CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 21137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.2.2eko sul ricorso iscritto al n. 12982 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - ricorrente - controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1812/6/2014, depositata in data 11 novembre 2014; nonché: sul ricorso iscritto al numero 27195 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pietrovolpe©pecavvocatitrieste.it del medesimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 471/24/2016, depositata in data 6 aprile 2016; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: relativamente al procedimento RG n. 12982/2015, dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto separati ricorsi avverso gli atti di annullamento parziale delle iscrizioni a ruolo emessi dal concessionario per la riscossione per gli anni 2002-2005 a seguito della sentenza della Commissione tributaria 2provinciale di Venezia n. 79/06/2010 (confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Veneto) che aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti avverso i presupposti avvisi di accertamento, rideterminando il reddito imponibile in base ad una minore percentuale di ricarico; la Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva accolto i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello, avendo ritenuto inammissibili i ricorsi proposti in primo grado, attesa la non autonoma impugnabilità, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, della comunicazione di sgravio delle cartelle di pagamento, non costituendo atto di riscossione; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso per la cassazione il contribuente affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; relativamente al procedimento RG n. 27195/16, dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che, a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 79/06/2010, che aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti avverso i presupposti avvisi di accertamento, rideterminando il reddito imponibile in base ad una minore percentuale di ricarico, l'agente per la riscossione aveva notificato la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 68, d.lgs. n. 546/1992; avverso la suddetta cartella di pagamento il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e il contribuente appello incidentale per i motivi non esaminati dal giudice di primo grado; 3la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale del contribuente; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza resa a seguito dell'adunanza del giorno 10 novembre 2021, ha preliminarmente disposto la riunione al procedimento RG. n. 22722/13 dei procedimenti RG. n. 12982/15 e RG. n. 27195/16, attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi; inoltre, con la medesima pronuncia, ha dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, il procedimento RG. n. 22722/2013, ed in ordine ai procedimenti RG. n. 12982/15 e RG. n. 27195/16, ha rinviato la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti termine per fornire chiarimenti rispettivamente in ordine alla estinzione del giudizio per tutti gli anni in contestazione nonché in ordine agli effetti dello sgravio della cartella di pagamento (oggetto del ricorso RG. n. 27195/16) sugli atti di annullamento (parziale) delle iscrizioni a ruolo (oggetto del ricorso RG. n. 12982/15); ritenuto che: il presente giudizio ha riguardo unicamente ai giudizi riuniti di cui ai procedimenti RG. n. 12982/15 e RG. n. 27195/16, atteso che sul procedimento RG. n. 22722/13 questa Corte ha già pronunciato dichiarando l'estinzione del giudizio; con riferimento, quindi, ai giudizi riuniti, ora all'esame, va dato atto che l'Agenzia delle entrate, con nota del 28 gennaio 2022, ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in particolare, ha evidenziato che, relativamente al procedimento RG. n. 12982/15, poiché lo stesso ha riguardo alla contestazione delle 4comunicazioni dei provvedimenti di annullamento di iscrizione a ruolo conseguente alla pronuncia della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 79/06/10, l'intervenuta definizione agevolata sugli atti presupposti, relativamente alla quale è stata dall'ufficio valutata la regolarità, comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; parimenti, con riferimento al procedimento n. 27195/2016, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo effettuata a seguito della pronuncia della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 79/06/10, l'intervenuta definizione agevolata sugli atti presupposti, relativamente alla quale è stata dall'ufficio valutata la regolarità, comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; relativamente al procedimento RG. n. 12982/15 il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di associarsi alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; come evidenziato dall'Agenzia delle entrate, la definizione agevolata relativa agli atti presupposti, con conseguente pronuncia di estinzione del procedimento RG. n. 22722/13, ha fatto venire meno ogni ragione del contendere relativamente agli atti successivi per il quali si sono instaurati i contenziosi ora in esame (RG. n. 12982/15 e RG. n. 27195/16), con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dei procedimenti riuniti e la compensazione delle spese di lite; P.Q.Mpronunciando sui procedimenti riuniti RG. n. 12982/15 e RG. n. 27195/16), dichiara l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2022. Il Presidente „\ sDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 04 LU G 2022 [OSCURATO:PERSONA] Sab Inft9 Beo e 6