Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 28250/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33482-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 303/2017; [OSCURATO:PERSONA] contributi lavoratori autonomi R.G.N.33482/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 10.5.2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a condannare INARCASSA alla corresponsione della pensione di anzianità; che avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, INARCASSA ha depositato memoria con allegati atto di rinuncia al ricorso per cassazione e relativa accettazione, avendo nelle more le parti transatto la lite; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33482-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 303/2017; [OSCURATO:PERSONA] contributi lavoratori autonomi R.G.N.33482/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 10.5.2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a condannare INARCASSA alla corresponsione della pensione di anzianità; che avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, INARCASSA ha depositato memoria con allegati atto di rinuncia al ricorso per cassazione e relativa accettazione, avendo nelle more le parti transatto la lite; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le sp
Sentenza Cassazione n. 28250/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris