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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 agosto 1957

Cassazione n. 46626/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 28/08/1957 avverso la sentenza del 03/06/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa ed ha, per quel che in questa sede rileva, disposto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di euro 47.205, in ordine ai delitti di cui al all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo a fatti di illecita detenzione di 101 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 240-bis cod. pen. e 12-sexies

I. 306/1992 in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in contante di euro

47.205. Osserva la difesa del ricorrente che la motivazione non spiegherebbe le ragioni per le quali, pur in presenza di un'attività lavorativa stabile e lecita, almeno parte della somma sequestrata non potesse essere restituita e rileva la carenza di motivazione in ordine alla pertinenza e riferibilità della somma di denaro confiscata rispetto all'imputazione contestata che riguarda la sola ipotesi di detenzione e non anche di vendita a terzi della sostanza stupefacente.

Rappresenta che la droga in sequestro non era suddivisa in dosi e che presso l'abitazione di Zaghali non era stato trovato nessuno strumento utile alla ripartizione in dosi della stessa; elementi tutti da cui deduce la genericità della motivazione della sentenza ritenuta manifestamente illogica.

Il Tribunale non avrebbe, inoltre invitato il ricorrente a dare giustificazione della provenienza illecita della somma in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione risulta invero inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso, pur interessando una decisione ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede che l'impugnazione avverso detta decisione possa avvenire esclusivamente per motivi connessi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena.

In tal senso, infatti, si è espressa questa Corte nel suo più ampio consesso (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), che ha ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti.

3. Ciò posto, il ricorrente, seppure faccia riferimento a vizi di motivazione, in realtà censura la parte della decisione che ha disposto la confisca della somma rinvenuta in contante all'esito della perquisizione, che ha consentito il contestuale sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenendo illegale la disposta misura di sicurezza patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale ha spiegato, in termini niente affatto carenti o illogici, le ragioni che hanno fatto ritenere esistenti i presupposti per la confisca della somma di denaro ex art. 240-bis cod. pen. 4.

La valorizzata circostanza secondo cui la somma di denaro di ingente importo in contante sia stata rinvenuta occultata all'interno dello stipite della porta, in uno al lavoro di operaio e alla mancata indicazione in ordine alla concreta provenienza della stessa, ha fatto ritenere che il denaro fosse di importo sproporzionato rispetto ai redditi dello stesso; né il ricorso risulta avere contraddetto la complessiva ritenuta sproporzione rispetto ai redditi percepiti, avendo invece la difesa genericamente dedotto come parte della stessa sarebbe comunque di origine lecita; evenienza che, da un lato, finisce per confermare la complessiva sproporzione della somma in concreto rinvenuta rispetto ai redditi percepiti e, dall'altro, invece di confutare la seppur sintetica motivazione che ha condotto a ritenere esistente una sproporzione tra l'ingente somma in contante ed il lavoro svolto, non prende in esame le pur valorizzate modalità di occultamento.

Non pertinente risulta la dedotta circostanza secondo cui il delitto contestato non ha ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente a terzi, non necessitando l'ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. del concreto accertamento della legittima provenienza della somma che, in presenza del delitto contestato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e della sproporzione tra il reddito del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio reale ed il valore dei beni rinvenuti nella sua disponibilità (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657), spetta all'indagato/imputato dimostrare con idonea allegazione la legittima provenienza; presunzione che, nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo superato.

5. Priva di utile valenza risulta la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe invitato il ricorrente a fornire la giustificazione della provenienza lecita del denaro.

Nel caso di confisca ex art. 240-bis cod. pen., una volta accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (nel caso sottoposto a scrutinio non efficacemente confutata), la cui prova deve essere fornita dalla pubblica accusa, la presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale può essere superata, specie quando si assuma sussistere confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2 , n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 04); prova che nel caso di specie doveva pertanto essere fornita dal ricorrente il quale avrebbe potuto, acquisire o quantomeno fornire facilmente qualora avesse potuto corroborare la tesi difensiva secondo cui detta ingente somma detenuta in contante e celata nell'infisso di casa fosse di lecita provenienza.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 01/12/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 28/08/1957 avverso la sentenza del 03/06/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Bologna che ha applicato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa ed ha, per quel che in questa sede rileva, disposto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di euro 47.205, in ordine ai delitti di cui al all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativo a fatti di illecita detenzione di 101 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 240-bis cod. pen. e 12-sexies I. 306/1992 in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in contante di euro 47.205. Osserva la difesa del ricorrente che la motivazione non spiegherebbe le ragioni per le quali, pur in presenza di un'attività lavorativa stabile e lecita, almeno parte della somma sequestrata non potesse essere restituita e rileva la carenza di motivazione in ordine alla pertinenza e riferibilità della somma di denaro confiscata rispetto all'imputazione contestata che riguarda la sola ipotesi di detenzione e non anche di vendita a terzi della sostanza stupefacente. Rappresenta che la droga in sequestro non era suddivisa in dosi e che presso l'abitazione di Zaghali non era stato trovato nessuno strumento utile alla ripartizione in dosi della stessa; elementi tutti da cui deduce la genericità della motivazione della sentenza ritenuta manifestamente illogica. Il Tribunale non avrebbe, inoltre invitato il ricorrente a dare giustificazione della provenienza illecita della somma in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione risulta invero inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso, pur interessando una decisione ex art. 444 cod. proc. pen., non incontra i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede che l'impugnazione avverso detta decisione possa avvenire esclusivamente per motivi connessi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena. In tal senso, infatti, si è espressa questa Corte nel suo più ampio consesso (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), che ha ammesso il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, sia personali che patrimoniali, che non hanno formato oggetto di accordo tra le parti. 3. Ciò posto, il ricorrente, seppure faccia riferimento a vizi di motivazione, in realtà censura la parte della decisione che ha disposto la confisca della somma rinvenuta in contante all'esito della perquisizione, che ha consentito il contestuale sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenendo illegale la disposta misura di sicurezza patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale ha spiegato, in termini niente affatto carenti o illogici, le ragioni che hanno fatto ritenere esistenti i presupposti per la confisca della somma di denaro ex art. 240-bis cod. pen. 4. La valorizzata circostanza secondo cui la somma di denaro di ingente importo in contante sia stata rinvenuta occultata all'interno dello stipite della porta, in uno al lavoro di operaio e alla mancata indicazione in ordine alla concreta provenienza della stessa, ha fatto ritenere che il denaro fosse di importo sproporzionato rispetto ai redditi dello stesso; né il ricorso risulta avere contraddetto la complessiva ritenuta sproporzione rispetto ai redditi percepiti, avendo invece la difesa genericamente dedotto come parte della stessa sarebbe comunque di origine lecita; evenienza che, da un lato, finisce per confermare la complessiva sproporzione della somma in concreto rinvenuta rispetto ai redditi percepiti e, dall'altro, invece di confutare la seppur sintetica motivazione che ha condotto a ritenere esistente una sproporzione tra l'ingente somma in contante ed il lavoro svolto, non prende in esame le pur valorizzate modalità di occultamento. Non pertinente risulta la dedotta circostanza secondo cui il delitto contestato non ha ad oggetto la cessione di sostanza stupefacente a terzi, non necessitando l'ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. del concreto accertamento della legittima provenienza della somma che, in presenza del delitto contestato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e della sproporzione tra il reddito del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio reale ed il valore dei beni rinvenuti nella sua disponibilità (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657), spetta all'indagato/imputato dimostrare con idonea allegazione la legittima provenienza; presunzione che, nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo superato. 5. Priva di utile valenza risulta la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe invitato il ricorrente a fornire la giustificazione della provenienza lecita del denaro. Nel caso di confisca ex art. 240-bis cod. pen., una volta accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (nel caso sottoposto a scrutinio non efficacemente confutata), la cui prova deve essere fornita dalla pubblica accusa, la presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale può essere superata, specie quando si assuma sussistere confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2 , n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 04); prova che nel caso di specie doveva pertanto essere fornita dal ricorrente il quale avrebbe potuto, acquisire o quantomeno fornire facilmente qualora avesse potuto corroborare la tesi difensiva secondo cui detta ingente somma detenuta in contante e celata nell'infisso di casa fosse di lecita provenienza. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 01/12/2021. Il Consigliere estensore
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