CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17187/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Messina rigettava la richiesta del ricorrente di estinzione del giudizio per rimessione della querela e disponeva l'apertura del dibattimento, rinviando ad una successiva udienza per l'espletamento dell'istruttoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con un unico atto a firma del medesimo difensore, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 152 cod. pen. perché il Giudice di pace di Messina, nonostante la mancata comparizione in udienza della querelante, non aveva accolto, immotivatamente, la richiesta di pronunciare l'estinzione del procedimento per intervenuta remissione tacita di querela, ciò che potrebbe avvenire anche in caso di precedente costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un atto che non è suscettibile di ricorso per cassazione, in omaggio alla regola generale, sancita dall'art. 586 cod. proc. pen., dell'impugnabilità delle ordinanze solo con la sentenza che definisce il giudizio delle ordinanze diverse da quelle in tema di libertà personale. La difesa dei ricorrenti, invero, può dedurre la questione nelle udienze successive, sino a quella di discussione e, nell'ipotesi di esito sfavorevole, ha l'onere di proporre impugnazione. Peraltro, l'esistenza di una motivazione rispetto al diniego - fondata sull'esigenza di accertare la volontà della querelante dopo averla ascoltata quale teste - non consente neppure di ritenere l'atto in questione abnorme poiché, quale rigetto argomentato di un'istanza istruttoria, esso non è qualificabile in termini di provvedimento estraneo all'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi del procedimento (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle 2 EQ evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass