anche eletto domicilio dall'imputato, benchè ritualmente depositata,- come documentato dalla parte negli allegati al ricorso, con modalità telematiche ben prima dell'avviso di fissazione della udienza di appello. 3. L'omessa notifica al difensore di fiducia (precedentemente nominato con nomina depositata via PEC) del decreto di citazione per i giudizio determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza; a nulla rileva, in senso contrario, che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. atteso che, ove si sia in presenza di una rtuale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ed il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", diritto riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). 4. In applicazione di tali principi, assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino per il giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così
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