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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 luglio 2024

Cassazione n. 37347/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina del 13/11/2023, ritenendo non allegato all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio come prescritto dall'art. 581 comma 1 ter cod.proc. pen., introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) in base al quale: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

2. Avverso la decisione del Tribunale di Latina ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp.

Att. cod. proc. pen., che all'atto di appello, in realtà era stato allegato atto di nomina ed elezione di domicilio, come previsto dall'art. 50 comma 1 ter cod. cod.proc.pen.

Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.

Il difensore di parte civile ha chiesto, con memoria inviata telematicamente il 25 luglio 2024, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. La nuova disposizione dell'art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., come introdotta dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 riproduce quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega legge 27 settembre 2021, n. 134: "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge: "{ . .111 comma 1 ter dell' art.581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce una ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'innpugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione".

La nuova disposizione dell'art.581, comma Iter cod. proc. pen. si coordina: -con l'art. 157-ter comnna terzo cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) secondo cui: "In caso di innpugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater'; -con il novellato art. 164 cod. proc. pen. la cui attuale rubrica è "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio" che stabilisce che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.".

La nuova formulazione di quest'ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era "Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]".

La eliminazione di siffatta disposizione, che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza ai primo graao non puo -utilizzare '« la atcniarazione o eiezione ai aomiciiio nei precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.

La conseguenza immediata è che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. 1.2.Nella fattispecie in esame risulta, tuttavia, che all'atto di appello era stato allegato atto di nomina e di elezione di domicilio come prescritto dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., trasmesso dal difensore a mezzo pec, sicchè l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.

La tesi difensiva sostenuta dal difensore di parte civile in memoria- sulla presunta invalidità dell'atto di elezione di domicilio in quanto la firma dell'imputato non sarebbe stata corredata della sottoscrizione "per autentica" da parte del difensore- introduce un argomento del tutto inedito e che va oltre le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, non risultando dalla motivazione alcun accenno al profilo indicato dalla parte civile.

Inoltre, secondo l'insegnamento di questa Corte « ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione.

In questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione» ( in motivazione Sez. 5, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651-01).

Nella fattispecie, gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), sono stati depositati unitamente all'impugnazione sicché l'autenticazione della sottoscrizione può ritenersi implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC.

2. Conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Latina per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina del 13/11/2023, ritenendo non allegato all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio come prescritto dall'art. 581 comma 1 ter cod.proc. pen., introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) in base al quale: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". 2. Avverso la decisione del Tribunale di Latina ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. Att. cod. proc. pen., che all'atto di appello, in realtà era stato allegato atto di nomina ed elezione di domicilio, come previsto dall'art. 50 comma 1 ter cod. cod.proc.pen. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina. Il difensore di parte civile ha chiesto, con memoria inviata telematicamente il 25 luglio 2024, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. La nuova disposizione dell'art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 riproduce quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega legge 27 settembre 2021, n. 134: "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge: "{ . .111 comma 1 ter dell' art.581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce una ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'innpugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione". La nuova disposizione dell'art.581, comma Iter cod. proc. pen. si coordina: -con l'art. 157-ter comnna terzo cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) secondo cui: "In caso di innpugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater'; -con il novellato art. 164 cod. proc. pen. la cui attuale rubrica è "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio" che stabilisce che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.". La nuova formulazione di quest'ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era "Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]". La eliminazione di siffatta disposizione, che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza ai primo graao non puo -utilizzare '« la atcniarazione o eiezione ai aomiciiio nei precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immediata è che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. 1.2.Nella fattispecie in esame risulta, tuttavia, che all'atto di appello era stato allegato atto di nomina e di elezione di domicilio come prescritto dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., trasmesso dal difensore a mezzo pec, sicchè l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. La tesi difensiva sostenuta dal difensore di parte civile in memoria- sulla presunta invalidità dell'atto di elezione di domicilio in quanto la firma dell'imputato non sarebbe stata corredata della sottoscrizione "per autentica" da parte del difensore- introduce un argomento del tutto inedito e che va oltre le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, non risultando dalla motivazione alcun accenno al profilo indicato dalla parte civile. Inoltre, secondo l'insegnamento di questa Corte « ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. In questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione» ( in motivazione Sez. 5, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651-01). Nella fattispecie, gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), sono stati depositati unitamente all'impugnazione sicché l'autenticazione della sottoscrizione può ritenersi implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC. 2. Conclusivamente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Latina per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli at
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