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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2023

ECLI:EU:T:2023:643
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0014_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 18 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione ([OSCURATO:PERSONA]; COVID-19) (causa T‑14/21) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Mercato belga del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Belgio alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della pandemia di COVID-19 – Ricapitalizzazione – Prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 11‑14)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Insussistenza – Dimostrazione di un pregiudizio sostanziale alla posizione dell’impresa concorrente sul mercato rilevante (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 15‑33)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Impresa concorrente che dimostra un’incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Criteri di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, §§ 49, 52, 53, 54, 71 e 72] (v. punti 43‑69, 77‑85, 88‑92, 95‑100, 103‑110, 118‑123, 127, 128, 134‑136, 140‑142)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Rischio d’insolvenza della compagnia aerea in assenza della misura di ricapitalizzazione – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, a)] (v. punti 77‑85)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione diretta al raggiungimento di un interesse comune – Importanza sistemica della società beneficiaria per l’economia del paese di cui trattasi – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, b)] [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 86‑100)

7. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione [Art. 107, § 3, b), TFUE)] (v. punti 93, 94, 158, 159)

8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Incapacità della compagnia aerea di finanziarsi sul mercato per la totalità del suo fabbisogno a condizioni accessibili – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, c] (v. punti 101‑111)

9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione che costituisce la misura più adeguata e con meno possibilità di falsare la concorrenza – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 53] (v. punti 112‑123)

10. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione che comporta un meccanismo di salvaguardia contro un’espansione commerciale aggressiva del suo beneficiario – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 71] (v. punti 124‑136)

11. Aiuti concessi dagli Stati – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura necessaria per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 147‑159)

12. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 160‑166)

13. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e ricapitalizzazione a favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Valutazione della compatibilità con il principio di non discriminazione –Criteri – Obiettivo dell’aiuto – Necessità dell’aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 168‑182)

14. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Violazione della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento – Assenza [Artt. 49, 58, § 1, 100, § 2, e 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 183‑190)

15. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE] (v. punti 198‑205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] SA/NV. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica federale di Germania si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 72 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0014_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 18 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione ([OSCURATO:PERSONA]; COVID-19) (causa T‑14/21) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Mercato belga del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Belgio alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della pandemia di COVID-19 – Ricapitalizzazione – Prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità [Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 11‑14) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Insussistenza – Dimostrazione di un pregiudizio sostanziale alla posizione dell’impresa concorrente sul mercato rilevante (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 15‑33) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Impresa concorrente che dimostra un’incidenza diretta (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Criteri di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, §§ 49, 52, 53, 54, 71 e 72] (v. punti 43‑69, 77‑85, 88‑92, 95‑100, 103‑110, 118‑123, 127, 128, 134‑136, 140‑142) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Rischio d’insolvenza della compagnia aerea in assenza della misura di ricapitalizzazione – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, a)] (v. punti 77‑85) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione diretta al raggiungimento di un interesse comune – Importanza sistemica della società beneficiaria per l’economia del paese di cui trattasi – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, b)] [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 86‑100) 7. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione [Art. 107, § 3, b), TFUE)] (v. punti 93, 94, 158, 159) 8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Incapacità della compagnia aerea di finanziarsi sul mercato per la totalità del suo fabbisogno a condizioni accessibili – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 49, c] (v. punti 101‑111) 9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione che costituisce la misura più adeguata e con meno possibilità di falsare la concorrenza – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 53] (v. punti 112‑123) 10. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura di ricapitalizzazione che comporta un meccanismo di salvaguardia contro un’espansione commerciale aggressiva del suo beneficiario – Insussistenza di errori di valutazione [Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, § 71] (v. punti 124‑136) 11. Aiuti concessi dagli Stati – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Valutazione alla luce della comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto della pandemia di COVID-19 – Misura di aiuto consistente nella concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e in una ricapitalizzazione della compagnia aerea – Misura necessaria per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 147‑159) 12. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 160‑166) 13. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Concessione di un prestito a tasso d’interesse agevolato e ricapitalizzazione a favore di una compagnia aerea per indennizzare quest’ultima nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Valutazione della compatibilità con il principio di non discriminazione –Criteri – Obiettivo dell’aiuto – Necessità dell’aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 168‑182) 14. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Misura di aiuto a favore di una compagnia aerea importante per l’economia nazionale nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Violazione della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento – Assenza [Artt. 49, 58, § 1, 100, § 2, e 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 183‑190) 15. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE] (v. punti 198‑205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] SA/NV. 3) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Repubblica federale di Germania si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 72 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris