CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure — relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione), con particolare riferimento al difetto dell'elemento psicologico, non essendo la condotta dell'imputato diretta ad opporsi ad un atto di ufficio del Pubblico Ufficiale, ma a contestare una contravvenzione già elevata nei suoi confronti — sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea che dalle dichiarazioni del teste era emerso che l'imputato, con minacce inequivocabilmente dotate di potenzialità intimidatoria, aveva inteso volontariamente coartare la libertà di azione del Pubblico Ufficiale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.M