CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39163/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 28 novembre 2022, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale erano stati condannati in primo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della violazione di cui all'art. 648 cod. pen. di cui al capo c) della rubrica. 1.2 Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello si era limitata a ritenere corretta la pena oggetto di concordato, sottraendosi all'obbligo di motivazione. 1.3 Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione della recidiva contestata e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena. 1.4 II medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con argomentazioni identiche a quelle proposte nell'interesse di Fusiello. 1.5 Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza e /o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 1.6 Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per violazione degli artt. 546 e 125, cod. proc. pen. e 648 cod. pen. in relazione al capo c) della rubrica 1.7 Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza della motivazione in ordine alla esclusione della contestata recidiva e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. 1.8 Propongono ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alle ragioni degli aumenti operati a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Relativamente ai ricorsi proposti nell'interesse di Fusiello, Loconte e Spione, si deve osservare che la rinuncia riguardava tutti i motivi di appello, "fatti salvi quelli attinenti al riconoscimento delle generiche equivalenti alla contestata recidiva" (così il verbale di udienza), e quindi non era relativo ai ricorsi dei predetti imputati, in quanto per Fusiello e Spione la recidiva era stata già esclusa dal giudice di primo grado e per Loconte tale riconoscimento vi era stato nella sentenza di appello. Discende l'inammissibilità dei ricorsi 4.1 esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0