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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 25987/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett.

C, in riferimento all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato in diritto, atteso che il giudice acquisisce nel processo le prove documentali richieste dalle parti o comunque necessarie ai fini del decidere, dovendo solo la parte richiedente offrire il documento in lettura alle altre parti, che hanno facoltà di esporre le ragioni del dissenso ad una tale acquisizione, senza che tuttavia sia richiesto alcun consenso esplicito alla acquisizione del dato meramente documentale (Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, Rv. 270218 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. C, in riferimento all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato in diritto, atteso che il giudice acquisisce nel processo le prove documentali richieste dalle parti o comunque necessarie ai fini del decidere, dovendo solo la parte richiedente offrire il documento in lettura alle altre parti, che hanno facoltà di esporre le ragioni del dissenso ad una tale acquisizione, senza che tuttavia sia richiesto alcun consenso esplicito alla acquisizione del dato meramente documentale (Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, Rv. 270218 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 25987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris