CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione complessiva della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello oltre che manifestamente infondato visto che, determinata la pena base nel minimo ed alla luce delle riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, non oggetto di contestazione, ex art. 69, quarto comma, cod. pen. è precluso ogni diverso bilanciamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/