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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 28691/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27077/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]

V. [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n.18, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].

FIRENZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PUBBL -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1009/2017 depositata il18/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrono con tre motivi avversati dall’Agenzia delle Entrate con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe, reiettiva dell’appello contro la decisione di primo grado con la quale, per quanto interessa, era stata confermata la rendita attribuita ad alcune loro unità immobiliari nel Comune di Lastra a Signa dall’Agenzia del Territorio con la riduzione per due unità riconosciuta in corso di causa dalla stessa Agenzia, ed era stata confermata, tranne che per quanto conseguente a detta riduzione, la pretesa avanzata dal Comune per ICI, calcolata sulla rendita, degli anni 2009-2011.

In particolare trattavasi delle unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, e distinte nel catasto al figlio 6, part. 258, sub. 200, sub 201 cat.

A/1 classe3, sub. 202 203 e 204, cat.

A/2 classe 4; sub 205 A/10 classe 1 e sub 206 cat.

C/6 classe

7. Le unità per le quali in corso di causa era stata riconosciuta la riduzione della rendita originariamente attribuita erano quelle distinte come sub 200 e sub 201;

2. al punto 4 di pagina 20 del ricorso viene chiesto che la sentenza impugnata “… venga cassata anche [per quanto concerne] la decisione in ordine alla condanna alle spese di lite”.

La richiesta non è formulata con un autonomo motivo di ricorso ma è formulata come sollecitazione alla Corte.

Il virgolettato segue infatti a queste parole: “Poiché la condanna alla spese legali segue la soccombenza, l’erroneità della decisione della commissione tributaria regionale comporta la necessità che …”;

3. il Comune di Lastra a Signa è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo, articolato, motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 e n.5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 132, 112 e 277 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omessa decisione sulle domande e istanze contenute nei ricorsi di primo grado nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 della l. 21 novembre 200, n.342 .

Deducono i ricorrenti di avere contestato la illegittima applicazione retroattiva della rendita loro notificata solo nel 2014 tramite la notifica, da parte del Comune, degli atti impositivi.

Lamentano che la CTR non si sia pronunciata su, e non abbia accolto detta contestazione;

2. il motivo è infondato.

2.1. L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che al primo comma che, “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

L’art. 74, al terzo comma che qui particolarmente interessa, prevede che “Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita.

I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’art.2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni”.

2.2. In primo luogo, la CTR, con il confermare, salvo che per quanto conseguente al riconoscimento da parte della Agenzia della minor rendita per le due unità immobiliari distinte in catasto come sub. 200 e 201, la pretesa impositiva avanzata dal Comune per gli anni 2009-2011 sulla base della rendita notificata -come è pacifico in causa- nel 2014 e, come ricordato dall’Agenzia a pagina 13 del controricorso, già in atti fino dal 14.10.1999, si è espressa implicitamente ma inequivocabilmente in senso reiettivo sulla contestazione sollevata dai ricorrenti.

Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile.

2.3. In secondo luogo, la CTR ha applicato in modo corretto e non falso il terzo comma dell’art. 74 cit.

La Corte ha precisato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art.74, comma 3, della l. n.342 del 2000, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita” (Cass.9/06/2017, n.14400).

Va, inoltre, richiamato il disposto dell' art. 74, L. n. 342 del 2000, comma 1, a mente del quale, "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".

La Corte ha affermato che da tale disposto segue che la necessità della notificazione degli "atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" costituisce condizione di efficacia degli stessi soltanto dalla data indicata nella norma, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione” (Cass. 14440/2017, cit.; Cass. 5 maggio 2010, n. 10801).

Ne consegue che, avuto riguardo al regime degli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, la CTR ha ben ritenuto che il Comune di Lastra a Signa poteva calcolare legittimamente l'imposta in base alla rendita in atti dal 14 ottobre 1999, anche in mancanza di previa notificazione di questa, e l'ICI dovuta per anni precedenti la notificazione dell'atto impositivo (16 ottobre 2014) è stata correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita dal competente Ufficio, ancorché non preventivamente notificata;

3. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato;

4. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 7, 61 e 75 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n.1142 nonché del d.m. 2 agosto 1969.

Deducono i ricorrenti, con specifico riguardo a due delle unità in questione e precisamente alla “particella 258 sub. 200” e alla “particella 258 sub. 201”, che la CTR ritenendone corretto il classamento nella categoria A/1 classe 3, ha violato dette disposizioni in quanto ha fatto riferimento non già alla destinazione e alle caratteristiche delle due unità singolarmente considerate ma alle caratteristiche dell’edificio condominiale in cui erano inserite e per di più alle caratteristiche che l’edificio aveva in origine (“nel 1968”) senza considerare che le due unità presentavano irregolarità sia per le altezze (inferiori in alcuni locali a 2,70 m.) sia per le dimensioni tali da essere insuscettive di “piena abitabilità”, presentavano una consistenza inferiore a quella accertata dall’ufficio, non avevano caratteristiche di signorilità dato che i finimenti e i serramenti non erano affatto di pregio, né tali caratteristiche signorili erano più proprie del condominio dopo che, nel 1985, era stato frazionato con l’inserimento anche di uffici e con la trasformazione del campo da tennis in parcheggio ad uso di tutti i condomini;

5. Il motivo è inammissibile perché, attraverso la denuncia di violazione di leggi, mira a veicolare di fronte a questa Corte di legittimità questioni valutative affidate alla decisione, non sindacabile nel merito, dei giudici di secondo grado e da essi -va aggiunto- decise in senso conforme alla CTP.

Quest’ultima, come riportato nel controricorso, aveva dichiarato che “il classamento appare corretto alla luce delle seguenti considerazioni: le unità immobiliari sono poste in collina, vicino al centro urbano in zona residenziale, il fabbricato è libero su tutti i lati ed è circondato da resede condominiale dotato di alberi e di prato all’inglese.

Sin dall’origine ai subalterni 200 e 201 era stata attribuita la cat.

A/1 classe 3 anche confrontando con l’unità tipo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la categoria e la classe attribuita è quella che più si avvicina per caratteristiche requisiti e condizioni all’immobile di cui si discute.

I due subalterni hanno rispettivamente una superficie di circa 249 e 264 mq ed il conteggio dei vani redatto nella memoria di costituzione dell’ufficio è avvalorato dalle planimetrie prodotte”.

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado dopo averne ripetuto esattamente gli accertamenti aggiungendo che l’unità immobiliare avente una superficie di 249 metri quadri aveva “adeguati impianti”.

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulle eccezioni sollevate dai contribuenti contro la sentenza di primo grado riguardo alla consistenza e al classamento delle unità sub 202, 203, 204 e 205.

6. Il motivo è fondato atteso che in effetti la CTR si è concentrata solo sul classamento dei sub 200 e

201. Niente ha detto con riguardo alle altre unità immobiliari.

7. In conclusione: il terzo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il secondo va dichiarato inammissibile.

In relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27077/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n.18, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. FIRENZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PUBBL -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1009/2017 depositata il18/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrono con tre motivi avversati dall’Agenzia delle Entrate con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe, reiettiva dell’appello contro la decisione di primo grado con la quale, per quanto interessa, era stata confermata la rendita attribuita ad alcune loro unità immobiliari nel Comune di Lastra a Signa dall’Agenzia del Territorio con la riduzione per due unità riconosciuta in corso di causa dalla stessa Agenzia, ed era stata confermata, tranne che per quanto conseguente a detta riduzione, la pretesa avanzata dal Comune per ICI, calcolata sulla rendita, degli anni 2009-2011. In particolare trattavasi delle unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato condominiale, e distinte nel catasto al figlio 6, part. 258, sub. 200, sub 201 cat. A/1 classe3, sub. 202 203 e 204, cat. A/2 classe 4; sub 205 A/10 classe 1 e sub 206 cat. C/6 classe 7. Le unità per le quali in corso di causa era stata riconosciuta la riduzione della rendita originariamente attribuita erano quelle distinte come sub 200 e sub 201; 2. al punto 4 di pagina 20 del ricorso viene chiesto che la sentenza impugnata “… venga cassata anche [per quanto concerne] la decisione in ordine alla condanna alle spese di lite”. La richiesta non è formulata con un autonomo motivo di ricorso ma è formulata come sollecitazione alla Corte. Il virgolettato segue infatti a queste parole: “Poiché la condanna alla spese legali segue la soccombenza, l’erroneità della decisione della commissione tributaria regionale comporta la necessità che …”; 3. il Comune di Lastra a Signa è rimasto intimato; considerato che: 1. con il primo, articolato, motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 e n.5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 132, 112 e 277 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omessa decisione sulle domande e istanze contenute nei ricorsi di primo grado nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 della l. 21 novembre 200, n.342 . Deducono i ricorrenti di avere contestato la illegittima applicazione retroattiva della rendita loro notificata solo nel 2014 tramite la notifica, da parte del Comune, degli atti impositivi. Lamentano che la CTR non si sia pronunciata su, e non abbia accolto detta contestazione; 2. il motivo è infondato. 2.1. L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che al primo comma che, “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. L’art. 74, al terzo comma che qui particolarmente interessa, prevede che “Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’art.2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni”. 2.2. In primo luogo, la CTR, con il confermare, salvo che per quanto conseguente al riconoscimento da parte della Agenzia della minor rendita per le due unità immobiliari distinte in catasto come sub. 200 e 201, la pretesa impositiva avanzata dal Comune per gli anni 2009-2011 sulla base della rendita notificata -come è pacifico in causa- nel 2014 e, come ricordato dall’Agenzia a pagina 13 del controricorso, già in atti fino dal 14.10.1999, si è espressa implicitamente ma inequivocabilmente in senso reiettivo sulla contestazione sollevata dai ricorrenti. Non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile. 2.3. In secondo luogo, la CTR ha applicato in modo corretto e non falso il terzo comma dell’art. 74 cit. La Corte ha precisato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art.74, comma 3, della l. n.342 del 2000, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita” (Cass.9/06/2017, n.14400). Va, inoltre, richiamato il disposto dell' art. 74, L. n. 342 del 2000, comma 1, a mente del quale, "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita". La Corte ha affermato che da tale disposto segue che la necessità della notificazione degli "atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati" costituisce condizione di efficacia degli stessi soltanto dalla data indicata nella norma, giacché per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l'ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione” (Cass. 14440/2017, cit.; Cass. 5 maggio 2010, n. 10801). Ne consegue che, avuto riguardo al regime degli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, la CTR ha ben ritenuto che il Comune di Lastra a Signa poteva calcolare legittimamente l'imposta in base alla rendita in atti dal 14 ottobre 1999, anche in mancanza di previa notificazione di questa, e l'ICI dovuta per anni precedenti la notificazione dell'atto impositivo (16 ottobre 2014) è stata correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita dal competente Ufficio, ancorché non preventivamente notificata; 3. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato; 4. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 7, 61 e 75 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n.1142 nonché del d.m. 2 agosto 1969. Deducono i ricorrenti, con specifico riguardo a due delle unità in questione e precisamente alla “particella 258 sub. 200” e alla “particella 258 sub. 201”, che la CTR ritenendone corretto il classamento nella categoria A/1 classe 3, ha violato dette disposizioni in quanto ha fatto riferimento non già alla destinazione e alle caratteristiche delle due unità singolarmente considerate ma alle caratteristiche dell’edificio condominiale in cui erano inserite e per di più alle caratteristiche che l’edificio aveva in origine (“nel 1968”) senza considerare che le due unità presentavano irregolarità sia per le altezze (inferiori in alcuni locali a 2,70 m.) sia per le dimensioni tali da essere insuscettive di “piena abitabilità”, presentavano una consistenza inferiore a quella accertata dall’ufficio, non avevano caratteristiche di signorilità dato che i finimenti e i serramenti non erano affatto di pregio, né tali caratteristiche signorili erano più proprie del condominio dopo che, nel 1985, era stato frazionato con l’inserimento anche di uffici e con la trasformazione del campo da tennis in parcheggio ad uso di tutti i condomini; 5. Il motivo è inammissibile perché, attraverso la denuncia di violazione di leggi, mira a veicolare di fronte a questa Corte di legittimità questioni valutative affidate alla decisione, non sindacabile nel merito, dei giudici di secondo grado e da essi -va aggiunto- decise in senso conforme alla CTP. Quest’ultima, come riportato nel controricorso, aveva dichiarato che “il classamento appare corretto alla luce delle seguenti considerazioni: le unità immobiliari sono poste in collina, vicino al centro urbano in zona residenziale, il fabbricato è libero su tutti i lati ed è circondato da resede condominiale dotato di alberi e di prato all’inglese. Sin dall’origine ai subalterni 200 e 201 era stata attribuita la cat. A/1 classe 3 anche confrontando con l’unità tipo del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la categoria e la classe attribuita è quella che più si avvicina per caratteristiche requisiti e condizioni all’immobile di cui si discute. I due subalterni hanno rispettivamente una superficie di circa 249 e 264 mq ed il conteggio dei vani redatto nella memoria di costituzione dell’ufficio è avvalorato dalle planimetrie prodotte”. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado dopo averne ripetuto esattamente gli accertamenti aggiungendo che l’unità immobiliare avente una superficie di 249 metri quadri aveva “adeguati impianti”. 5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulle eccezioni sollevate dai contribuenti contro la sentenza di primo grado riguardo alla consistenza e al classamento delle unità sub 202, 203, 204 e 205. 6. Il motivo è fondato atteso che in effetti la CTR si è concentrata solo sul classamento dei sub 200 e 201. Niente ha detto con riguardo alle altre unità immobiliari. 7. In conclusione: il terzo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il secondo va dichiarato inammissibile. In relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa
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