CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 29388-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tevere n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 572/02/2020della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 4 .02 .20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dal ricorso si evince che [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. impugnòil diniego opposto dall’Agenzia delle entrate all ’ istanza di rimborso dell’importo di € 6 2.014,0 0 a titolo di iva, riferito ad operazioni attive Iva –RSA -Operazioni esenti –Configurabilità RGN 29367/2019 Consigliere rel. Federici erroneamente ritenute assoggettate al regime della esenzione, e pertanto non portatoin detrazione nell’anno d’imposta 2012. La contribuente nella richiesta di rimborso aveva chiarito che a fronte di prestazioni sanitarie svolte negli anni 2010 e 2011 in regime non convenzionato, aveva erroneamente applicato l’esenzione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 19. L’Agenzia delleentrate negò invece il rimborso con atto del 18 dicembre 2015. Affermò che le operazioni attive andavano correttamente qualificate e fatturate come esenti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 10, comma 1, n. 21, per trattarsi di operazioni relative a prestazioni offerte da “case di riposo e simili”, dovendo assimilarsi le [OSCURATO:PERSONA] alle case di riposo. La contribuente impugnò il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 5652/01/2018 ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 572/02/2020. Il giudice d’appello ha ritenuto che la società contribuente fosse assimilabile alle case di cura, richiamate dall’art. 10, comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cui operazioni attive sono esenti dall’imposta solo quando convenzionate. A tali concl usioni è giunta partendo dalla legge regionale del Lazio n. 41 del 1993, il cui art. 2 definivale residenze sanitarie assistenziali come “strutture sanitarie residenziali”, evidenziando che le prestazioni dalle medesim e fornite fossero quasi esclusivament e di tipo sanitario. Ha pertanto concluso come il mancato convenzionamento della odierna contribuente all’epoca riconduceva le prestazioni da essa eseguite nell’alveo delle operazioni attive assoggettate ad iva, con conseguente diritto alla detraibilità dell’iva versata in rivalsa sugli acquisti. L’Amministrazione finanziaria ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo l ’ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione «dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 112 c.p.c., RGN 29367/2019 Consigliere rel. Federici e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». L’Amministrazione finanziaria sostiene che la Commissione regionale avrebbe accolto le ragioni dellasocietà senza tener conto “della incertezza classificatoria delle strutture in argomento”, non essendo neppure facile tracciare la linea di demarcazione tra RSA e case di riposo, che al contrario rientrano nelle categorie indicate nell’art. 10, comma 1, n. 21, tra quelle per le quali è riconosciuta l’esenzione iva delle operazioni attive, e pertanto l’indetraibilità dell’iva versata in rivalsa per gli acquisti. Richiama a tal fine circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, in particolare la n. 221 del 2019. Ribadisce la necessita di una verifica oggettiva, dovendosi valorizzare il contenuto stesso della prestazione. Lamenta che il giudice regionale abbia omesso di valorizzare gli elementi necessari a definire la realenatura delle prestazioni dispensate dalla contribuente. E a tal fine sostiene che dal contratto di fruizione del servizio di assistenza offerto dalla contribuente emergevano i servizi forniti, tra i quali quello alberghiero, oltre che “all’assistenza di base alla persona, all’assistenza medica e all’assistenza tutelare diurna e notturna”. Il motivo è inammissibile. La lunga difesa dell’ufficio, pur menzionando circolari e risoluzione, in realtà riconosce che la difficoltà a tracciare la linea di demarcazione tra case di riposo/residenze sanitarieassistenziali, e tra queste ultime e le case di cura,andrebbe risolta sulla base di una verifica in concreto. In tal modo tuttavia, senza neppure identificare quali fossero state concretamente le prestazioni assicurate dalla contribuente per consentire di assimilarne l’attività alle case di riposo (che avrebbe ricompreso la società nel n. 21 dell’art. 10 cit.), la difesa sottende un riesame del merito della controversia, che, oltre a dover essere sollevata nell’alveo del vizio di motivazione e non della erronea interpretazione delle norme, sarebbe stato in ogni caso inammissibile perché eccentrico rispetto alla portata della critica formulabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,nella attuale formulazionedella norma. Peraltro, a fronte di due sentenze che hanno riconosciuto nel concreto l’assimilabilità della RSA alla casa di cura (nel caso specifico non convenzionata), l’Agenzia ha proposto un inammissibile ricorso ex art. 348 RGN 29367/2019 Consigliere rel. Federici ter, quinto comma, cod. proc. civ., trattandosi dell’impugnazione di una decisione d’appello confermativa della pronuncia di primo grado. Per mera completezza, tanto la definizione delle residenze sanitarie residenziali, contenuta nell’art. 2 della L.R. Lazio n. 41 del 1993, richiamata nella pronuncia impugnata, quanto il contenuto del contratto di fruizione dei servizi di assistenza offerti da [OSCURATO:PERSONA], richiamato nel ricorso della stessa Amministrazione finanziaria, con l’espressa offerta di assistenza medica e tutelare diurna e notturna, consentono di assimilare la società controricorrente alle case di riposo, con l’effetto che, non essendo all’epoca in convenzione, le prestazioni offerte dovevano considerarsi sottoposte ad iva. Il ricorso va dunque rigettato e all’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle entrate nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 5.600,00 p er competente , € 200,00 per esb orsi , oltre s pese generali nell