CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18638-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 236, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1521/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ff1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tra il 2008 ed il 2009 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata) stipulò due contratti di leasing con la società [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto "sistemi informatici" (non meglio descritti dalle parti). Nel 2011 la [OSCURATO:SOCIETA] cedette la propria azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la IP"). 2. Nel 2012, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di leasing contrattualmente dovuti da parte della IP, la Unicredit risolse unilateralmente i contratti di leasing, ed ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo nei confronti della IP avente ad oggetto il pagamento dei canoni già scaduti e di quelli ancora dovuti. 3. La IP propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di non aver mai rinvenuto i beni oggetto del contratto di leasing nel complesso dei beni aziendali acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]; e che comunque i canoni non ancora scaduti non erano dovuti alla concedente, in virtù dell'articolo 1526 c.c. Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- In ogni caso, l'opponente chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale chiese di essere manlevata in caso di rigetto dell'opposizione. 4. Con sentenza 26 agosto 2016 n. 2582 il Tribunale di Brescia rigettò l'opposizione, nonché la domanda di manleva formulata dall'opponente contro la [OSCURATO:SOCIETA], già posta in liquidazione ed ammessa al concordato preventivo. La sentenza venne appellata dalla IP. 5. Con sentenza 17 ottobre 2019 n. 1521 la Corte d'appello di Brescia rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) la IP era succeduta ope legis ex art. 2558 c.c. alla [OSCURATO:SOCIETA] nella veste di utilizzatore, dal momento che i beni oggetto del contratto di leasing erano espressamente indicati nel contratto di vendita dell'azienda; -) la circostanza che la società concedente non avesse consentito espressamente alla cessione era irrilevante, dal momento che tale assenso doveva ritenersi manifestato per facta concludentia; -) il motivo d'appello con cui la IP aveva impugnato il rigetto della domanda di manleva da essa formulata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile per difetto di decisività, dal momento che il Tribunale aveva rigettato la domanda sul presupposto che la cedente non aveva assunto nessuna garanzia nei confronti della cessionaria concernente i debiti verso il concedente, e tale ratio decidendi non era stata appellata; -) le prove per testi richieste dalla IP erano inammissibili; -) infine , la Corte d'appello ha ritenuto che il rigetto dei motivi di impugnazione sovraesposti comportasse "l'assorbimento" del motivo d'appello con cui la IP aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima ritenne "non contestato" il quantum Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- debeatur e non applicabile l'articolo 1526 c.c. (questione così decisa sul presupposto che la Unicredit avesse chiesto non la risoluzione del contratto, ma la condanna dell'utilizzatore all'esecuzione coattiva di esso). 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla IP con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la Unicredit. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1406, 2558 e 2697 c.c., nonché "delle condizioni generali dei contratti di leasing". La censura investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto della cessione d'azienda, la IP fosse obbligata a pagare i canoni di leasing nei confronti della Unicredit. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe commesso due errori: -) avere ritenuto perfezionata la cessione dei contratti di leasing dalla originaria utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA] alla IP per effetto della cessione d'azienda; -) avere ritenuto perfezionata la cessione dei contratti di leasing nonostante questi ultimi vietassero all'utilizzatore di cedere il contratto "senza il preventivo consenso scritto della concedente". 1.1. Il motivo è infondato in quanto: a) la cessione del contratto è un effetto legale della cessione d'azienda, sicché nessun'altra manifestazione di consenso è necessaria da parte del ceduto; R:c. 2020 n. 18638 sez. M3 ud. 28-06-2022 -4- b) il consenso del ceduto è infatti condizione di efficacia, e non di validità, della cessione stessa nei suoi confronti; c) qualunque diritto attribuito da un contratto è disponibile e quindi rinunciabile, e la rinuncia può avvenire con una manifestazione di volontà che può essere tanto espressa quanto tacita: correttamente dunque la Unicredit poteva manifestare la propria adesione alla cessione anche solo per facta concludentia; d) gli atti per i quali la legge esige la forma scritta ad substantiam sono tassativi, e tra questi non rientra il consenso alla cessione d'un contratto di leasing. 2. Col secondo motivo la ricorrente invoca sia il vizio di violazione di legge (assume violati gli articoli 100 e 106 c.p.c.); sia il vizio di nullità della sentenza per "motivazione insufficiente e/o apparente". Al di là di tali indicazioni contenute nell'epigrafe del motivo, nell'illustrazione è censurata la decisione (definita "illecita") con cui la Corte d'appello ha rigettato la domanda di manleva formulata dalla IP nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato "inammissibile per estraneità alla ratio decidendi" il motivo d'appello con cui la IP aveva impugnato il rigetto della sua domanda di manleva. La questione del diritto alla manleva vantato dalla IP, pertanto, in appello si concluse con una pronuncia pregiudiziale di rito: l'inammissibilità dell'appello. L'odierna ricorrente, incurante di tale ratio decidendi, col proprio ricorso per cassazione torna ora a sostenere che la sua domanda di Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -5- manleva doveva essere accolta "perché sostanzialmente incentrata sulla mancata consegna dei beni". Una censura, dunque, che investe il merito della questione, senza censurare il giudizio di inammissibilità formulato dalla decisione impugnata. 3. Col terzo motivo la ricorrente impugna il rigetto del motivo d'appello con cui si era doluta della mancata ammissione della prova per testi. Nella illustrazione del motivo si sviluppa una censura così riassumibile: -) in primo grado la IP aveva chiesto di provare per testimoni che "non vi era corrispondenza tra il valore dei beni oggetto del contratto di leasing e il valore dei beni presenti in azienda al momento della cessione"; -) tale prova era intesa a dimostrare che, al momento in cui la IP entrò in possesso dell'azienda, i beni oggetto del contratto di leasing non ne facevano parte; -) erroneamente, pertanto, il giudice d'appello ritenne irrilevante tale richiesta istruttoria. 3.1. Ti motivo è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto il motivo è inammissibile perché il giudizio sulla rilevanza della prova non è censurabile in sede di legittimità (come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, al § 4.1 della motivazione, ove si afferma: "le valutazioni che il giudice è chiamato a compiere in ordine alla rilevanza di mezzi di prova [sono] riservate in via esclusiva al giudice di merito"). Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -6- 3.2. In ogni caso il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza: ed infatti la circostanza che i beni oggetto del leasing fossero o non fossero presenti in azienda al momento della cessione di quest'ultima, è questione che attiene ai rapporti tra IP e [OSCURATO:SOCIETA], e che certo non avrebbe esonerato la IP dall'obbligo di pagamento dei canoni. 4. Col quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1186 e 1526 c.c. L'illustrazione del motivo esordisce affermando che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha "alcun interesse a contestare il mancato pagamento dei canoni o l'ammontare degli stessi", in quanto la IP "non è subentrata nei contratti di leasing". Premesso ciò, il motivo prosegue giustapponendo varie deduzioni così riassumibili: -) la Corte d'appello ha ritenuto che la Unicredit, con ricorso per decreto ingiuntivo, domandò non già la risoluzione del contratto, ma la condanna della IP all'esecuzione di esso; -) tuttavia, poiché la IP non aveva mai ricevuto in consegna i beni oggetto di leasin(g, nessun contratto poteva esistere tra questa e la Unicredit; -) di conseguenza, la Unicredit non avrebbe potuto chiedere la condanna all'adempimento del contratto; -) in ogni caso le stesse condizioni generali del contratto di leasing prevedevano che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente fosse obbligato a domandare la risoluzione del contratto, senza alcuna facoltà di scelta fra risoluzione e condanna all'esecuzione; -) infine, anche ad ammettere che il contratto di leasing fosse risolto per inadempimento della società utilizzatrice, la società concedente Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -7- avrebbe dovuto comunque restituire i canoni già riscossi, al netto delle compenso per l'uso della cosa. 4.1. Ritiene la Corte - nell'esercizio del proprio potere-dovere di qualificare ed interpretare il ricorso per cassazione - che nel motivo in esame debbano ravvisarsi tre distinte censure. Con una prima censura (p. 20) la società ricorrente deduce in buona sostanza che, non avendo mai concluso alcun contratto con la società Unicredit, non poteva neanche essere condannata al pagamento dei canoni insoluti. Tale censura resta assorbita dal rigetto dei motivi di ricorso già esaminati. 4.2. Con una seconda censura (p. 21) la società ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che la Unicredit potesse legittimamente domandare la condanna deyll'utilizzatore all'esecuzione del contratto, dal momento che quest'ultimo in caso di inadempimento dell'utilizzatore non consentiva al concedente alcuna scelta fra risoluzione ed esecuzione del contratto, ma lo obbligava ad optare per la risoluzione. Tale censura è inammissibile in quanto investe l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito, e cioè un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. 4.3. Con una terza censura, infine (p. 22), la ricorrente deduce che nella detetininazione del quantum debeatur si sarebbe dovuto tenere conto dell'obbligo della società concedente di restituire i canoni già riscossi, al netto delle compenso per l'uso della cosa, secondo quanto stabilito dall'articolo 1526 c.c. Ric. 2020 n. 18638 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -8- Anche tale censura è inammissibile. Il giudice di primo grado, con statuizione confermata dalla Corte d'appello, ha ritenuto che la società concedente Unicredit "non aveva mai comunicato la risolu.zione del contratto, avendo invece agito per l'inadempimento invocando la decaden.a del beneficio del termine". Una valutazione di questo tipo ha ad oggetto l'interpretazione d'un atto negoziale: sicché, giusta o sbagliata che fosse, essa costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non una valutazione in diritto: di conseguenza essa non è sindacabile in questa sede. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizi9 zdi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.000, A 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs