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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 17331/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11594-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.114/B/23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROBERTO D'AGOSTINI (studio Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO); - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1042 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 - controricorrente - Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n. 7822/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 1364/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n.7822 del 2015, accoglieva in parte l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casalvieri, averso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino, e condannava quest’ultimo al pagamento in favore dell’appellante delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità di responsabile di procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2 gennaio 1993, oltre interessi legali sui singoli crediti, con decorrenza dalle relative date di maturazione.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022

2. La lavoratrice con ricorso depositato il 9 marzo 2009, Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 aveva adito il Tribunale premettendo di essere stata assunta dal Comune di Casalvieri il 16 magio 1978, con mansioni di “scrivana-dattilografa”, inquadrata in categoria ex IV qualifica funzionale oggi categoria B, che ancora rivestiva all’attualità, deducendo essere stata delegata, dal 1995, dal Sindaco e dal Commissario prefettizio allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di ufficiale di stato civile, e di aver svolto le relative mansioni, come riportate nella sentenza di appello.

Successivamente, aveva conseguito l’abilitazione alle specifiche predette funzioni, nonché l’iscrizione presso l’Albo nazionale degli ufficiali di Stato civile del Ministero dell’interno.

Chiedeva pertanto le differenze retributive gradatamente rivendicate rispetto ai livelli D e C.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. La Corte d’Appello accoglieva la domanda proposta in via gradata relativa alle differenze retributive relative alla categoria C, alla quale andavano ricondotte le mansioni svolte dalla ricorrente, in ragione di quanto previsto dalle declaratorie contrattuali.

Ha affermato la Corte d’Appello che era evidente che i compiti disimpegnati dalla ricorrente, in possesso di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 titolo di studio di istruzione secondaria, e che Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 partecipava ad alcuni corsi di formazione specifica presso gli Uffici di stato civile ed anagrafe del Comune di Casalvieri, e veniva formalmente delegata quale ufficiale dal 1995, esorbitava dall’ambito di pertinenza del livello B, che ricomprende in sostanza gli addetti a mansioni d’ordine espletabili sulla base di conoscenze acquisibili con la scuola dell’obbligo e ricomprendente nel settore amministrativo d’ufficio la figura semplice del lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo, in partenza.

Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni, meglio specificata tra i profili quale addetto all’archivio, per rientrare invece nel livello C quali mansioni di concetto, espletabili sulla base di conoscenze acquisibili con la scuola superiore, con media complessità dei problemi, da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, svolte nel settore amministrativo nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, comportanti la raccolta l'elaborazione e l'analisi F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 dei dati, e riferibile al profilo dell’ istruttore Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 amministrativo.

La Corte d’Appello escludeva la riferibilità delle mansioni disimpegnate a livello apicale D, difettando le elevate conoscenze plurispecialistiche, normalmente derivanti da diploma di laurea, come confermato anche dall’elencazione dei profili, e la elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, ovvero il significativo grado di complessità dell’attività affidata, tale da integrare la figura dello specialista in attività amministrative.

Né, in proposito poteva attribuirsi decisivo contrario rilievo alle due delibere prodotte dalla lavoratrice, la prima con il gravame, e la seconda all’udienza del 4 novembre 2015, relative all’attribuzione del livello D ad altri dipendenti, per lo svolgimento di funzioni anche inerenti agli uffici anagrafe e stato civile, ma di cui non risultava la piena sovrapponibilità ai compiti già disimpegnati, in periodi diversi ed anteriori, dalla lavoratrice stessa.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune di Casalvieri, prospettando tre motivi di ricorso. 6.Resiste con controricorso, assistito da memoria, la lavoratrice.

CONSIDERATOF i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del dPR n. 396 Data pubblicazione 27/05/2022 del 2000.

Errata applicazione del CCNL Enti locali, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello nel procedere all’esame delle declaratorie contrattuali non aveva considerato, come esso appellato aveva dedotto nella memoria di costituzione in appello, che le funzioni dell’ufficio anagrafe e di ufficiale di stato civile sono proprie del Sindaco e possono essere delegati ad un soggetto - dipendente a tempo indeterminato, del quale non interessa la qualifica, essendo sufficiente il possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (artt. 1 e 2, del dPR n. 396 del 2000, che ha abrogato il R.D. n. 1238 del 1939, il quale all’art. 1 disponeva in modo analogo) - l’espletamento di detti compiti.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi che seguono.

Il d.lgs. n. 165 del 2001 individua le fonti del rapporto di lavoro nella legge e nella contrattazione collettiva.

1.2. L’art.1, comma 3, del dPR n. 396 del 2000 stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco “possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 straordinarie e temporalmente limitate, a tempo Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 determinato del comune, previo superamento di Data pubblicazione 27/05/2022 apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.

Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale”.

Pur nel diverso ordinamento giuridico la possibilità di delega era prevista dall’art. 1 del R.D. n. 1238 del 1939.

Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali si osserva che l’art. 17, disciplina l’indennità di specifiche responsabilità.

Si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie.

La disposizione, al comma 1, stabilisce “Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”.

Al successivo comma 2 si prevede che «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)” lettera f) “compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…) lettera i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (…)».

Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1° aprile 1999, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono demandati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo

17. In ragione del suddetto quadro normativo e negoziale, a partire dall’introduzione dell’art. 17, comma 2, lett. i, del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 CCNL enti locali 2004, per l’attività in questione è Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 prevista la corresponsione della specifica indennità, Data pubblicazione 27/05/2022 occorrendo, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa.

Per il periodo precedente, in ragione della modalità della prevista delega da parte del Sindaco, trovano applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di eventuali mansioni aggiuntive (Cass., n. 3816 del 2021, n. 28150 del 2018, n. 16094 del 2016, n. 12358 del 2014), secondo cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica nell’ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Nella specie, l’attività che il dipendente pubblico a Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 tempo determinato è chiamato a svolgere non esula dal Data pubblicazione 27/05/2022 rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell’ufficio ricoperto, e il legislatore non stabilendo ulteriori requisiti per la legittimità della delega ne ha delineato la compatibilità con i diversi profili professionali, sicché opera la regola generale desumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale.

Il comma 2 dell’art. 45 stabilisce inoltre che “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale”.

In proposito, si può ricordare come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del Sindaco non è rilevante ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d’impiego, perché, ai sensi dell’art. 1, R.. 9 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 luglio 1939 n. 1238, sull’ordinamento di stato civile, Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 l’ufficiale di stato civile in ogni comune è il Sindaco, il Data pubblicazione 27/05/2022 quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, nè la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell'impiegato, perchè ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (CdS., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., CdS., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la errata e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 201 (già art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993), in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la statuizione che ha riconosciuto l’avvenuto svolgimento di compiti inerenti ad una categoria superiore senza tenere conto del fatto che l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine del riconoscimento della retribuzione corrispondente, richiede comunque un atto formale di incarico, che nella specie mancava, così come mancava la prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli espletati.

L’atto di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Peraltro, l’art. 17, lett. i, del CCNL 1° aprile 1999, introdotto dall’art. 36, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, nel richiamare l’obbligo (previsto dall’art. 15) di destinare talune risorse ai dipendenti, prevede espressamente la possibilità di erogare un particolare compenso a favore dei lavoratori in servizio nelle diverse aree di attività ivi considerate, ove agli stessi siano stati affidati formalmente, nell’ambito delle loro attività, particolari compiti di responsabilità.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, è dedotta la violazione e falsa applicazione del CCNL dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (già art. 56 del d.lgs. n, 29 del 1993) e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.

La decisione della Corte d’Appello era comunque errata in quanto il riconoscimento della stessa retribuzione spettante per la categoria superiore era erronea, come si evinceva dall’art. 17 del CCNL, nonché dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.

La Corte d’Appello aveva F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo come sopra chiarito.

5. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 Il PresidenteNumero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11594-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.114/B/23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ROBERTO D'AGOSTINI (studio Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO); - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1042 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 - controricorrente - Data pubblicazione 27/05/2022 avverso la sentenza n. 7822/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 1364/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n.7822 del 2015, accoglieva in parte l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casalvieri, averso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino, e condannava quest’ultimo al pagamento in favore dell’appellante delle differenze retributive tra quanto spettante per il livello di inquadramento C, posizione economica C1, comprensivo di indennità di reperibilità e di indennità di responsabile di procedimento, e quanto percepito per il livello di inquadramento B, secondo la regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali applicata al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza 2 gennaio 1993, oltre interessi legali sui singoli crediti, con decorrenza dalle relative date di maturazione.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 2. La lavoratrice con ricorso depositato il 9 marzo 2009, Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 aveva adito il Tribunale premettendo di essere stata assunta dal Comune di Casalvieri il 16 magio 1978, con mansioni di “scrivana-dattilografa”, inquadrata in categoria ex IV qualifica funzionale oggi categoria B, che ancora rivestiva all’attualità, deducendo essere stata delegata, dal 1995, dal Sindaco e dal Commissario prefettizio allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di ufficiale di stato civile, e di aver svolto le relative mansioni, come riportate nella sentenza di appello. Successivamente, aveva conseguito l’abilitazione alle specifiche predette funzioni, nonché l’iscrizione presso l’Albo nazionale degli ufficiali di Stato civile del Ministero dell’interno. Chiedeva pertanto le differenze retributive gradatamente rivendicate rispetto ai livelli D e C. 3. Il Tribunale rigettava la domanda. 4. La Corte d’Appello accoglieva la domanda proposta in via gradata relativa alle differenze retributive relative alla categoria C, alla quale andavano ricondotte le mansioni svolte dalla ricorrente, in ragione di quanto previsto dalle declaratorie contrattuali. Ha affermato la Corte d’Appello che era evidente che i compiti disimpegnati dalla ricorrente, in possesso di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 titolo di studio di istruzione secondaria, e che Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 partecipava ad alcuni corsi di formazione specifica presso gli Uffici di stato civile ed anagrafe del Comune di Casalvieri, e veniva formalmente delegata quale ufficiale dal 1995, esorbitava dall’ambito di pertinenza del livello B, che ricomprende in sostanza gli addetti a mansioni d’ordine espletabili sulla base di conoscenze acquisibili con la scuola dell’obbligo e ricomprendente nel settore amministrativo d’ufficio la figura semplice del lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo, in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni, meglio specificata tra i profili quale addetto all’archivio, per rientrare invece nel livello C quali mansioni di concetto, espletabili sulla base di conoscenze acquisibili con la scuola superiore, con media complessità dei problemi, da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, svolte nel settore amministrativo nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, comportanti la raccolta l'elaborazione e l'analisi F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 dei dati, e riferibile al profilo dell’ istruttore Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 amministrativo. La Corte d’Appello escludeva la riferibilità delle mansioni disimpegnate a livello apicale D, difettando le elevate conoscenze plurispecialistiche, normalmente derivanti da diploma di laurea, come confermato anche dall’elencazione dei profili, e la elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, ovvero il significativo grado di complessità dell’attività affidata, tale da integrare la figura dello specialista in attività amministrative. Né, in proposito poteva attribuirsi decisivo contrario rilievo alle due delibere prodotte dalla lavoratrice, la prima con il gravame, e la seconda all’udienza del 4 novembre 2015, relative all’attribuzione del livello D ad altri dipendenti, per lo svolgimento di funzioni anche inerenti agli uffici anagrafe e stato civile, ma di cui non risultava la piena sovrapponibilità ai compiti già disimpegnati, in periodi diversi ed anteriori, dalla lavoratrice stessa. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune di Casalvieri, prospettando tre motivi di ricorso. 6.Resiste con controricorso, assistito da memoria, la lavoratrice. CONSIDERATOF i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del dPR n. 396 Data pubblicazione 27/05/2022 del 2000. Errata applicazione del CCNL Enti locali, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello nel procedere all’esame delle declaratorie contrattuali non aveva considerato, come esso appellato aveva dedotto nella memoria di costituzione in appello, che le funzioni dell’ufficio anagrafe e di ufficiale di stato civile sono proprie del Sindaco e possono essere delegati ad un soggetto - dipendente a tempo indeterminato, del quale non interessa la qualifica, essendo sufficiente il possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (artt. 1 e 2, del dPR n. 396 del 2000, che ha abrogato il R.D. n. 1238 del 1939, il quale all’art. 1 disponeva in modo analogo) - l’espletamento di detti compiti. 1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi che seguono. Il d.lgs. n. 165 del 2001 individua le fonti del rapporto di lavoro nella legge e nella contrattazione collettiva. 1.2. L’art.1, comma 3, del dPR n. 396 del 2000 stabilisce che le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco “possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 straordinarie e temporalmente limitate, a tempo Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 determinato del comune, previo superamento di Data pubblicazione 27/05/2022 apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale”. Pur nel diverso ordinamento giuridico la possibilità di delega era prevista dall’art. 1 del R.D. n. 1238 del 1939. Quanto alle disposizioni del CCNL Enti locali si osserva che l’art. 17, disciplina l’indennità di specifiche responsabilità. Si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie. La disposizione, al comma 1, stabilisce “Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di Numero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”. Al successivo comma 2 si prevede che «In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per (…)” lettera f) “compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C (…) lettera i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale (…)». Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1° aprile 1999, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono demandati i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17. In ragione del suddetto quadro normativo e negoziale, a partire dall’introduzione dell’art. 17, comma 2, lett. i, del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 CCNL enti locali 2004, per l’attività in questione è Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 prevista la corresponsione della specifica indennità, Data pubblicazione 27/05/2022 occorrendo, tuttavia, l’intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa. Per il periodo precedente, in ragione della modalità della prevista delega da parte del Sindaco, trovano applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allo svolgimento di eventuali mansioni aggiuntive (Cass., n. 3816 del 2021, n. 28150 del 2018, n. 16094 del 2016, n. 12358 del 2014), secondo cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica nell’ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Nella specie, l’attività che il dipendente pubblico a Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 tempo determinato è chiamato a svolgere non esula dal Data pubblicazione 27/05/2022 rapporto di impiego, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione dell’ufficio ricoperto, e il legislatore non stabilendo ulteriori requisiti per la legittimità della delega ne ha delineato la compatibilità con i diversi profili professionali, sicché opera la regola generale desumibile dagli artt. 2 e 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva e il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti ulteriori che non trovino la loro fonte nella disciplina contrattuale. Il comma 2 dell’art. 45 stabilisce inoltre che “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale”. In proposito, si può ricordare come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del Sindaco non è rilevante ai fini dell’inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d’impiego, perché, ai sensi dell’art. 1, R.. 9 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 luglio 1939 n. 1238, sull’ordinamento di stato civile, Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 l’ufficiale di stato civile in ogni comune è il Sindaco, il Data pubblicazione 27/05/2022 quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, nè la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell'impiegato, perchè ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (CdS., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., CdS., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992). 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la errata e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 201 (già art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993), in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente censura la statuizione che ha riconosciuto l’avvenuto svolgimento di compiti inerenti ad una categoria superiore senza tenere conto del fatto che l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, al fine del riconoscimento della retribuzione corrispondente, richiede comunque un atto formale di incarico, che nella specie mancava, così come mancava la prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli espletati. L’atto di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 delega, dunque, non risultava rilevante ai fini Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 dell’inquadramento in un livello economico-funzionale Data pubblicazione 27/05/2022 superiore, atteso che con lo stesso non si muta lo status giuridico del dipendente. Peraltro, l’art. 17, lett. i, del CCNL 1° aprile 1999, introdotto dall’art. 36, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, nel richiamare l’obbligo (previsto dall’art. 15) di destinare talune risorse ai dipendenti, prevede espressamente la possibilità di erogare un particolare compenso a favore dei lavoratori in servizio nelle diverse aree di attività ivi considerate, ove agli stessi siano stati affidati formalmente, nell’ambito delle loro attività, particolari compiti di responsabilità. 3. Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, è dedotta la violazione e falsa applicazione del CCNL dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (già art. 56 del d.lgs. n, 29 del 1993) e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ. La decisione della Corte d’Appello era comunque errata in quanto il riconoscimento della stessa retribuzione spettante per la categoria superiore era erronea, come si evinceva dall’art. 17 del CCNL, nonché dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giusta retribuzione ex art. 36 Cost. La Corte d’Appello aveva F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 pretermesso l’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. n. 29 del Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 17331/2022 193, nella formulazione vigente all’epoca, secondo cui Data pubblicazione 27/05/2022 deve essere retribuito l’espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., ma secondo le previsioni dei contrati collettivi, autorizzati a regolare diversamente gli effetti. 4. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo come sopra chiarito. 5. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2022.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11594/2016 Numero sezionale 1042/2022 Il PresidenteNumero di raccolta generale 17331/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m
Sentenza Cassazione n. 17331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris