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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18791/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1588/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G.

FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2838/2018 , depositata il09/07/2018, R.G.N. 3872/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta – per quanto qui ancora rileva – da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], volta a far accertare la nullità del termine apposto a contratti di lavoro part time stipulati con la società, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di inizio del contratto impugnato e condanna della controparte al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 2.la Corte ha respinto l’appello dei lavoratori per concorrenti ragioni; in primo luogo, ha ritenuto che i tre contratti in controversia stipulati dai tre lavoratori tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 fossero assoggettati alla disciplina dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] società a totale partecipazione pubblica, sicché gli stessi non erano suscettibili di conversione in rapporti a tempoindeterminato, con esclusione anche dell’operatività dell’art. 32 della l. n. 183/2010, come, invece, richiesto dai lavoratori; pur ritenendo “assorbente” l’assunto che precede, la Corte territoriale, “per completezza”, al fine di confermare la pronuncia impugnata, ha anche condiviso le argomentazioni del primo giudice circa la specificità della causale apposta ai contratti a termine impugnati (concernente il “picco di lavoro” per la stagione invernale), la prova fornita dalla società “che evidenziava un picco nei mesi di assunzione”, il fatto che la maggior parte delle mansioni dedotte nel ricorso rientrasse “nelle attività nelle attività manutentive del manto stradale e relative pertinenze che nel periodo invernale fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico della squadra”, richiamando a sostegno anche giurisprudenza di legittimità;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente deve darsi atto che , per [OSCURATO:PERSONA] , risulta depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 27 novembre 2020, in cui si conviene la transazione anche della presente lite, con compensazione delle spese; la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (Cass.

SS.UU. n. 8980 del 2018); in coerenza con la regolamentazione delle spese effettuata in sede conciliativa, le spese vanno compensate; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare altresì atto della insussistenza - per il Cozza - dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); 2.i motivi, per quanto riguarda gli altri due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008, nonché dell’art. 11 delle disposizioni della legge in generale, criticando diffusamente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato “l’impossibilità della conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368del 2001, “con riguardo alla errata nozione del principio di specificità e di temporaneità dei motivi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato”, criticando i giudici del merito per aver ritenuto la specificità delle causali apposte ai contratti a termine; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, “in relazione allo stretto collegamento tra le mansioni svolte e la specifica ragione dell’assunzione”; con il quarto motivo si denunciala violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta raggiunta “la prova della sussistenza delle ragioni dell’assunzione con contratto a tempo determinato”;

3. il ricorso non può trovare accoglimento; il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato, atteso che la pronuncia impugnata è conforme al seguente principio di diritto, espresso proprio con riferimento ad [OSCURATO:SOCIETA] (v.

Cass. n. 19925 del 2019): “In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - , deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità” (già in precedenza v.

Cass. n. 3621 del 2018; successivamente v.

Cass. n. 4571 del 2022, Cass. n. 27126 del 2022, Cass. n. 30235 del 2022); tale orientamento ha ricevuto, di recente, un autorevole avallo dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno statuito sulla impossibilità “di ritenere costituito fra le parti, come conseguenza dell’inefficacia o nullità della clausola appositiva del termine, un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di detto rapporto o la subordinino al rispetto di forme di reclutamento finalizzate alla selezione dei più meritevoli ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione” (Cass.

SS.

UU. n. 5556 del 2023); pertanto, dal citato orientamento non è dato discostarsi; 4.una volta che una delle ragioni fondanti il decisum, di per sé autonoma e sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello proposto dai lavoratori, ha superato il vaglio di legittimità, gli altri motivi del ricorso per cassazione, che censurano le altre rationes decidendi concernenti la legittimità delle clausole appositive del termine, diventano inammissibili, per il noto canone in base al quale, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del2009),

5. conclusivamente, dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla posizione del Cozza, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza di questi ultimi, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara, avuto riguardo a [OSCURATO:PERSONA], cessata la materia del contendere, con spese compensate; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna costoro al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1588/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , L.G. FARAVELLI , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2838/2018 , depositata il09/07/2018, R.G.N. 3872/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta – per quanto qui ancora rileva – da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], volta a far accertare la nullità del termine apposto a contratti di lavoro part time stipulati con la società, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di inizio del contratto impugnato e condanna della controparte al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 2.la Corte ha respinto l’appello dei lavoratori per concorrenti ragioni; in primo luogo, ha ritenuto che i tre contratti in controversia stipulati dai tre lavoratori tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 fossero assoggettati alla disciplina dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] società a totale partecipazione pubblica, sicché gli stessi non erano suscettibili di conversione in rapporti a tempoindeterminato, con esclusione anche dell’operatività dell’art. 32 della l. n. 183/2010, come, invece, richiesto dai lavoratori; pur ritenendo “assorbente” l’assunto che precede, la Corte territoriale, “per completezza”, al fine di confermare la pronuncia impugnata, ha anche condiviso le argomentazioni del primo giudice circa la specificità della causale apposta ai contratti a termine impugnati (concernente il “picco di lavoro” per la stagione invernale), la prova fornita dalla società “che evidenziava un picco nei mesi di assunzione”, il fatto che la maggior parte delle mansioni dedotte nel ricorso rientrasse “nelle attività nelle attività manutentive del manto stradale e relative pertinenze che nel periodo invernale fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico della squadra”, richiamando a sostegno anche giurisprudenza di legittimità; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve darsi atto che , per [OSCURATO:PERSONA] , risulta depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 27 novembre 2020, in cui si conviene la transazione anche della presente lite, con compensazione delle spese; la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018); in coerenza con la regolamentazione delle spese effettuata in sede conciliativa, le spese vanno compensate; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare altresì atto della insussistenza - per il Cozza - dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); 2.i motivi, per quanto riguarda gli altri due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008, nonché dell’art. 11 delle disposizioni della legge in generale, criticando diffusamente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato “l’impossibilità della conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368del 2001, “con riguardo alla errata nozione del principio di specificità e di temporaneità dei motivi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato”, criticando i giudici del merito per aver ritenuto la specificità delle causali apposte ai contratti a termine; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, “in relazione allo stretto collegamento tra le mansioni svolte e la specifica ragione dell’assunzione”; con il quarto motivo si denunciala violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta raggiunta “la prova della sussistenza delle ragioni dell’assunzione con contratto a tempo determinato”; 3. il ricorso non può trovare accoglimento; il primo motivo di ricorso, infatti, è infondato, atteso che la pronuncia impugnata è conforme al seguente principio di diritto, espresso proprio con riferimento ad [OSCURATO:SOCIETA] (v. Cass. n. 19925 del 2019): “In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - , deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità” (già in precedenza v. Cass. n. 3621 del 2018; successivamente v. Cass. n. 4571 del 2022, Cass. n. 27126 del 2022, Cass. n. 30235 del 2022); tale orientamento ha ricevuto, di recente, un autorevole avallo dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno statuito sulla impossibilità “di ritenere costituito fra le parti, come conseguenza dell’inefficacia o nullità della clausola appositiva del termine, un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di detto rapporto o la subordinino al rispetto di forme di reclutamento finalizzate alla selezione dei più meritevoli ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione” (Cass. SS. UU. n. 5556 del 2023); pertanto, dal citato orientamento non è dato discostarsi; 4.una volta che una delle ragioni fondanti il decisum, di per sé autonoma e sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello proposto dai lavoratori, ha superato il vaglio di legittimità, gli altri motivi del ricorso per cassazione, che censurano le altre rationes decidendi concernenti la legittimità delle clausole appositive del termine, diventano inammissibili, per il noto canone in base al quale, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del2009), 5. conclusivamente, dichiarata cessata la materia del contendere avuto riguardo alla posizione del Cozza, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza di questi ultimi, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara, avuto riguardo a [OSCURATO:PERSONA], cessata la materia del contendere, con spese compensate; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna costoro al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di c
Sentenza Cassazione n. 18791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris